
Alla fine la decisione sul lodo Alfano è arrivata. Entrambi i fondamentali quesiti posti all’attenzione della Corte Costituzionale hanno trovato risposta nella “forza di resistenza” della Carta sulla quale si fonda questa Repubblica: i principi valgono per tutti e le eccezioni, se giustificate, devono essere contenute in una fonte del diritto di pari grado rispetto alla Costituzione.
In un post di qualche tempo fa, dal titolo Nell’attesa della decisione sul lodo Alfano, avevamo annunciato che la decisione sul lodo avrebbe spianato la via all’eliminazione di altre “eccezioni” introdotte nell’ordinamento con legge ordinaria, anziché costituzionale.
Oggi sappiamo che l’immunità (male) acquisita è una patologia dello Stato democratico perché in esso non possono operare soggetti - se capaci di ragione e di volontà – in tutto o in parte irresponsabili.
Tra le immunità - previste da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale – resiste quella introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. Basta che il provvedimento del CSM sia adottato in seguito ad una votazione per assegnare agli autori la franchigia auto-immunitaria.
Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore, seguendo la linea tracciata dalla Consulta, eliminasse quella anacronistica dispensa.
Per i Consiglieri del CSM, poi, deve essere alquanto imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come quella prevista dal defunto lodo Alfano, ma una vera e propria impunità che agli occhi di tutti appare priva di ragion d’essere.
E’, in fondo, una reliquia poco nobile della prima repubblica. Per nulla lusinghiera: esplicitamente suggerisce che non si può fare il Consigliere superiore senza incappare in guai giudiziari.
Siamo, ormai, un popolo di costituzionalisti. Ci interessiamo alla Carta non meno di quanto ci attiri lo sport. E’ un segno nuovo, importante. E come il calcio evolve i suoi schemi di gioco, così la consapevolezza democratica suggerisce letture via via più evolute dei “fondamentali”.
Non sarà di ostacolo, allora, la remota pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 148 del 1983) che aveva graziato l’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 sulla base di argomentazioni che - oggi - appaiono alquanto bislacche. Si scriveva, infatti, sul punto: “…è agevole notare che la natura, la posizione e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono state concepite dalla Costituzione in termini così caratteristici, da fornire un’adeguata ragione giustificativa della scriminante in discussione…. Ora, dall’insieme di queste disposizioni…” (la Corte richiama gli art. 105,106,107 della Cost.)”…risulta che la parte centrale e costituzionalmente necessaria dell’azione del Consiglio consiste in apprezzamenti sulle attitudini, sui meriti e sui demeriti dei magistrati da assegnare ai vari uffici, da trasferire, da promuovere, da sottoporre a procedimenti disciplinari e via dicendo. Ma la garanzia che il Consiglio è chiamato ad offrire in tal campo, proprio per poter essere effettiva, richiede a sua volta che i componenti del Consiglio stesso siano liberi di manifestare le loro convinzioni, senza venire in sostanza costretti ad autocensure che minerebbero il buon andamento della magistratura. In altre parole, è nella logica del disegno costituzionale che il Consiglio sia garantito nella propria indipendenza, tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l’ordine giudiziario, “nella misura necessaria a preservarlo da influenze” che potrebbero indirettamente pregiudicare ‘l’esercizio imparziale dell’amministrazione della giustizia’ (cfr. la sent. n. 44 del 1968).
Più o meno, ognuno noterà, sono le stesse argomentazioni usate vanamente dai difensori del lodo appena dichiarato incostituzionale.
Il discorso suona un po’ come quello del professore che pretende l’immunità per poter mettere un’insufficienza ai suoi studenti, o del giudice che vuole lo scudo per condannare il ladro, perché diversamente lo manderebbe assolto.
In realtà operano, per queste elementari esigenze, le categorie generali dell’adempimento del dovere.
Nessuno, infatti, viene punito per aver fatto ciò che la legge gli impone di fare.
Ma se il professore varcasse i limiti del suo dovere penalizzando ingiustamente lo studente ed il giudice si accanisse contro il ladro, arrecando loro danni maggiori di quelli ammessi, non si capirebbe più chi è il professore e chi il somaro, chi il giudice e chi il ladro.
Questo l’insegnamento appena offertoci dalla Corte Costituzionale.
fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale