Ott 30

In questi giorni circolano “appelli” di vario contenuto, rivolti da alcuni magistrati al mondo politico-istituzionale, affinché sia maggiormente rispettata l’indipendenza della giurisdizione. Essi guardano alla indipendenza cd. “esterna”, quella cioè che preserva i magistrati da interferenze provenienti da poteri diversi dall’ordine giudiziario.

Riteniamo altrettanto allarmanti i segnali che il potere interno alla magistratura ha inviato ad alcuni magistrati impegnati in delicate e complesse inchieste, alcune delle quali riguardanti anche esponenti dello stesso ordine giudiziario.

Il troppo tempestivo allontanamento di alcuni magistrati dai loro compiti è apparso a molti come un’interferenza indebita sui processi in corso. E’ stata, cioè, messa in discussione l’indipendenza cd. “interna”, quella che permette al singolo magistrato di applicare la legge e di non subire condizionamenti, neppure se hanno origine all’interno del suo stesso ordine di appartenenza. Ecco il motivo di questo appello che è aperto alla sottoscrizione di tutti i frequentatori del blog. L’indipendenza del magistrato, infatti, è un bene intangibile del quale sono titolari tutti i cittadini, in nome dei quali la giustizia è amministrata.

La riforma della materia disciplinare, di recente introduzione, non ha mancato di sollevare perplessità e preoccupazioni sin dalle sue prime sperimentazioni pratiche.

In particolare, è apparso serio il rischio che il nuovo istituto delle misure cautelari disciplinari, applicabili all’esito di una procedura oltremodo sommaria, interferisca sui procedimenti giudiziari in corso provocando l’allontanamento del magistrato dalle sue funzioni, e quindi dal processo a lui affidato secondo criteri legali.

Il sindacato disciplinare dei provvedimenti giudiziari, esercitato con parametri piuttosto vaghi come quelli della “correttezza”, quando non della ”opportunità”, dagli esiti spesso difformi dai vagli giurisdizionali compiuti nelle sedi naturali, genera una sorta di “doppio binario” in virtù del quale l’atto giudiziario, immune da vizi in sede processuale, diviene - a torto o a ragione - patologico in quella disciplinare.

L’impiego del nuovo strumentario disciplinare, per come manifestatosi nelle sue prime attuazioni pratiche, mette in crisi il principio di soggezione del giudice alla legge e, attraverso il drastico esonero del magistrato dalle sue funzioni, anche quello del giudice naturale.

Un sistema che si fonda sulla competenza legalmente predeterminata dei magistrati, ai quali gli affari sono assegnati secondo rigorosi criteri oggettivi, così come non tollera la sottrazione del processo al suo magistrato, mal sopporta la sommaria sottrazione del magistrato al processo.

Del resto, l’accertamento della responsabilità disciplinare del magistrato non può e non deve ambire a prevenirne gli eventuali abusi in un singolo procedimento, evenienza alla quale l’ordinamento risponde adeguatamente sia con i controlli interni al processo, sia con la giurisdizione penale alla quale i magistrati sono soggetti come tutti gli altri cittadini, non essendo ammesse zone immuni dal controllo di legalità.

Di qui un appello affinché il ricorso alle misure cautelari ad opera degli Organi della Giustizia Disciplinare si conformi ai fondamentali principi regolatori della giurisdizione, in modo che nessuno possa ipotizzare che il suo corso naturale ne sia indebitamente influenzato.

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Ott 26

di Gabriella Nuzzi
da Il Fatto Quotidiano del 25 ottobre 2009


La scena finalmente si chiude, cala il sipario nero. Regista ed attori tirano un respiro di sollievo: ancora un’ottima interpretazione, il pubblico può ritenersi soddisfatto. Giustizia è fatta.
Ma la platea è muta, nessuno plaude.
L’epilogo è paradossale, grottesco.
Due magistrati della Procura della Repubblica di Salerno sono stati severamente puniti dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Esautorati delle loro funzioni inquirenti, allontanati dalla sede in cui le esercitano. Cassato un pezzo di vita professionale. Ore, giorni, mesi dedicati, in silenzio, con scrupolo, a studiare carte, leggi, sentenze; a scrivere, indagare, nel tentativo di amministrare giustizia. Una Giustizia eguale per tutti. Tempo sprecato.
I giudici disciplinari, che non avevano mai fatto mistero del proprio convincimento e chiaramente interessati al celere seppellimento della vicenda, possono finalmente veder consacrato il proprio verdetto.
Dunque, ora, non mi resta che prenderne atto: sono ufficialmente inserita nella lista nera dei cattivi magistrati.

Perché, nel legittimo esercizio delle mie funzioni istituzionali, ho osato indagare su altri magistrati -quelli del distretto di Catanzaro- per gravi delitti di corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio, falso ideologico, omissione in atti d’ufficio, favoreggiamento, calunnia, diffamazione e quant’altro, connessi all’illegale sottrazione al Pubblico Ministero titolare, dott. de Magistris, delle inchieste POSEIDONE e WHY NOT e alla loro successiva disintegrazione. Ho osato, come era mio obbligo, sequestrare atti e documenti processuali integranti il “corpo” di quei reati. Ho osato perquisire abitazioni e uffici dei magistrati indagati, per ricercare tracce e cose pertinenti ai reati, necessarie al loro accertamento.
Ho osato raccogliere e riscontrare minuziosamente decine e decine di denunce del Pubblico Ministero a cui le inchieste erano state sottratte, reo, anche lui, di aver scoperto il sistema di illecite cointeressenze che domina la gestione del denaro pubblico nel nostro Paese. Ho osato fare i nomi e i cognomi dei presunti appartenenti a quel sistema e di coloro che, direttamente o indirettamente, ne avrebbero permesso il funzionamento.Ho osato voler a tutti i costi applicare la legge, senza capire, assai imprudentemente, che nel mio “mestiere” il principio costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge non vige così rigorosamente, sempre e per tutti.
Esiste un superiore principio non scritto, di ordine “deontologico”, che è quello dell’Opportunità. Avrei, cioè, dovuto chiedermi e non l’ho fatto: è proprio opportuno che indaghi il magistrato Tizio, il politico Caio, l’imprenditore Sempronio, il faccendiere Mevio? è proprio necessario perquisirne abitazioni e uffici, sequestrare carte e documenti ? La risposta è variabile, dipende dalle circostanze. A volte è opportuno e necessario, altre, invece, non lo è. Perché, mi dicono, la diligenza di un bravo magistrato si misura sulla sua prontezza di riflessi, sulla velocità nell’intuire quando è il caso di poter agire e quando non lo è affatto; sulla sua capacità di interpretare i segnali; di ricorrere a diplomazia e compromessi; di interloquire e persuadere; di attendere che i tempi di indagini lentamente scadano; di saper selezionare e, infine, archiviare.E la sua correttezza sta nell’evitare di fare i nomi e i cognomi di illustri colleghi, politici, imprenditori, perché, anche quando sembra indispensabile riscontrarne il coinvolgimento, in fondo è una questione di privacy. E chi denuncia potrebbe essere sempre, dietro mentite spoglie, un folle congiuratore, anche se si riscontra che, purtroppo, è sincero.Merito, dunque, una lezione. Mai eccedere nel perseguire fini di giustizia!Si spera, per me, che io abbia inteso, una sola volta e per sempre.
Lo ammetto, ignoravo l’esistenza di tali singolari regole “deontologiche”, regole non scritte, sulle quali, pare, debba misurarsi la professionalità del magistrato. Ma, ad essere seri, qui mi sembra che la vera deontologia non c’entri proprio un bel niente e sarebbe assai dignitoso per la nostra categoria non tirarla neppure in ballo.
Qui, invece, si tratta di capire le ragioni vere per cui tre magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, legittimamente e doverosamente impegnati a far luce su un devastante sistema di corruzioni e collusioni giudiziarie, siano stati “fatti fuori” con gli strumenti della nuova legge disciplinare, pagando un prezzo altissimo per la loro autentica indipendenza, politica e associativa.Si tratta di capire perché, al di là della vergognosa farsa della “guerra tra Procure” (una favoletta che amano raccontare ormai solo a se stessi, dai sicuri effetti tranquillizzanti e catartici) gli organi disciplinari stiano consentendo ad altri magistrati, indagati per gravi fatti di corruzione in atti giudiziari, falso ideologico, abuso d’ufficio, favoreggiamento e quant’altro, e autori anche di illecite attività ai danni dei loro indagatori, di continuare impunemente ad amministrare giustizia nei contesti criminosi oggetto delle indagini della Procura di Salerno.
C’è dunque da chiedersi: quali superiori principi di “deontologia professionale” vigono per costoro? quale eccezionale criterio di ragionevolezza ha indotto i supremi organi disciplinari a non intervenire anche in questo caso con gli strumenti cautelari e a perseverare in tale insensata omissione? Esistono forse equilibri di poteri -politici, giudiziari, criminali- da dover preservare e che non conosciamo e non possiamo conoscere? E chi ne sarebbero gli inamovibili garanti? Chi gli “eversori” da punire e cacciare? Esiste forse un modus operandi, diverso da quello del contrasto aperto e diretto al crimine organizzato di ogni livello, che tende, invece, sottobanco, all’accordo e al compromesso e che serve a salvaguardare occulti sistemi di interessi?
C’è uno sfondo, in questa nostra vicenda, che si finge di non vedere; o forse, semplicemente, fa troppo paura guardare.Credo, però, che i cittadini della Repubblica Italiana abbiano oggi il diritto di sapere a che gioco stanno giocando gli apparati istituzionali, soprattutto, perché quel gioco baro danneggia la vita di uomini integri, il cui solo scopo è servire lo Stato.La ricerca della verità sul nostro passato di sangue è un passo fondamentale per comprendere quale sia l’attuale stato delle istituzioni democratiche, come si sia giunti ad esso, quali i meccanismi di reale funzionamento.
Ma occorre anche il coraggio del rinnovamento. Un rinnovamento al quale la magistratura, che di questo nostro Stato Repubblicano è un pilastro fondamentale, non può restare estranea.Sono necessarie e urgenti riforme serie che servano non a renderla inerme, ma a conferirle forza di autentica indipendenza dagli inevitabili condizionamenti del potere politico o criminale.Occorrono soluzioni e strumenti in grado di preservarla anche dal suo interno, liberandola dagli effetti di dipendenza psicologica che, sull’esercizio delle funzioni giudiziarie, può di fatto produrre un’impropria strumentalizzazione dei meccanismi di nomina, promozione, assegnazione di incarichi extra-giudiziari, o per converso, di disciplina, che incidono direttamente sulla vita personale e professionale dei magistrati.
La nostra amara vicenda, che segue quelle di tanti altri colleghi, molti dei quali dimenticati o ignorati, dimostra quanto basso sia il punto in cui versa l’attuale “autogoverno” e quanto distante sia dai nobili intendimenti dei Padri Costituenti.Un “autogoverno” ormai completamente prigioniero delle logiche di appartenenza e spartizione politica; in cui ruoli amministrativi e giurisdizionali si sovrappongono e si confondono in un tutt’uno; ove la regola dell’imparzialità vale solo per gli altri e il rispetto delle prerogative difensive ha il senso di un optional; ove non esistono più spazi di affermazione e tutela per magistrati davvero liberi e indipendenti, costretti all’isolamento dalla prepotenza degli schieramenti correntizi.
E ancor più forte è divenuto il bisogno, diffusamente avvertito eppur timidamente sussurrato, di un organo “sindacale” nuovo, in grado di assicurare tutela effettiva ai diritti del magistrato in quanto pubblico impiegato, capace di aprirsi ed interloquire con la società civile, per saperne cogliere le problematiche e le reali esigenze; un organo che non necessiti di tesseramenti, autenticamente autonomo e libero da condizionamenti politici, da ambizioni carrieristiche o di potere.
Mi piacerebbe avvertire questo sussulto di rinnovamento, davvero “democratico”, per la nostra categoria.
Mi auguro, da buon cattivo magistrato, che l’assordante e granitico silenzio, in cui si è chiuso l’ordine giudiziario riguardo alla vicenda salernitana, serva almeno alla riflessione.

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Ott 24

di Luigi De Magistris
(Deputato del Parlamento Europeo)

da Il Fatto Quotidiano dell’1 ottobre 2009

Al Sig. Presidente della Repubblica
Piazza del Quirinale
ROMA

Signor Presidente,

scrivo questa lettera a Lei soprattutto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

E’ una lettera che non avrei mai voluto scrivere.

E’ uno scritto che evidenzia quanto sia grave e serio lo stato di salute della democrazia nella nostra amata Italia.

E’ una lettera con la quale Le comunico, formalmente, le mie dimissioni dall’Ordine Giudiziario.

Lei non può nemmeno lontanamente immaginare quanto dolorosa sia per me tale decisione.

Sebbene l’Italia sia una Repubblica fondata sul lavoro – come recita l’art. 1 della Costituzione – non sono molti quelli che possono fare il lavoro che hanno sognato; tanti il lavoro non lo hanno, molti sono precari, altri hanno dovuto piegare la schiena al potente di turno per ottenere un posto per vivere, altri vengono licenziati come scarti sociali, tanti altri ancora sono cassintegrati.

Ebbene, io ho avuto la fortuna di fare il magistrato, il mestiere che avevo sognato fin dal momento in cui mi iscrissi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, luogo storico della cultura giuridica.

La magistratura ce l’ho nel mio sangue, provengo da quattro generazioni di magistrati. Ho respirato l’aria di questo nobile e difficile mestiere sin da bambino.

Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando ho superato il concorso per diventare uditore giudiziario.

Una gioia immensa che mai avrei potuto immaginare destinata a un epilogo così buio.

E’ cominciata con passione, idealità, entusiasmo, ma anche con umiltà ed equilibrio, la missione della mia vita professionale, come in modo spregiativo la definì il rappresentante della Procura Generale della Cassazione durante quel simulacro di processo disciplinare che fu imbastito nei miei confronti davanti al Csm.

Per me, esercitare le funzioni giudiziarie in ossequio alla Costituzione Repubblicana significava tentare di dare una risposta concreta alla richiesta di giustizia che sale dai cittadini in nome dei quali la Giustizia viene amministrata.

Quei cittadini che – contrariamente a quanto reputa la casta politica e dei poteri forti – sono tutti uguali davanti alla legge.

Del resto Lei, signor Presidente, che è il custode della Costituzione, ben conosce tali inviolabili principi costituzionali e mi perdoni, pertanto, se li ricordo a me stesso.

I modelli ai quali mi sono ispirato sin dall’ingresso in magistratura – oltre a mio padre, il cui esempio è scolpito per sempre nel mio cuore e nella mia mente – sono stati magistrati quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Ed è nella loro memoria che ho deciso di sventolare anch’io l’agenda rossa di Borsellino, portata in piazza con immensa dignità dal fratello Salvatore.

Ho sempre pensato che chi ha il privilegio di poter fare quello che sogna nella vita debba dare il massimo per il bene pubblico e l’interesse collettivo, anche a costo della vita.

Per questo decisi di assumere le funzioni di Pubblico Ministero in una sede di trincea, di prima linea nel contrasto al crimine organizzato: la Calabria. Una terra da cui, in genere, i magistrati forestieri scappano dopo aver svolto il periodo previsto dalla legge e dove invece avevo deciso (ingenuamente) di restare.

Ho dedicato a questo lavoro gli anni migliori della mia vita, dai 25 ai 40, lavorando mai meno di dodici ore al giorno, spesso anche di notte, di domenica, le ferie un lusso al quale dover spesso rinunciare.

Sacrifici enormi, personali e familiari, ma nessun rimpianto: rifarei tutto, con le stesse energie e il medesimo entusiasmo.

In questi anni difficili, ma entusiasmanti, in quanto numerosi sono stati i risultati raggiunti, ho avuto al mio fianco diversi colleghi magistrati, significativi settori della polizia giudiziaria, un gruppo di validi collaboratori. Ho cercato sempre di fare un lavoro di squadra, di operare in pool.

Parallelamente al consolidarsi dell’azione investigativa svolta, però, si rafforzavano le attività di ostacolo che puntavano al mio isolamento, alla delegittimazione del mio lavoro, alle più disparate strumentalizzazioni.

Intimidazioni, pressioni, minacce, ostacoli, interferenze.

Attività che, talvolta, provenivano dall’esterno delle Istituzioni, ma il più delle volte dall’interno: dalla politica, dai poteri forti, dalla stessa magistratura.

Signor Presidente, a Lei non sfuggirà, quale Presidente del CSM, che l’indipendenza della magistratura può essere minata non solo dall’esterno dell’ordine giudiziario, ma anche dall’interno: ostacoli nel lavoro quotidiano da parte di dirigenti e colleghi, revoche e avocazioni illegali, tecniche per impedire un celere ed efficace svolgimento delle inchieste.

Ho condotto indagini nei settori più disparati, ma solo quando mi occupavo di reati contro la Pubblica amministrazione diventavo un cattivo magistrato.

Posso dire con orgoglio che il mio lavoro a Catanzaro procedeva in modo assolutamente proficuo in tutte le direzioni, come impone il precetto costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, corollario del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

La polizia giudiziaria lavorava con sacrifici enormi, perché percepiva che risultati straordinari venivano raggiunti. Le persone informate dei fatti testimoniavano e offrivano il loro contributo. Lo Stato c’era ed era visibile, in un territorio martoriato dal malaffare. Le inchieste venivano portate avanti tutte, senza insabbiamenti di quelle contro i poteri forti (come invece troppe volte accade).

Questo modo di lavorare, il popolo calabrese – piaccia o non piaccia al sistema castale – lo ha capito, mostrandoci sostegno e solidarietà.

Non è poco, signor Presidente, in una Regione in cui opera una delle organizzazioni mafiose più potenti del mondo.

E che lo Stato stesse funzionando lo ha compreso bene anche la criminalità organizzata. Tant’è vero che si sono subito affinate nuove tecniche di neutralizzazione dei servitori dello Stato che si ostinano ad applicare la Costituzione Repubblicana.

Non so se Ella, Signor Presidente, condivide la mia analisi. Ma a me pare che – dopo la stagione delle stragi di mafia culminate nel 1992 con gli attentati di Capaci e di via D’Amelio e dopo la strategia della tensione delle bombe a grappolo in punti nevralgici del Paese nel 1993 – le mafie hanno preso a istituzionalizzarsi.

Hanno deciso di penetrare diffusamente nella cosa pubblica, nell’economia, nella finanza. Sono divenute il cancro della nostra democrazia.

Controllano una parte significativa del prodotto interno lordo del nostro paese, hanno loro rappresentanti nella politica e nelle Istituzioni a tutti i livelli, nazionali e territoriali.

Nemmeno la magistratura e le forze dell’ordine sono rimaste impermeabili.

Si è creata un’autentica emergenza democratica, da sconfiggere in Italia e in Europa.

Gli ostacoli più micidiali all’attività dei servitori dello Stato sono i mafiosi di Stato: quelli che indossano abiti istituzionali, ma piegano le loro funzioni a interessi personali, di gruppi, di comitati d’affari, di centri di potere occulto.

Non mi dilungo oltre, perché credo che al Presidente della Repubblica tutto questo dovrebbe essere noto.

Ebbene oggi, Signor Presidente, non è più necessario uccidere i servitori dello Stato: si creerebbero nuovi martiri; magari, ai funerali di Stato, il popolo prenderebbe di nuovo a calci e sputi i simulacri del regime; l’Europa ci metterebbe sotto tutela.

Non vale la pena rischiare, anzi non serve.

Si può raggiungere lo stesso risultato con modalità diverse: al posto della violenza fisica si utilizza quella morale, la violenza della carta da bollo, l’uso illegale del diritto o il diritto illegittimo, le campagne diffamatorie della propaganda di regime, si scelga la formula che più piace.

Che ci vuole del resto, signor Presidente, per trasferire un magistrato perbene, un poliziotto troppo curioso, un carabiniere zelante, un finanziere scrupoloso, un prete coraggioso, un funzionario che non piega la schiena, o per imbavagliare un giornalista che racconta i fatti?

E’ tutto molto semplice, quasi banale. Ordinaria amministrazione.

Per allontanare i servitori dello Stato e del bene pubblico, bisogna prima isolarli, delegittimarli, diffamarli, calunniarli.

A questo servono i politici collusi, la stampa di regime al servizio dei poteri forti, i magistrati proni al potere, gli apparati deviati dello Stato.

La solitudine è una caratteristica del magistrato, l’isolamento è un pericolo.

Ebbene, in Calabria, mentre le persone rispondevano positivamente all’azione di servitori dello Stato vincendo timori di ritorsioni, spezzando omertà e connivenze, pezzi significativi delle Istituzioni contrastavano le attività di magistrati e forze dell’ordine con ogni mezzo.

Quello che si è realizzato negli anni in Calabria sul piano investigativo è rimasto ignoto, in quanto la cappa esercitata anche dalla forza delle massonerie deviate impediva di farlo conoscere all’esterno. Il resto del Paese non doveva sapere.

Si praticava la scomparsa dei fatti.

Quando però le vicende sono cominciate a uscire dal territorio calabrese, l’azione di sabotaggio si è fatta ancor più violenta e repentina. Invece dello sbarco degli Alleati, c’è stato quello della borghesia mafiosa che soffoca la vita civile calabrese.

L’azione dello Stato produceva risultati in termini di indagini, restituiva fiducia nelle Istituzioni, svelava i legami tra mafia “militare” e colletti bianchi, smascherava il saccheggio di denaro pubblico perpetrate da politici collusi, (im)prenditori criminali e pezzi deviati delle Istituzioni a danno della stragrande maggioranza della popolazione, scoperchiava un mercato del lavoro piegato a interessi illeciti, squadernava il controllo del voto e, quindi, l’inquinamento e la confisca della democrazia.

Sono cose che non si possono far conoscere, signor Presidente.

Altrimenti poi il popolo prende coscienza, capisce come si fanno affari sulla pelle dei più deboli, dissente e magari innesca quella democrazia partecipativa che spaventa il sistema di potere che opprime la nostra democrazia.

Una presa di coscienza e conoscenza poteva scatenare una sana e pacifica ribellione sociale.

Lei, signor Presidente, dovrebbe conoscere – sempre quale Presidente del CSM – le attività messe in atto ai miei danni.

Mi auguro che abbia assunto le dovute informazioni su quello che accadeva in Calabria per fermare il lavoro che stavo svolgendo in ossequio alla legge e alla Costituzione.

Avrà potuto così notare che è stata messa in atto un’attività di indebito esercizio di funzioni istituzionali al solo fine di bloccare indagini che avrebbero potuto ricostruire fatti gravissimi commessi in Calabria (e non solo) da politici di destra, di sinistra e di centro, da imprenditori, magistrati, professionisti, esponenti dei servizi segreti e delle forze dell’ordine.

Tutto ciò non era tollerabile in un Paese ad alta densità mafiosa istituzionale.

Come poteva un pugno di servitori dello Stato pensare di esercitare il proprio mandato onestamente applicando la Costituzione?

Signor Presidente, Lei – come altri esponenti delle Istituzioni – è venuto in Calabria, ha esortato i cittadini a ribellarsi al crimine organizzato e ad avere fiducia nelle Istituzioni.

Perché, allora, non è stato vicino ai servitori dello Stato che si sono imbattuti nel cancro della nostra democrazia, cioè nelle più terribili collusioni tra criminalità organizzata e poteri deviati?

Non ho mai colto alcun segnale da parte Sua in questa direzione, anzi.

Eppure avevo sperato in un Suo intervento, anche pubblico: ero ancora nella fase della mia ingenuità istituzionale.

Mi illudevo nella neutralità, anzi nell’imparzialità dei pubblici poteri.

Poi ho visto in volto, pagando il prezzo più amaro, l’ingiustizia senza fine.

Sono stato ostacolato, mi sono state sottratte le indagini, mi hanno trasferito, mi hanno punito solo perché ho fatto il mio dovere, come poi ha sancito l’Autorità Giudiziaria competente.

Ma intanto l’obiettivo era stato raggiunto, anche se una parte del Paese aveva e ha capito quel che è accaduto, ha compreso la posta in gioco e me l’ha testimoniato con un affetto che Lei non può nemmeno immaginare.

Un affetto che costituisce per me un’inesauribile risorsa aurea.

Ho denunciato fatti gravissimi all’Autorità giudiziaria competente, la Procura della Repubblica di Salerno: me lo imponeva la legge e prima ancora la mia coscienza.

Magistrati onesti e coraggiosi hanno avuto il solo torto di accertare la verità, ma questa ancora una volta era sgradita al potere.

E allora anche loro dovevano pagare, in modo ancora più duro e ingiusto: la lezione impartita al sottoscritto non era stata sufficiente.

La logica di regime del “colpirne uno per educarne cento” usata nei miei confronti non bastava ancora a scalfire quella parte della magistratura che è l’orgoglio del nostro Paese.

Ci voleva un altro segnale forte, proveniente dalle massime Istituzioni, magistratura compresa: la ragion di Stato (ma quale Stato, signor Presidente?) non può tollerare che magistrati liberi, autonomi e indipendenti possano ricostruire fatti gravissimi che mettono in pericolo il sistema criminale di potere su cui si regge, in parte, il nostro Paese.

Quando la Procura della Repubblica di Salerno – un pool di magistrati, non uno “antropologicamente diverso”, come nel mio caso – ha adottato nei confronti di insigni personaggi calabresi provvedimenti non graditi a quei poteri che avevano agito per distruggermi, ecco che il circuito mediatico-istituzionale, ai più alti livelli, ha fatto filtrare il messaggio perverso che era in atto una “lite fra Procure”, una guerra per bande.

Una menzogna di regime: nessuna guerra vi è stata, fra magistrati di Salerno e Catanzaro.

C’era invece semplicemente, come capirebbe anche mio figlio di 5 anni, una Procura che indagava, ai sensi dell’art. 11 del Codice di procedura penale, su magistrati di un altro distretto.

E questi, per ostacolare le indagini, hanno a loro volta indagato i colleghi che indagavano su di loro, e me quale loro istigatore.

Un mostro giuridico. Un’aberrazione di un sistema che si difende dalla ricerca della verità, tentando di nascondersi dietro lo schermo di una legalità solo apparente.

Questa menzogna è servita a buttare fuori dalle indagini (e dalla funzioni di Pm) tre magistrati di Salerno, uno dei quali lasciato addirittura senza lavoro.

Il messaggio doveva essere chiaro e inequivocabile: non deve accadere più, basta, capito?!

Signor Presidente, io credo che Lei in questa vicenda abbia sbagliato.

Lo affermo con enorme rispetto per l’Istituzione che Lei rappresenta, ma con altrettanta sincerità e determinazione.

Ricordo bene il Suo intervento – devo dire, senza precedenti – dopo che furono eseguite le perquisizioni da parte dei magistrati di Salerno.

Rimasi amareggiato, ma non meravigliato.

Signor Presidente, questo sistema malato mi ha di fatto strappato di dosso la toga che avevo indossato con amore profondo.

E il fatto che non mi sia stato più consentito di esercitare il mestiere stupendo di Pubblico ministero mi ha spinto ad accettare un’avventura politica straordinaria.

Un’azione inaccettabile come quella che ho subìto può strapparmi le amate funzioni, può spegnere il sogno professionale della mia vita, può allontanarmi dal mio lavoro, ma non può piegare la mia dignità, né ledere la mia schiena dritta, né scalfire il mio entusiasmo, né corrodere la mia passione e la volontà di fare qualcosa di utile per il mio Paese.

Nell’animo, nel cuore e nella mente, sarò sempre magistrato.

Nella Politica, quella con la P maiuscola, porterò gli stessi ideali con cui ho fatto il magistrato, accompagnato dalla medesima sete di giustizia, i miei ideali e valori di sempre (dai tempi della scuola) saranno il faro del nuovo percorso che ho intrapreso.

Darò il mio contributo affinché i diritti e la giustizia possano affermarsi sempre di più e chi soffre possa utilizzarmi come strumento per far sentire la sua voce.

È per questo che, con grande serenità, mi dimetto dall’Ordine giudiziario, dal lavoro più bello che avrei potuto fare, nella consapevolezza che non mi sarebbe più consentito esercitarlo dopo il mandato politico.

Lo faccio con un ulteriore impegno: quello di fare in modo che ciò che è successo a me non accada mai più a nessuno e che tanti giovani indossino la toga non con la mentalità burocratica e conformista magistralmente descritta da Piero Calamandrei nel secolo scorso, come vorrebbe il sistema di potere consolidato, ma con la Costituzione della Repubblica nel cuore e nella mente.

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Ott 24

di Marco Travaglio
(Giornalista)

da Il Fatto Quotidiano del 23 ottobre 2009

Che gioia leggere l’intemerata di Mancino contro il linciaggio del giudice Mesiano e il “clima invivibile” dove “più il potere è forte e più può intimidire”.

Che gaudio apprendere che il presidente Napolitano e vigile e “consapevole delle inquietanti connotazioni della vicenda”.

Che tripudio le feroci motivazioni con cui il Csm ha approvato la “pratica a tutela” del giudice della causa Mondadori contro attacchi che “possono condizionare ciascun magistrato, in particolar modo allorquando si tratti di decidere su soggetti di rilevanza economica e istituzionale”.

Gliele hanno cantate chiare, a Berlusconi e ai suoi killer.

E questo giornale, dopo la campagna dei calzini turchesi, sottoscrive parola per parola.

Con una postilla, però. Mentre il plenum del Csm apriva la sacrosanta pratica a tutela di Mesiano, la sezione disciplinare condannava i magistrati salernitani Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani alla perdita delle funzioni di pm e dell’anzianita (6 e 4 mesi) e al trasferimento d’ufficio.

Trasloco già disposto in sede cautelare all’inizio dell’anno, quando i due reprobi furono cacciati su due piedi da Salerno (insieme al loro capo Luigi Apicella, poi dimessosi dalla magistratura) e scippati dell’inchiesta sulla fogna politico-affaristico-giudiziaria di Catanzaro.

I due erano colpevoli di aver trovato le prove di quanto denunciava Luigi De Magistris sulla cupola calabro-lucana che l’aveva estromesso dalle sue indagini: per tre anni era stato attaccato da destra, dal centro e da sinistra, poi era stato isolato dai suoi capi e colleghi, infine il Csm unanime l’aveva espulso da Catanzaro e dalle funzioni di pm.

Un anno fa la Procura di Salerno scoprì che aveva ragione lui, andò a sequestrare a Catanzaro le carte delle sue inchieste insabbiate, indagò i magistrati che le stavano insabbiando e si ritrovò tutti contro: capo dello Stato (che incredibilmente chiese gli atti dell’inchiesta in piena perquisizione), Mancino, partiti di destra, centro e sinistra, stampa e tg Anm e Csm.

Tutti a ripetere che l’ordinanza di Salerno era “abnorme” (troppe pagine, non si fa).

Poi il Riesame e il Tribunale di Perugia la ritennero doverosa e disposta solo “a fini di giustizia”.

Ma chissenefrega: i due pm vengono giustiziati lo stesso, senza nemmeno sentire i loro testimoni.

Processo sommario, alle spicce.

Anche Clementina Forleo, rea di aver intercettato lo sgovernatore Fazio e i trasversalissimi furbetti del quartierino, e per giunta di aver difeso De Magistris ad Annozero, fu prima aggredita da destra, dal centro, da sinistra, dal basso e dall’alto su su fino al Quirinale, poi isolata, infine fucilata come una mezza matta dal plotone di esecuzione del Csm e trasferita a Cremona (sentenza poi annullata dal Tar perché illegale).

Ce n’era abbastanza perché, anche nei casi Forleo, De Magistris, Nuzzi, Verasani e Apicella, il presidente Napolitano lacrimasse sulle “inquietanti connotazioni della vicenda”, il vicepresidente Mancino denunciasse “il clima invivibile e intimidatorio”, il Csm tuonasse contro “i condizionamenti per ciascun magistrato, in particolar modo allorquando si tratti di decidere su soggetti di rilevanza economica e istituzionale”.

Invece, in quei casi, Napolitano, Mancino e il Csm stavano con i soggetti di rilevanza economica e istituzionale, dunque contro i magistrati.

Il Csm avrebbe dovuto tutelarli dal Csm. Cioè aprire una pratica a loro tutela contro se stesso.

Poi, per fortuna, Berlusconi è tornato ad attaccare un giudice.

E il Csm è tornato a fare il Consiglio Superiore della Magistratura.

Purtroppo, fino al giorno prima, era l’acronimo di Ciechi Sordi Muti.

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Ott 24

di Bruno Tinti

da Il Fatto Quotidiano del 23 ottobre 2009

Nella relazione al Parlamento sullo stato della giustizia, Alfano ha detto che aveva un incubo: la lunghezza dei processi.

E intollerabile, ha detto, e la riforma che sto preparando vi porrà fine.

Poi i progetti di riforma sono venuti fuori: separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati (che è già prevista), no alle intercettazioni, no alla Polizia giudiziaria nelle procure, divieto di utilizzare le sentenze definitive in altri processi per gli stessi fatti e furbate del genere.

Queste riforme non accorciano i processi, li allungano.

Per far capire quello che servirebbe davvero, racconto un processo che si è tenuto qualche giorno fa ad Ivrea, cittadina a 36 km da Torino, dove c’è un Tribunale, una Procura, un ufficio Giudici di pace e una Corte d’Assise.

Qui è stato condannato all’ergastolo Domenico Agresta per l’omicidio di Giuseppe Trapasso; una storia di traffico di stupefacenti e di concorrenza tra bande rivali.

Con Agresta erano processati Vincenzo Solli e Maxwell Caratti, tutti accusati di omicidio, porto d’arma e distruzione di cadavere perché, dopo aver sparato a Trapasso, lo hanno bruciato.

Perché questi due non sono stati processati?

Agresta ha chiesto un processo abbreviato, sperando in una diminuzione di pena: in effetti l’abbreviato è un po’ più rapido e semplice perché il giudice può utilizzare le prove raccolte dal pm senza rifarle tutte, come invece succede nel processo normale.

Gli altri invece hanno deciso per il processo normale; e quindi il lavoro è raddoppiato.

Ma la parte drammatica arriva adesso. Agresta, nel suo processo, ha depositato un memoriale in cui racconta che lui ha sparato a Trapasso, che Solli gli ha procurato l’arma ed era con lui quando questi è stato ucciso e che Caratti è arrivato dopo e li ha aiutati a bruciare il cadavere.

Se tutti e tre fossero stati processati insieme, Agresta e Solli si sarebbero presi l’ergastolo e Caratti sarebbe stato condannato agli anni di galera che gli toccavano.

Ma ora per Solli e Caratti si deve fare un altro processo con altre regole.

E queste prevedono che Agresta, che dovrebbe raccontare quello che ha scritto nel suo memoriale, possa rifiutarsi di rispondere: il nostro geniale legislatore, ha inventato una figura particolare, l’imputato testimone (in gergo: impumone) che ha, sì, l’obbligo di testimoniare sugli altri imputati ma solo se il suo processo si è concluso con sentenza definitiva; se no, può dire “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”.

Come ho detto, Agresta è stato condannato, però ci sono ancora Appello e Cassazione (e c’è da giurare che ci andrà, visto che si è beccato l’ergastolo); dunque la sua sentenza di condanna non è definitiva; e quindi è ovvio che non accuserà i suoi complici (che sempre fieri delinquenti sono e gliela farebbero pagare): se ne starà zitto e nessuno potrà farci nulla.

Ma c’è il memoriale, in cui Agresta ha raccontato come si sono svolte le cose; quello si può acquisire.

Si, ma solo con “il consenso delle parti” (così dice la legge).

E, secondo voi, gli avvocati di Solli e Caratti daranno il consenso per l’acquisizione di una prova che li incastra?

Adesso, visto che Alfano ha il diritto di dormire in pace, gli suggerisco alcune riforme vere.

Prima di tutto abolire i tribunali piccoli e trasferire tutte le loro risorse nei tribunali grandi.

Si chiama riforma delle circoscrizioni giudiziarie, da 30 anni si dice che si deve fare ma, chissà perché (e gli avvocati che hanno i loro studi nelle città piccoline? e i magistrati capi degli uffici soppressi?), non se ne fa niente.

Poi stabilire che tutti i processi si facciano come si fa il processo abbreviato, quello che ha permesso di dare presto e bene l’ergastolo ad Agresta.

Poi abolire tutte le norme che vietano di utilizzare prove che permetterebbero di condannare un sacco di delinquenti.

Solo che così Berlusconi sarebbe stato già condannato per corruzione dell’avvocato Mills …

Capisco che Alfano preferisca tenersi i suoi incubi.

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Ott 24

di Gabriella Nuzzi
(Giudice del Tribunale di Latina)

Da Il Fatto Quotidiano del 30 settembre 2009

L’imprevedibilità degli eventi, insuperabile limite umano.

Essa ha segnato il cammino della Storia, aprendo ai grandi cambiamenti e alle conquiste di civiltà.

Nell’apparente quiete di un ancient regime ormai assai prossimo alla perfezione, l’imprevedibile è accaduto.

Una falla nel sistema. L’inaspettato logorìo dei meccanismi di controllo.

Meccanismi perversi, criminosi, grazie ai quali gruppi di potere trasversale hanno usurpato posti strategici all’interno delle istituzioni del Paese, generando un tentacolare sovra-apparato che ne plagia il funzionamento democratico per asservirlo al culto del dominio personale e del profitto.

Meccanismi spietati, dietro i quali sono celati i misteri delle innumerevoli stragi della nostra storia repubblicana, servite solo a instillare nel popolo suddito, atterrito e prostrato al bisogno, l’illusione di un governo stabile e forte, in grado di fronteggiare e sconfiggere l’ombra di un apparente nemico, di cui, in realtà, era già prigioniero.

Meccanismi di spionaggio e dossieraggio illegali, micidiali armamenti di un potere senza colore, invisibile e onnipresente, il vero grande Segreto di Stato; impiegati per ordire, con la clava della denigrazione, strategie di annientamento di uomini scomodi impegnati nella ricerca della verità, da seppellire, per sempre, nel sepolcro della grande menzogna.

Imprevedibilmente, quei meccanismi sono impazziti, il controllo è sfuggito di mano.

Dietro la patina scrostata di un mondo surreale, si intravedono, ridotti in macerie, gli antichi spazi di libertà, autonomia, eguaglianza sociale, ai quali i nostri padri hanno donato, nella lotta, le loro semplici vite.

Da ogni parte si levano cori di autorevoli voci; indignate, incitano a levare gli scudi, perché la democrazia è in grave pericolo.

Le forze politiche di opposizione organizzano proteste a difesa della Libera Stampa, l’associazione nazionale delle toghe invoca tutele alla sua indipendenza.

Dov’ erano costoro quando suonavano i primi campanelli d’allarme?

Dov’erano, quando scoppiavano i casi dei colleghi De Magistris e Forleo, impunemente additati come cattivi magistrati; quando, senza decenza, veniva profusa alla pubblica opinione l’enorme bugia della “guerra” tra le Procure di Salerno e Catanzaro?

Dov’era allora la verità?

Eppure, l’evidenza dei fatti era scritta nelle carte, migliaia di atti processuali che raccontano dell’illecita gestione di finanziamenti e appalti, di corruzioni giudiziarie, di indagini avviate e poi sparite nel nulla, di agenzie di sicurezza e organi di informazione, di magistrati controllati, delegittimati, esautorati delle loro funzioni.

Dov’erano quei politici, quelle toghe, le illustri firme del giornalismo italiano che oggi gridano allo scandalo dell’autoritarismo?

La paura li aveva forse paralizzati, rendendoli ciechi, muti, sordi?

Non preferirono, allora, seguire le scorciatoie della denigrazione, degli insulti gratuiti o, ancor peggio, dell’indifferenza e del silenzio, tutti compatti nella irrazionale difesa di simulacri sacri ed inviolabili, da preservare ad ogni costo?

E dov’era la grande “libera stampa” quando si levavano, isolate, le coraggiose voci del dissenso?

Non si adeguò forse anch’essa – né più né meno della “stampa di regime” – ai diktat dell’oscuramento, della mistificazione, dell’omertà e dell’emarginazione, dimostrandosi suddita del proprio padrone?

Certo è che quella verità avrebbe consentito di svelare i meccanismi del sistema e di arrestarne il funzionamento.

Troppo scomoda però, forse perché non partigiana.

Più facile e conveniente espellere i virus e ridurli in quarantena.

Dunque, il tempo delle domande – e delle riflessioni – non è ancora finito.

Sorge il dubbio che le nobili cause, rispolverate oggi con tanto fervore, siano utili a rinvigorire qua e là il consenso in un popolo stanco e stremato.

Intanto, l’imprevedibile può ancora accadere.

Che taccia il chiacchiericcio volgare di chi, assai vigliaccamente, ancora getta acqua al suo mulino per giustificare le nefandezze compiute; che i fatti siano finalmente resi alla pubblica opinione; che le responsabilità siano accertate e punite.

La ricerca della verità accomuna Giustizia e Informazione, ma non è una lucina debole e fioca, che si accende e si spegne all’intermittenza della ipocrisia e della convenienza politica.

E’ un faro immenso, luminosissimo, perennemente fisso sulla coscienza umana, unica vera guida verso un autentico rinnovamento.

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La fotografia è tratta dal sito Realtà Sannita.

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Ott 22


Il 19 ottobre scorso Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani sono stati condannati alla perdita dell’anzianità ed al trasferimento d’ufficio dalla Sezione Disciplinare del CSM che, nel gennaio di quest’anno, aveva loro applicato la misura cautelare con procedimento sommario. La Sezione Disciplinare che ha emesso la sentenza era composta esattamente dagli stessi consiglieri che già si erano pronunciati sulla vicenda adottando la misura cautelare. Si è ritenuto, cioè, che la pregressa valutazione effettuata in sede sommaria e cautelare non determinasse alcuna incompatibilità rispetto al successivo giudizio a cognizione piena. Questo sebbene il giudizio disciplinare sia modellato sul codice di rito penale e nonostante l’art. 111 Cost. richieda che ogni processo sia deciso da un giudice ”terzo” rispetto alla regiudicanda. Per rendere l’idea, è come se il GIP che ha mandato in carcere gli indagati sulla base di indizi fosse poi chiamato a giudicare quegli stessi imputati e, indirettamente, a valutare il proprio precedente operato; infatti l’assoluzione implicherebbe, in assenza di elementi nuovi, un errore del provvedimento cautelare.

Si tratta, come ognuno può vedere, di una opzione interpretativa preoccupante ed in conflitto con i più elementari principi di garanzia operanti in qualsiasi processo. Tanto fondate sono le perplessità (per non dire lo sgomento) originate da tale inusitato abbandono delle garanzie fondamentali, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione - alle quali l’Ordinamento demanda il compito di comporre i contrasti di giurisprudenza - mostra non equivoche manifestazioni di disorientamento.Senza aggiungere alcun ulteriore commento, riportiamo gli stralci tratti da due pronunce del massimo organo della giurisdizione ordinaria emesse a distanza di poche settimane l’una dall’altra. Si tratta di motivazioni nelle quali la soluzione adottata segue percorsi argomentativi tra loro inconciliabili: o è vero l’uno o è vero l’altro. Per neutralizzare la fondamentale garanzia del giusto processo, la prima afferma che si devono applicare le norme del codice di procedura civile; la seconda quelle del codice di procedura penale, ma non fino in fondo. L’incertezza delle argomentazioni denota, il più delle volte, un ragionamento logicamente fragile.
Cass. Civ., SS.UU., 8 luglio 2009, 15976“Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile”.

Cass. Civ., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18374. “La L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 6, espressamente prevede che i componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura siano soggetti a ricusazione, ma non ne indica i possibili motivi, i quali vanno pertanto ricercati, in forza del menzionato D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, nelle disposizioni del codice di procedura penale, tuttavia sempre in quanto compatibili. Questo limite non consente di estendere ai procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati, tra le ipotesi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento elencate dall’art. 34 c.p.p., quella derivante dall’adozione, come nella specie è avvenuto, di un provvedimento applicativo di una misura cautelare, nel corso delle indagini.”.

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Ott 20


In questi giorni sulle mailing lists dei magistrati è un effluvio di solidarietà al dott. Mesiano, fatto segno di un ignobile quanto puerile servizio televisivo.
Si contano, infatti, a centinaia i messaggi di sostegno al collega.
Nelle stesse ore Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani vengono condannati dalla Sezione Disciplinare alla sanzione della perdita dell’anzianità e del trasferimento d’ufficio, sorte ancor più grave di quella a suo tempo toccata a Luigi De Magistris.
Le voci dei magistrati levatesi per una parola di conforto verso i pubblici ministeri salernitani si contano sulle dita di una sola mano.
Il perché è presto detto: quando l’indipendenza dei magistrati è aggredita dalle gerarchie interne alla stessa magistratura non è possibile alcuna difesa ed il gregge reagisce col silenzio, sintomo insieme di vergogna e di paura.
Se invece l’ostilità proviene da un luogo al di là del recinto, tutti gli individui del gruppo si indignano e gridano al lupo, sebbene sappiano benissimo che mai nessuno è stato sbranato da un potere non togato.
Solidarizzare, in questi casi, non costa nulla ed anzi rafforza i meriti dell’appartenenza, aiuta a compattarsi.
Individuare un comune nemico esterno è espediente utile a sopire la coscienza e ad evitare di confrontarsi con il problema: il lupo è nel recinto.


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Ott 18


La Consulta boccia il lodo Alfano? Giù botte sui Giudici Costituzionali accusati di far politica.
Un giudice civile condanna la Fininvest? Giù botte ancora più dure, un vero e proprio pestaggio mediatico mandato in onda da una Tv legata alla parte soccombente.
Ieri mattina su Canale 5 è andato in scena il peggio: il dott. Mesiano (l’autore della sentenza civile che ha condannato la Fininvest ad un cospicuo risarcimento in favore della CIR di De Benedetti) viene ripreso dalle telecamere, a sua insaputa, per le vie di Milano, al di fuori di qualsiasi attività che possa interessare il pubblico.
Ed un giornalista, che di cognome fa Brachino, indugia in commenti personali sulle pretese stravaganze dell’inconsapevolmente spiato.

Occorre, forse, mettere un po’ d’ordine.


Le sentenze della Corte Costituzionale hanno prodotto, producono e produrranno sempre “effetti politici”. L’attività della Consulta, il più delle volte, consiste nel bilanciamento di valori costituzionali che entrano in conflitto tra loro. Nel comporlo, i Giudici usano gli arnesi del giurista: la logica, la lingua, le norme, i precedenti giurisprudenziali, gli scritti di dottrina. Alla fine decidono, talvolta a maggioranza. Ma non votano come voterebbe un parlamentare.
Il politico nel voto afferma direttamente un valore, lo presceglie come fine e lo persegue con la sua volontà “politica”. Il Giudice compie un percorso diverso. Egli cerca di cogliere, proprio nelle leggi già esistenti ed approvate dai politici, il valore che deve prevalere in un caso controverso. Lo trova, non lo vuole.

Se, in relazione ad una qualsiasi attività pubblica, non si è capaci di cogliere la diversità tra la politicità del “risultato” e quella dello “scopo”, tutto viene coinvolto nella logica settaria degli opposti schieramenti.

Analogamente, un giudice civile che – sbagliando oppure no – dà torto ad una parte e ragione all’altra, non può essere sospettato di aver voluto favorire uno dei contendenti e per questo motivo essere messo impunemente alla berlina.

In queste condizioni la giurisdizione non sopravvive.

Ed il sospetto è che qualcuno aspiri a giocarsi la partita senza arbitro, magari invocando l’acclamazione del pubblico sugli spalti.

Potrà anche vincere; gioca in casa ed il pubblico è dalla sua.

Ma, a meno che non pensi di giocare sempre tra le mura amiche, deve accettare di sottoporsi ai lazzi ed agli insulti dei sostenitori avversari, quando andrà in trasferta.

I brocchi vincono solo così.

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Ott 18

di Livio Pepino
(Componente del Consiglio Superiore della Magistratura)

da Repubblica del 17 ottobre 2009

Caro direttore, la storia non è nuova.

Per la maggioranza di governo, per il suo leader e peri suoi cortigiani giustizia è sinonimo di utilità: «E giusto non ciò che rispettale regole ma ciò che conviene».

Così, ci si sorprende se le decisioni giudiziarie non sono oggetto di private trattative e non realizzano scambi di favori (che si vorrebbero richiesti finanche dal capo dello Stato).

Ma oggi si è fatto un passo ulteriore sulla via della barbarie. Il giudice indisponibile a considerare le sentenze merce di scambio o ossequio al potente viene indicato come bersaglio (con numero telefonico e indirizzo di abitazione) su un quotidiano della famiglia del premier e i suoi spostamenti quotidiani vengono ripresi da giornalisti (sic!) di una televisione di proprietà del premier (che ne accompagnano la diffusione con commenti sarcastici sul suo passeggiare da solo, sul suo aspettare il turno dal barbiere e sul colore dei suoi calzini).

Non conosco il giudice Mesiano, come non conosco gran parte degli 8.000 magistrati italiani.

Non so se coltivi stranezze e non mi interessano la foggia e le caratteristiche dei suoi indumenti.

Non mi appassionano le sue conversazioni al ristorante (captate da un anonimo avvocato più attento ai discorsi dei vicini che alla compagnia dei propri familiari e dotato di una memoria a scoppio ritardato).

Ma ho lettole 142 pagine della sentenza con cui quel giudice (l’oscuro giudice Mesiano, privo di scorte e uso – cosa incomprensibile ai cortigiani del premier – ad aspettare rispettosamente il turno dal barbiere …) ha motivato la condanna della Fininvest a risarcire la Cir per i danni «a lei cagionati dalla corruzione del giudice Vittorio Metta».

Sono motivazioni rigorose e oneste.

Non sta a me discuterne la maggiore o minor fondatezza.

Su di esse si pronuncerà, come previsto dal nostro sistema, la corte di appello.

Ma non può sfuggire ai cittadini onesti il senso della operazione messa in atto nei confronti del suo estensore: da un lato, delegittimare la sentenza e renderla non credibile, dall’altro intimidire i giudici che in futuro dovranno occuparsi di controversie analoghe.

Il messaggio è chiaro: il magistrato non può – non deve – emettere decisioni sgradite. Altrimenti è un nemico (silenzioso o protagonista che sia …).

Gli altri – anche se corrotti – possono stare tranquilli: non conosceremo mai il colore dei calzini del giudice Metta e degli intermediari della sua corruzione, né saremo informati delle loro passeggiate, dello shampoo preferito dal loro barbiere, del loro indirizzo di casa, del loro numero telefonico.

Guai a considerare ciò che accade (solo) una circoscritta sgradevolezza di alcuni cortigiani troppo solerti!

La storia insegna a quali rischi siamo esposti.

Non è inutile ricordare la situazione dell’età dell’imperatore Commodo, descritta dallo storico E. Gibbon in Declino e caduta dell’impero romano: «L’attuazione delle leggi era diventata venale e arbitraria» e «un criminale benestante poteva non solo ottenere l’annullamento di una giusta sentenza di condanna, ma anche infliggere all’accusatore, ai testimoni e al giudice la punizione che più gli piaceva».

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Ott 18

di Michele Serra
(Giornalista)

da Repubblica.it del 17 ottobre 2009

Il video sul giudice Mesiano andato in onda su Canale 5 è spaventoso, e lo è qualunque sia la sua genesi giornalistica.

È spaventoso se il suo impressionante effetto minatorio discende da un’intenzione consapevole.

Ma è spaventoso anche se siamo di fronte a un gioco cretino, come di chi padroneggia malamente un’arma e credendo di sparare a salve esplode pallottole vere.

Il testo, di livello perfino più basso di quel sub-giornalismo che è il gossip televisivo, farebbe propendere per la seconda ipotesi: un gioco cretino sfuggito di mano.

Ma la costruzione del servizio (pedinamento di un magistrato ritenuto “nemico” del proprio editore, così da indicarlo all’odio e al dileggio della propria curva tifosa), e la sua messa in onda nel programma mattutino della rete generalista di Mediaset, con tanto di commento demolitore (e “senza contraddittorio”, come dice l’onorevole Gasparri quando attacca la Rai) di due giornalisti del gruppo, impedisce di credere che si tratti di un banale incidente.

Il clima di forte scontro politico non può essere un alibi.

Non è il cozzo delle idee, non la polemica ideologica a dettare questo genere di colpi sotto la cintura.

È la volontà di attaccare e isolare personalmente, quasi uno per uno, quelli che il leader e padrone considera gli avversari veri e presunti, e dunque esercita, sui meno sereni e meno liberi dei suoi dipendenti, una doppia attrazione, politica ed economica.

In una confusione oramai patologica, irreversibile e venefica (per il paese intero) tra patrimonio politico e patrimonio personale del Capo.

È la voglia di andare a stanare dal barbiere Mesiano, sputtanarlo (verbo berlusconiano) con qualche sciatta considerazione sul suo abbigliamento del sabato mattina, dargli dello “stravagante” perché fuma (?!), evitare che anche una sola parola sia spesa in sua difesa (nel vituperato “Annozero” i giornalisti e i politici di destra hanno una postazione fissa), perché distruggere la persona è il sistema più rapido per risolvere i contenziosi, e levare di mezzo l’ingombro.

O si trova, come nel caso del già dimenticato Boffo, qualche vecchia carta per dare fuoco alla pira, o si confeziona qualcosa di comunque infamante, per esempio spacciando una promozione pregressa per un “premio” (e di chi?) per la sentenza Cir.

Il tutto, per giunta, sotto l’equivoco, ipocrita pretesto della “legittima difesa”, perché l’argomento prediletto da chi pratica questo genere di pestaggio giornalistico è che anche l’attacco a Berlusconi è un attacco alla persona: come se la condotta di vita del presidente del Consiglio, i criteri con i quali dispensa le candidature, il genere di persone delle quali si circonda a palazzo, non fossero quanto di più pubblico si possa immaginare.

Ma il clima è questo.

È un clima nel quale chi governa, chi comanda, chi vanta la maggioranza dei voti e il controllo del Parlamento, si rivolge agli oppositori come se fossero insopportabili oppressori del cui giogo, finalmente, liberarsi.

Così da udire il leghista Castelli (da Santoro) gridare a Curzio Maltese “tu vivi nel mondo marcio di Repubblica”, e in quel “marcio”, anche se Castelli non lo sa, c’è tutto il puzzo del fascismo.

Così da leggere, su Libero di ieri, che “il Caimano non è un film, è una secrezione corporea di Moretti”, quello stesso Moretti accusato dal Giornale di avere “dirottato” fondi europei per il suo nuovo film, tacendo che più di quaranta registi, anche italiani, ne hanno avuto ugualmente diritto.

Così da imbattersi (da anni a questa parte) in vere e proprie liste di proscrizione dei “rossi” che lavorano alla Rai, ovviamente tutti miracolati politici, tutti scrocconi di soldi pubblici, tutti nel calderone indistinto delle “élite di merda” che prima o poi la pagheranno.

A furia di essere indicati con nome, cognome e stipendi (i guadagni dei “nemici” sono un’altra delle ossessioni di questo giornalismo ossesso), alcune di queste persone sono insultate per strada come “sporco comunista”.

Ora toccherà, probabilmente, anche al giudice Mesiano.

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Ott 18

di Achille

Canale 5 fa pedinare e riprendere di nascosto il giudice Raimondo Mesiano e manda in onda le riprese facendo sostenere a un tal Claudio Brachino, ritenuto “giornalista”, che è veramente stravagante che un magistrato cammini a piedi per la città e vada dal barbiere, aspettando correttamente il suo turno, rispettando il semaforo per strada e, addirittura, attraversando sulle strisce pedonali (ma dove andremo a finire, signora mia!).

Il filmato si conclude con una scena veramente stupefacente: il collega Mesiano che – cosa davvero inaudita! – si siede su una panchina e si fuma una sigaretta.

Mi auguro che il C.S.M. sospenda al più presto dalle funzioni e dallo stipendio un giudice tanto assurdo.

Lui, Mesiano, però, si difende e dichiara: “Quelle mandate in onda su Canale 5 sono riprese parziali. Io non sono come mi hanno descritto. Ho anche io una vita normale come tutti: faccio festini nelle mie ville, vado a puttane e organizzo orge con minorenni”.

Certo, se questo che dice Mesiano fosse vero, Canale 5 dovrà chiedergli scusa e proporlo al Capo per una candidatura importante a qualcosa di molto istituzionale.

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P.S. - Ovviamente le parole riportate sopra fra virgolette non sono davvero del dr Mesiano. Si tratta solo di una ipotesi scherzosa.

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Ott 10


Alla fine la decisione sul lodo Alfano è arrivata. Entrambi i fondamentali quesiti posti all’attenzione della Corte Costituzionale hanno trovato risposta nella “forza di resistenza” della Carta sulla quale si fonda questa Repubblica: i principi valgono per tutti e le eccezioni, se giustificate, devono essere contenute in una fonte del diritto di pari grado rispetto alla Costituzione.
In un post di qualche tempo fa, dal titolo Nell’attesa della decisione sul lodo Alfano, avevamo annunciato che la decisione sul lodo avrebbe spianato la via all’eliminazione di altre “eccezioni” introdotte nell’ordinamento con legge ordinaria, anziché costituzionale.
Oggi sappiamo che l’immunità (male) acquisita è una patologia dello Stato democratico perché in esso non possono operare soggetti - se capaci di ragione e di volontà – in tutto o in parte irresponsabili.
Tra le immunità - previste da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale – resiste quella introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione”.


La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. Basta che il provvedimento del CSM sia adottato in seguito ad una votazione per assegnare agli autori la franchigia auto-immunitaria.
Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore, seguendo la linea tracciata dalla Consulta, eliminasse quella anacronistica dispensa.
Per i Consiglieri del CSM, poi, deve essere alquanto imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come quella prevista dal defunto lodo Alfano, ma una vera e propria impunità che agli occhi di tutti appare priva di ragion d’essere.
E’, in fondo, una reliquia poco nobile della prima repubblica. Per nulla lusinghiera: esplicitamente suggerisce che non si può fare il Consigliere superiore senza incappare in guai giudiziari.
Siamo, ormai, un popolo di costituzionalisti. Ci interessiamo alla Carta non meno di quanto ci attiri lo sport. E’ un segno nuovo, importante. E come il calcio evolve i suoi schemi di gioco, così la consapevolezza democratica suggerisce letture via via più evolute dei “fondamentali”.
Non sarà di ostacolo, allora, la remota pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 148 del 1983) che aveva graziato l’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 sulla base di argomentazioni che - oggi - appaiono alquanto bislacche. Si scriveva, infatti, sul punto: “…è agevole notare che la natura, la posizione e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono state concepite dalla Costituzione in termini così caratteristici, da fornire un’adeguata ragione giustificativa della scriminante in discussione…. Ora, dall’insieme di queste disposizioni…” (la Corte richiama gli art. 105,106,107 della Cost.)”…risulta che la parte centrale e costituzionalmente necessaria dell’azione del Consiglio consiste in apprezzamenti sulle attitudini, sui meriti e sui demeriti dei magistrati da assegnare ai vari uffici, da trasferire, da promuovere, da sottoporre a procedimenti disciplinari e via dicendo. Ma la garanzia che il Consiglio è chiamato ad offrire in tal campo, proprio per poter essere effettiva, richiede a sua volta che i componenti del Consiglio stesso siano liberi di manifestare le loro convinzioni, senza venire in sostanza costretti ad autocensure che minerebbero il buon andamento della magistratura. In altre parole, è nella logica del disegno costituzionale che il Consiglio sia garantito nella propria indipendenza, tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l’ordine giudiziario, “nella misura necessaria a preservarlo da influenze” che potrebbero indirettamente pregiudicare ‘l’esercizio imparziale dell’amministrazione della giustizia’ (cfr. la sent. n. 44 del 1968).
Più o meno, ognuno noterà, sono le stesse argomentazioni usate vanamente dai difensori del lodo appena dichiarato incostituzionale.
Il discorso suona un po’ come quello del professore che pretende l’immunità per poter mettere un’insufficienza ai suoi studenti, o del giudice che vuole lo scudo per condannare il ladro, perché diversamente lo manderebbe assolto.
In realtà operano, per queste elementari esigenze, le categorie generali dell’adempimento del dovere.
Nessuno, infatti, viene punito per aver fatto ciò che la legge gli impone di fare.
Ma se il professore varcasse i limiti del suo dovere penalizzando ingiustamente lo studente ed il giudice si accanisse contro il ladro, arrecando loro danni maggiori di quelli ammessi, non si capirebbe più chi è il professore e chi il somaro, chi il giudice e chi il ladro.
Questo l’insegnamento appena offertoci dalla Corte Costituzionale.

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Ott 06

di Giovanni Parisi
(Ingegnere)

Succede che una mattina trovi nella buca delle lettere un invito dell’Istituzione Biblioteca Comunale “G. B. Nicolosi” di Paternò e apprendi che il nuovo Presidente è il Procuratore Aggiunto di Agrigento.

Apprendi inoltre che la prima iniziativa del nuovo Presidente è la presentazione del libro “Il Cappio” il cui autore è un Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che per l’occasione, fissata per il pomeriggio del 2 ottobre 2009, verrà introdotto da un Magistrato da poco assegnato alla Direzione Nazionale Antimafia.

Quando tutto questo ti sembra normale e anche un po’ prestigioso, avverti forte una sensazione di disagio: perché?

L’autorevole evento letterario si terrà a Paternò, che con circa 50.000 abitanti è il Comune più grande della Provincia di Catania dopo lo stesso capoluogo.

Paternò, una volta rinomata per la sua florida economia agrumicola e per altre importanti attività produttive, ha subìto nel passato recente un forte declino, che nei bui anni ottanta la inserì, con Biancavilla ed Adrano, nel famigerato “triangolo della morte”, insanguinato dalle feroci e quotidiane lotte di mafia.

Oggi Paternò è ritornata alla ribalta delle cronache nazionali (con un articolo pubblicato in prima pagina su “Panorama”, che si può leggere a questo link) perché il Prefetto di Catania, a valle di un’istruttoria condotta da tre ispettori nominati dal Ministero dell’Interno (un Vice Prefetto, un Capitano dell’Arma dei Carabinieri e un Capitano della Guardia di Finanza), ha richiesto al Ministro dell’Interno lo scioglimento della Giunta Comunale per gravi indizi di infiltrazioni mafiose, anche a seguito di quanto emerso, il 27 novembre 2008, dall’operazione “Padrini”, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in cui tra i 24 arrestati c’è anche il giovane Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, ritenuto dagli inquirenti il collegamento tra le cosche mafiose Santapaola-Ercolano e le Istituzioni locali (si veda la notizia a questo link).

La vicenda, come riportato dalla stampa, ha creato anche un certo imbarazzo politico, poiché Paternò è il paese natale del Ministro della Difesa (da cui dipende anche l’Arma dei Carabinieri che ha condotto le indagini investigative), che a capo dell’attuale Giunta ha politicamente “insediato” un vecchio amico d’infanzia.

“Carmelino (1) deve essere il nostro portavoce, il mio orecchio e i miei occhi. Voialtri (diretto all’Amministrazione Comunale, ndr) siete padroni di cacare e pisciare nelle vostre case…tutto quello che fate a livello politico e di cui discutete deve passare da me. Perché a Paternò non vi faccio camminare più. Vi potete candidare centomila volte …”, è una delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, riportate dal quotidiano “La Sicilia” il 29 novembre 2008, del capo clan mafioso di Paternò.

E’ di tutta evidenza che l’ipotesi che i bisogni delle fasce più deboli della Città siano stati messi nelle “mani” della mafia, fermo restando l’iter giudiziario che stabilirà le eventuali responsabilità penali dell’ex-Assessore ai Servizi Sociali di Paternò e degli altri coimputati (le cui indagini si sono appena concluse con le richieste di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero), da un punto di vista civico e politico avrebbe dovuto innescare diversi interrogativi, tra cui: com’è possibile che a Paternò la politica abbia così tanto abbassato la soglia di attenzione sulle azioni di contrasto alla mafia, che membri dell’organizzazione criminale stessa abbiano potuto ritenere di avere interlocutori diretti nella Giunta Municipale?

Se eventi come questi si fossero verificati quando era ancora caldo il sangue versato da rappresentanti delle Istituzioni, diventati eroi per la loro coerente testimonianza di Uomini dello Stato, immediatamente si sarebbe sollevata l’indignazione collettiva.

Ma Paternò è rimasta muta, assopita e chiusa nell’indifferenza e nell’individualismo che caratterizza questi tempi.

Né dal Sindaco o dalla stessa Giunta Municipale si sono manifestati quei segnali chiari ed inequivocabili di contrasto e prevenzione contro le infiltrazioni mafiose nella vita amministrativa cittadina che la gravità delle vicende emerse richiedeva (adozione di protocolli di legalità, criteri più selettivi e di garanzia per l’affidamento degli appalti e degli incarichi, ecc.).

Tutto è stato ricondotto a “fenomeni individuali”, tanto che l’ex-Assessore ai Servizi Sociali è stato indicato, anche dal locale Deputato Nazionale (membro anche della Commissione
Nazionale Antimafia) e padre politico dell’attuale Amministrazione Comunale di Paternò, come un “mariuolo” indisciplinato (oggi più modernamente potrebbe dirsi un “tarantino”) che agiva autonomamente.

La Sicilia è terra difficile e spesso complessa.

Chi ci nasce, scegliendo di viverci, sa perfettamente che i gesti e le parole non hanno sempre lo stesso significato: un semplice saluto, una stretta di mano o una “fotografia di gruppo” possono rappresentare e comunicare, a secondo dei contesti, significati molto differenti: Pirandello, Sciascia e tanti altri letterati ne hanno, in diverse occasioni, spiegato le ragioni.

Ciò non sfugge a nessun siciliano e non può tantomeno sfuggire ai tre magistrati invitati all’incontro letterario di Paternò, che della Sicilia sono anche figli illustri.

Non può sfuggire che, entrare nell’unico “salotto buono” rimasto ad una Giunta Municipale su cui pesano non solo inquietanti ombre, ma anche gravi provvedimenti istituzionali, può indirettamente contribuire a stringere il “cappio” su una comunità inerme ed indifferente, alimentando quel clima di nebbia, confusione, rassegnazione e sfiducia nelle Istituzioni (in cui sembra che tutto ciò che non è penalmente perseguibile è giusto e rispettabile), non utile a supportare la crescita di una Città che, nella sua parte sana, vuole liberarsi dai vecchi cliché, facendo camminare, con fatica ed orgoglio, il proprio sviluppo sulla professionalità e sull’onestà.

____________

(1) Carmelo Frisenna, 37 anni, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, arrestato nell’ambito dell’operazione “Padrini” il 27 novembre 2008, è stato con 597 preferenze il più votato nelle elezioni del 2007 per il rinnovo del Consiglio Comunale, che ha presieduto nella prima seduta consiliare e da cui si è dimesso per ricoprire il ruolo di Assessore nella Giunta Municipale.

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Ott 04


Nel sito ufficiale della Presidenza della Repubblica possono leggersi le considerazioni che la inducono ad escludere la manifesta incostituzionalità della legge di conversione del decreto-legge n. 103 del 2009, meglio noto come “scudo fiscale”.
Eccone il testo.

A proposito del Decreto correttivo del provvedimento anticrisi

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha esaminato attentamente, seguendone l’intero percorso parlamentare, la legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati dopo la posizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo trasmesso dal Senato.
Si osserva innanzitutto che la complessiva disciplina dello scudo fiscale comprese le ulteriori modificazioni introdotte in materia nel testo del decreto-legge n. 103 del 2009 - disciplina che più correttamente avrebbe dovuto trovare collocazione nel testo originario del decreto-legge anticrisi - comporta scelte di merito che rientrano nella esclusiva responsabilità degli organi titolari dell’indirizzo politico di governo.
Si rileva nello stesso tempo che sono state confermate le correzioni che avevano accompagnato la promulgazione della legge di conversione del precedente decreto. Infatti, la legge prevede la punibilità di tutti i reati strumentali all’evasione fiscale per i quali sia stata già esercitata l’azione penale e stabilisce che le dichiarazioni di rimpatrio o di regolarizzazione sono utilizzabili a sfavore del contribuente nei procedimenti penali pendenti e futuri. Quanto al riciclaggio e agli altri reati che la legge esclude dal beneficio della non punibilità, si è preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in sede parlamentare e dalla Agenzia delle entrate, secondo cui la legge mantiene l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di costituire il frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità.
Si ricorda infine che la previsione di ipotesi di non punibilità subordinata a condotte dirette ad ottenere la sanatoria di precedenti comportamenti non è ritenuta qualificabile come amnistia in base a ripetute pronunce della Corte costituzionale, da ultimo con ordinanza 9 aprile 2009, n. 109.
Il Capo dello Stato procederà quindi alla promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103.


Com’è noto, quella appena approvata, è una legge di conversione del decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 col quale si prevede, tra l’altro, la non punibilità di una serie di reati purché essi risultino collegati alla illecita esportazione di capitali all’estero. Al fine di favorire il rientro in Italia di quei capitali, dunque, lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva nei riguardi dei soggetti che, a fronte del pagamento di una falcidia del 5%, riportano in patria i loro averi, purché per tali reati non risulti già avviato un procedimento penale.
E’, l’ultimo, il punto cruciale sul quale dovrà misurarsi la legittimità costituzionale dello scudo fiscale.
Se, infatti, la non punibilità avesse riguardato anche i reati già oggetto di un accertamento penale, la misura non si sarebbe potuta distinguere da una vera e propria amnistia, l’adozione della quale richiede però una legge caratterizzata da un particolare procedimento formativo e dall’approvazione con maggioranze più ampie di quella semplice.

L’esclusione della possibilità di avvalersi dell’esenzione penale per quei soggetti già sottoposti a verifica dall’autorità giudiziaria rappresenta – nei discorsi sin qui letti - il principale ostacolo all’equiparazione all’amnistia.

Del resto, nel comunicato della Presidenza della Repubblica è fatto riferimento ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale (ord. n. 109 del2009) nella quale si dava conto che «mentre il condono costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volontà, per quanto condizionata, degli interessati» e, pertanto, al perfezionamento del «procedimento amministrativo di sanatoria»; l’amnistia, invece, «in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilità astratta, con l’effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale», cosí che tale effetto è «da ricondurre all’atto legislativo concessivo dell’amnistia» e comporta l’«obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere»

Nella citata decisione la Consulta, quindi, individua nell’assenza di mediazione fattuale la caratteristica delle leggi di amnistia. Poiché risulta decisiva nell’iter logico sin qui seguito nei ragionamenti della Corte Costituzionale e, a quanto si apprende, del Capo dello Stato, l’affermazione è meritevole di verifica.
Il pensiero corre, quasi intuitivamente, agli artt. 151, comma 4 del codice penale e 672, comma 5, del codice di procedura penale, che regolamentano l’amnistia “condizionata”. E’ quella che realizza gli effetti estintivi del reato o della pena non immediatamente, ma per effetto di determinati comportamenti richiesti a colui il quale intenda beneficiarne. Tanto ciò è vero che per la sua definitiva applicazione l’interessato deve dimostrare di aver adempiuto alla “condizione” o all’”obbligo”. Mentre può discettarsi sul concetto di “condizione” (che può riguardare avvenimenti oggettivi o fatti di terzi) non vi è alcun dubbio che l’”obbligo” riguarda proprio una condotta personale, sia essa positiva o negativa. L’amnistia può, pertanto, ben essere subordinata al compimento di un fatto ad opera dell’imputato o del condannato.
Se le precedenti considerazioni non sono illogiche, cade l’argomentazione che ravvisa nell’assenza di “mediazione fattuale” il discrimine tra le leggi di amnistia e quelle di condono.

La seconda notazione in forza della quale sono state espresse rassicurazioni circa la costituzionalità dello scudo fiscale è rappresentata dalla non generalizzata applicabilità del beneficio, restandone esclusi i soggetti già “scoperti” nei confronti dei quali penda un procedimento penale.
In realtà sembra potersi fondatamente affermare che questa previsione, lungi dal suffragare l’ipotesi della legittimità costituzionale dello scudo fiscale, introduca ulteriori profili di eccentricità rispetto alla Carta, segnatamente sotto il parametro della ragionevolezza (art. 3 Cost.): la fruibilità del beneficio così è rimessa a circostanze del tutto estranee ad una considerazione di “meritevolezza” del soggetto. La pendenza di un procedimento penale, infatti, è collegata esclusivamente all’efficacia dell’azione repressiva che si è manifestata precocemente per alcuni e tardivamente (o mai) per altri. Resta il fatto che, a parità di condotte, alcuni si avvarranno dei benefici fiscali e penali dello scudo mentre altri, senza che sia loro addebitabile alcunché di diverso, non ne beneficeranno.
Paradossale, allora, l’ingiustificata esclusione dallo “scudo” di una parte di soggetti dalla platea di coloro che possono giovarsene: una sorta di ingiustizia nell’ingiustizia che, lungi dal rassicurare circa la correttezza della legge, introduce ulteriori argomenti per sostenerne l’illegittimità costituzionale.

Comunque vada sarà un successo.
Fondamentali principi di garanzia stabiliscono che se una legge penale, favorevole al reo, viene dichiarata incostituzionale, l’imputato non può subire gli effetti negativi della sentenza che pronuncia l’incostituzionalità di quella legge. In altre parole quanti si avvarranno dello scudo fiscale ne godranno appieno i benefici quand’anche dovesse in seguito pervenirsi alla decisione della sua incostituzionalità.

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Set 28


La sortita del Ministro Maroni, secondo cui le norme contro l’immigrazione clandestina - che a lui appaiono chiarissime - andrebbero “applicate” e non “interpretate”, ha determinato reazioni di segno opposto al CSM.

Da un lato, infatti, su iniziativa del consigliere laico Anedda, è stato dato il via ad una pratica volta a verificare se i magistrati, che hanno sollevato dubbi e perplessità sulla nuova normativa in materia di immigrazione rallentandone l’operatività, siano venuti meno ai loro doveri professionali.

Dall’altro lato, però, su iniziativa del consigliere togato Pepino, è stata chiesta l’apertura di una “pratica a tutela” proprio di quegli stessi magistrati, evidentemente muovendo dall’assunto che nessuna violazione di doveri si sia verificata e che l’intervento del Ministro leda l’autonomia della giurisdizione.

La querelle - nel merito della quale non vale neppure la pena addentrarsi visto che le affermazioni del Ministro, se prese sul serio, condurrebbero all’abolizione della magistratura vista la capacità auto-applicativa delle norme – offre lo spunto per alcune riflessioni sui troppi ruoli assunti dal CSM, spesso tra loro in conflitto.

Quando un attore esonda dalla “parte” che il regista gli ha assegnato e pretende di interpretare più ruoli, ogni trama rischia di trasformarsi in farsa, quando non in tragedia.

E’ allora opportuno ricordare i tratti essenziali della “sceneggiatura”.

Il CSM, per dettato costituzionale, deve occuparsi dei provvedimenti disciplinari contro i magistrati.

L’azione disciplinare è promossa dal Ministro della Giustizia e non può essere avviata d’ufficio dal CSM che invece deve esserne giudice “terzo”, in base alla legge.

Per lo stesso motivo il giudice (CSM) non può - senza intaccare le prerogative ministeriali e svilire la propria credibilità - pronunciarsi preventivamente su un fatto, escludendone la rilevanza disciplinare.

Cosicché si registrano almeno due anomalie.

E’ criticabile che il CSM apra un procedimento per rintracciare violazioni nell’operato di quei magistrati che, dubitando della legittimità costituzionale e della compatibilità con le fonti sovra-nazionali, intendono sottoporre a verifica la nuova normativa sull’immigrazione perché così operando il CSM espropria il Ministro e la Procura Generale della Cassazione dei propri ruoli, comportandosi come un accusatore-inquisitore e quindi minando le qualità di “giudice terzo” che la Costituzione e la legge gli assegnano.

Allo stesso modo, l’avvio di una “pratica a tutela”, prelude alla formulazione di un giudizio preventivo sulla vicenda, sia pure di segno opposto, ma ugualmente lesivo delle prerogative ministeriali giacché nessun “attore” porterebbe una causa davanti ad un giudice che già ha fatto sapere che non accoglierà la sua domanda.

Ecco perché il teatrino che sta montando in questi giorni assume il gusto della sceneggiata.

E, in un caso e nell’altro, compromette la credibilità dell’unico ruolo che di sicuro le leggi assegnano al CSM, vale a dire quello di giudice della disciplina dei magistrati.

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Set 26

Pubblichiamo, a questo link, il testo del decreto con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari di Perugia ha archiviato le accuse a carico dei pubblici ministeri di Salerno dottori Luigi Apicella, Dionigio Verasani e Gabriella Nuzzi.

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Set 26


Il 9 settembre 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia ha archiviato il procedimento penale nei confronti dei colleghi Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi, Dionigio Verasani e Luigi De Magistris, relativo alla vicenda delle indagini della Procura di Salerno bloccate da provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura – con tempi e modi che a noi e a tanti appaiono tecnicamente illegittimi – nei confronti dei magistrati inquirenti.

Abbiamo pubblicato – a questo link – il testo del provvedimento di archiviazione.

Esso è particolarmente interessante, perché offre l’ennesima riprova dell’infondatezza degli argomenti addotti dal C.S.M. – e poi anche dalla Corte di Cassazione (la sentenza della Corte è a questo link) – contro i magistrati della Procura di Salerno.

Il trasferimento di quei colleghi e addirittura la sospensione del dr Apicella dalle funzioni e dallo stipendio sono stati disposti con provvedimenti dei quali in altri scritti abbiamo illustrato i profili di infondatezza e di illegittimità.

In quei provvedimenti e nella campagna di stampa che, orchestrata da chi vi aveva interesse, li ha propagandati all’opinione pubblica, si affermano come vere, fra le altre, tre circostanze che sono sempre apparse con tutta evidenza non vere e che il G.I.P. di Perugia ancora una volta si incarica di smentire.

In particolare:

1. non è vero che le perquisizioni disposte dai magistrati di Salerno siano state eseguite in maniera offensiva e/o lesiva della dignità dei magistrati perquisiti (come sostenuto con urla e strepiti in televisione e in ogni dove), essendo vero l’esatto contrario e, cioè, che, come scrive il G.I.P. di Perugia, è «stato compiuto ogni sforzo per rendere meno traumatico possibile lo svolgimento dell’incombente in un contesto di comprensibile disagio»;

2. non è vero che i magistrati di Catanzaro avevano offerto agli inquirenti di Salerno le copie degli atti che essi per molti mesi avevano richiesto invano, essendo vero l’esatto contrario, sicché il sequestro era, per questo e per altri motivi, non solo legittimo, ma addirittura necessario;

3. non è vero che il sequestro disposto dai colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi era un sequestro “preventivo”, come sostenuto contro l’evidenza dal C.S.M. e dalla Cassazione, essendo esso, invece, un sequestro “probatorio”.

I provvedimenti del C.S.M. nei confronti dei magistrati di Salerno hanno bloccato le loro indagini e reso vani, nei fatti, i provvedimenti da loro legittimamente adottati e confermati nelle sedi giudiziarie competenti.

Al di là di qualunque opinione che ciascuno può avere sulle ragioni per le quali i Consiglieri del C.S.M. hanno fatto questo, in uno stato democratico la legittimità dei provvedimenti si misura valutando la fondatezza o meno delle motivazioni esposte per giustificarli.

Le motivazioni addotte dal C.S.M. prima e dalla Corte di Cassazione poi nel caso dei colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi appaiono sotto diversi profili palesemente infondate.

Cosa tutto questo significhi per la magistratura e per il Paese ognuno può agevolmente comprenderlo.

A noi, in questo tempo nel quale gli abusi di potere e del potere sembrano diventati parte della Costituzione materiale del Paese, resta l’amarezza più profonda per avere dovuto assistere a una delle più clamorose interferenze del potere – interno ed esterno alla magistratura – sull’indipendenza dei magistrati e sul loro lavoro, non solo senza che questo suscitasse una virile e clamorosa indignazione della magistratura associata e delle istituzioni preposte ai controlli di legalità, ma addirittura con l’avallo esplicito di tutti costoro.

L’epurazione dei colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi con una procedura disciplinare nella quale i loro diritti di difesa sono stati compressi oltre ogni pensabilità costituisce, a nostro modo di vedere, un vulnus gravissimo e definitivo su qualunque speranza di indipendenza dei magistrati.

Oltre che, ovviamente, una grave ingiustizia nei confronti dei colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi, rei di avere onorato con coraggio e coerenza i loro doveri professionali.

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Set 16

di Michele Leoni
(Giudice del Tribunale di Forlì)

La norma del disegno di legge 1611 (che contiene il nuovo testo sulle intercettazioni telefoniche e che il Parlamento dovrebbe discutere in autunno), secondo la quale solo in presenza di “evidenti indizi di colpevolezza” si potrebbe procedere a intercettazioni, salvi i casi di reati particolarmente gravi (quelli di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., ossia mafia, terrorismo, prostituzione minorile e altri) per i quali basterebbero sufficienti indizi di reato, ha sollevato obiezioni critiche piuttosto ovvie.

Anzitutto ci si è chiesti come lo stesso presupposto che sta alla base di una misura cautelare e anche di una sentenza di condanna, ossia gli evidenti (rectius, gravi) indizi di colpevolezza, possa essere, nel contempo, quello che consente l’inizio di un’attività di ricerca della prova.

In effetti è un nonsense. Se già vi è una persona gravemente indiziata, che bisogno c’è, ormai, di intercettarla?

E inoltre, occorre che vi sia già un indiziato grave per intercettare altre persone?

Secondo quale logica si potrebbe intercettare una persona non indiziata solo se vi è già una persona indiziata?

Quale principio si nasconderebbe dietro questa regola?

Non v’è traccia di un simile principio nel sistema penale, e tanto meno nella Costituzione. Non dovrebbe quindi essere così.

Qui già si annida un vizio di ragionevolezza.

Ma per capire meglio, è bene spostare la questione su un piano un po’ più tecnico.

Partiamo da una considerazione semplice. Come detto, l’ammissibilità delle intercettazioni viene graduata assumendo presupposti diversi, la colpevolezza (per i reati meno gravi) e il fatto-reato (per i reati più gravi). Ossia, presupposti eterogenei.

Sappiamo tutti che la colpevolezza è un dato soggettivo che riguarda la persona, il reato un dato ontologico che si identifica nel fatto.

La Corte Costituzionale, è bene ricordarlo, in una sentenza ormai storica (richiamata più volte dalla stessa Corte nella propria giurisprudenza sulle intercettazioni), la n. 34 del 1973, ha affermato che nell’art. 15 della Costituzione “trovano protezione due distinti interessi, quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale”.

Il bilanciamento, quindi, è fra tutela della privacy e necessità di reprimere reati, ossia fatti.

La stessa Corte Costituzionale, di recente (sentenza n. 455 del 2006), in relazione ad alcune norme di procedura penale (ammissione al patteggiamento, proroga delle indagini), ha poi ricordato che “il trattamento (processuale) più o meno rigoroso da riservare alle singole fattispecie criminose” deve essere “connesso all’allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale”.

Il sindacato di legittimità costituzionale, ha aggiunto la Corte, potrà qui intervenire “allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione”.

Bene. Va da sé che una rapina genera lo stesso allarme sociale a prescindere dal fatto che già si sappia chi potrebbe essere il colpevole o non lo si sappia.

Anzi, fino a quando un criminale resta ignoto, l’allarme sociale dovrebbe essere maggiore.

Com’è possibile allora agganciare il livello di allarme sociale destato dal reato a una circostanza estrinseca ed eventuale quale l’individuazione di un indiziato grave?

Significherebbe affermare che, prima di questa individuazione, l’allarme sociale era minore. Qui la logica va a farsi benedire.

Se il fatto reato è quello, l’allarme sociale che esso genera è sempre lo stesso.

Il risultato quindi è un altro vizio di ragionevolezza che si traduce in una lesione del principio di uguaglianza: regimi investigativi diversi a fronte dello stesso presupposto, ossia un fatto che desta un allarme sociale tipico e richiederebbe sempre la stessa tutela sociale.

Ma non è finita qui.

Veniamo ai procedimenti nei confronti di ignoti. Qui, chiaramente, non vi può essere, in radice, alcun indiziato.

La nuova normativa se la cava prevedendo che le intercettazioni possano essere autorizzate solo su richiesta della persona offesa e sulle utenze di questa.

Sorge quindi spontanea la domanda: che fare nel caso di procedimenti contro ignoti per reati dove, strutturalmente, non vi può essere persona offesa? Tipo lo spaccio di stupefacenti? La risposta è che non vi sarà alcuna possibilità di intercettazione.

E ancora, che fare nel caso di reati, tipo la corruzione, in cui persona offesa è lo Stato? Ossia tutti e nessuno?

La risposa è la stessa: non sarà possibile alcuna intercettazione.

Si profila quindi un ennesimo vizio di ragionevolezza sotto forma della disparità di trattamento.

Si potrà intercettare laddove l’allarme sociale sia inferiore rispetto ad altri casi in cui è più alto per il solo fatto che in questi ultimi non è concepibile l’identificazione di una persona offesa.

Per concludere, una considerazione di forte impatto emotivo.

Facciamo l’ipotesi del rapimento di un bambino da parte di un pedofilo o di un trafficante di organi. Art. 605 codice penale, per intendersi.

Le intercettazioni sarebbero l’unico strumento per potere salvare il bambino, ma non sarebbero possibili.

Non si potrebbe intercettare, ad esempio, il proprietario di un’auto sospetta che è stata vista circolare nei pressi del piccolo, o qualcuno che gli aveva riservato delle attenzioni inconsuete. Non si potrebbe inseguire alcuna traccia possibile.

Solo gli esercenti la potestà genitoriale potrebbero essere intercettati, dietro loro richiesta.

Ma nessuno, sapendolo in partenza, sarebbe tanto stupido da telefonare a loro. Morale, con le nuove norme il bambino sarebbe abbandonato a sé stesso.

Perché tutto questo? A vantaggio di quale interesse meritevole di maggior tutela?


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Set 02

A parlare del caso Boffo si corre il rischio di fare il gioco di qualcuno che almeno l’obiettivo di spostare l’attenzione da magagne ben più significative l’ha sicuramente ottenuto.

Lo facciamo perché ci preme evidenziare ai lettori del blog che, anche questa volta, sono state dette, oltre che diverse e gravissime falsità (come l’avere spacciato una lettera anonima per una “informativa giudiziaria”), tante inesattezze; lo facciamo anche per segnalare alcuni aspetti della vicenda, finora non evidenziati, che destano ulteriori perplessità ed interrogativi.


Si è parlato di “rinvio a giudizio”, si è parlato di “patteggiamento”, si è parlato di “sentenza” (per tutti, si leggano il fondo di Vittorio Feltri su Il Giornale del 28 agosto e l’articolo a firma Gabriele Villa dello stesso giorno sulla stessa testata).

Da quel che emerge dal sedicente – diremo fra breve perché – “certificato generale del casellario giudiziale” di Boffo Dino pubblicato sul giornale di Berlusconi (Paolo?) e spacciato per “sentenza” risulta che non c’è stato alcun “rinvio a giudizio”, non c’è stato alcun “patteggiamento”, non c’è stata alcuna “sentenza”.

Prima di dire che cosa risulti dal sedicente “certificato generale”, si impone di conoscere la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone e di sapere cos’è il decreto penale di condanna.

Per quanto riguarda la prima, riportiamo il testo dell’art. 660 c.p.: Molestia o disturbo alle persone – “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Quanto al decreto penale di condanna, bisogna sapere che nel nostro sistema processuale penale esiste un procedimento speciale, adottabile per i reati meno gravi che possono in concreto essere puniti con la sola pena pecuniaria (multa per i delitti e arresto per le contravvenzioni), definito dal legislatore procedimento per decreto (disciplinato dagli artt. da 459 a 464 c.p.p.).

In sintesi, il procedimento funziona così:

- il Pubblico Ministero, trasmettendo al Giudice (per le indagini preliminari) il fascicolo delle indagini, gli chiede di condannare per un certo fatto ad una certa pena una certa persona, la quale non sa nulla di questa richiesta;

- il G.i.p., se ritiene che il fatto risulta dimostrato dagli atti trasmessigli dal P.M. e se ritiene corretta la qualificazione giuridica data al fatto dallo stesso P.M. e congrua la pena da questi richiesta, emette un provvedimento di condanna alla pena richiesta dal P.M. che assume la forma del decreto e che si chiama, appunto, decreto penale di condanna;

- una volta emesso dal G.i.p., il decreto viene notificato al condannato, che così ne viene a conoscenza;

- il condannato può proporre opposizione al decreto entro un certo termine dal giorno in cui il medesimo gli è stato notificato;

- se l’opposizione non è proposta, il decreto diviene irrevocabile ed esecutivo;

- se invece il condannato propone opposizione si svolge il giudizio ordinario (si procede, cioè, alla raccolta ex novo delle prove davanti al giudice del dibattimento che, all’esito, decide con sentenza) a meno che, con la stessa opposizione, il condannato non chieda il giudizio abbreviato (in tal caso si procede, nel contraddittorio tra le parti, ad un giudizio basato sugli atti delle indagini; con la sentenza, in caso di condanna, a fronte del risparmio legato al mancato svolgimento del dibattimento, la pena da infliggere è diminuita di un terzo) o il c.d. “patteggiamento” (l’interessato trova un accordo con il P.M. su una certa pena, che, evitandosi il giudizio, il legislatore consente possa essere ridotta fino ad un terzo rispetto a quella che sarebbe applicabile in via ordinaria; si chiede l’applicazione della pena concordata al giudice, il quale, se ritiene il tutto rispettoso della legge e congrua la pena richiesta, la applica con una sentenza).

Tanto premesso, dal sedicente “certificato” pubblicato su il Giornale risulta:

- che Boffo è stato condannato alla pena di € 516 di ammenda per avere commesso, nel gennaio 2002 a Terni, un fatto integrante la contravvenzione punita dall’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone);

- che la condanna è stata inflitta con un decreto penale emesso dal G.i.p. del Tribunale di Terni il 9 agosto 2004;

- che al decreto penale non è stata fatta opposizione e che esso, pertanto, è divenuto esecutivo in data 1 ottobre 2004;

- che prima ancora che il decreto divenisse esecutivo, precisamente in data 7 settembre 2004, l’ammenda di € 516 era già stata pagata.

Dal sedicente “certificato”, invece, non risulta in che cosa concretamente è consistito il comportamento del Boffo. Per saperlo occorrerebbe leggere il decreto, atto normalmente assai sintetico, dal quale comunque risulta il fatto concreto costituente l’oggetto dell’addebito. I decreti penali, peraltro, sono atti dei quali chiunque può chiedere il rilascio di copia.

Nessun rinvio a giudizio e nessun giudizio. Il rinvio a giudizio è un atto – che assume la forma del decreto – del procedimento penale ordinario. Lo emette, quando ci sono i presupposti, il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) a seguito di una richiesta del PM ed all’esito dell’udienza preliminare che si svolge nel contraddittorio tra le parti. L’udienza preliminare, peraltro, è prevista solo per i procedimenti che riguardano i reati più gravi. Per la contravvenzione punita dall’art. 660 NON è prevista l’udienza preliminare. Il giudizio ordinario, quindi, si svolge senza passare per l’udienza preliminare e, quindi, senza un atto di rinvio a giudizio del giudice ma con citazione diretta a giudizio da parte del P.M.. Ad ogni modo, nel caso Boffo, come visto, non si è seguito il procedimento ordinario ma, come di fatto accade in tutti i casi di questo tipo, il procedimento speciale per decreto.

Nessun patteggiamento. Come abbiamo visto, Boffo ha pagato l’ammenda inflittagli con il decreto penale; non ha fatto opposizione e non c’è stato, quindi, alcun patteggiamento.

Nessuna sentenza. Boffo, ribadiamo, è stato condannato con un decreto penale al quale non ha fatto opposizione. Pertanto, non si è giunti al giudizio e non c’è stata alcuna sentenza.

Va detto, a questo punto, che il decreto penale di condanna, al pari di una sentenza di condanna emessa all’esito di un giudizio, è comunque un atto con il quale si statuisce che l’imputato è colpevole del reato per il quale, con lo stesso decreto, lo si condanna.

E veniamo al sedicente “certificato generale del casellario giudiziale”.

Innanzi tutto, diversamente da quanto qualcuno ha scritto, il documento che è stato pubblicato non è il certificato del casellario giudiziale “di Terni”.

Il certificato del casellario giudiziale di un certo soggetto, infatti, è un documento che può essere formato presso qualsiasi ufficio giudiziario ed esso riporterà, se ce ne sono, tutte le condanne riportate da quel soggetto in Italia, qualunque sia l’ufficio giudiziario o gli uffici giudiziari che abbia o abbiano emesso le condanne. Esemplificando, se Tizio è stato condannato dal Tribunale di Terni, la condanna risulterà dal certificato del casellario giudiziale di Tizio formato presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano.

Detto questo, il “certificato” in questione presenta qualche particolare o dettaglio che ci inducono a dubitare che effettivamente si tratti di un vero certificato del casellario giudiziale.

Vi è, innanzi tutto, una certa stranezza esterna del documento: il formato non ci sembra corrispondente a quello dei certificati che quotidianamente vediamo tra le carte del nostro lavoro. Molto molto sorprendente è lo stranissimo riferimento ad un sedicente “ufficio locale di …”, denominazione assolutamente sconosciuta all’organizzazione giudiziaria.

Vi è poi un’incongruenza interna al documento: il “certificato” reca, da un lato, l’intestazione “Procura della Repubblica” (in alto sotto lo stemma della Repubblica italiana) e, dall’altro, la sottoscrizione “Il Cancelliere” (in basso a destra). Come è noto, però, nelle Procure della Repubblica non ci sono cancellerie e non vi prestano servizio “cancellieri” ma, semmai, ci sono segreterie alle quali sono addetti segretari.

Infine, merita una considerazione la scelta processuale di Boffo di non proporre opposizione al decreto penale.

La contravvenzione punita dall’art. 660 c.p. rientra tra quelle per le quali l’art. 162 bis c.p. consente il ricorso al beneficio dell’oblazione, ossia un meccanismo premiale che consente di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge. Insomma, il direttore dell’Avvenire, proponendo opposizione al decreto penale, avrebbe potuto chiedere di essere ammesso all’oblazione e, pagando la metà del massimo dell’ammenda stabilita dall’art. 660 c.p. – ossia, in concreto, metà della somma che ha effettivamente pagato –, estinguere il reato, sicché il procedimento si sarebbe concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato.

Se fosse stata percorsa questa strada, sul certificato del casellario giudiziale di Boffo Dino oggi risulterebbe “NULLA”. Sorprende che una persona sicuramente avveduta come il direttore dell’Avvenire, che pensiamo potrà essersi avvalso del consiglio dei migliori avvocati, non abbia fatto ricorso a tale possibilità.

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Ago 29

di Roberto Scarpinato
(Procuratore della Repubblica Aggiunto di Palermo)

da Corriere.it del 26 agosto 2009

Troppe risorse a fiction depistanti che non centrano il vero bersaglio

Testo pubblicato per gentile concessione della rivista “Duellanti”

Se provate a chiedere a un fruitore medio di fiction e di film sulla mafia che idea si sia fatto della stessa, vi sentirete sciorinare i nomi dei soliti noti: Riina, Provenzano, i casalesi e via elencando.

Sentirete evocare frammenti di una storia di bassa macelleria criminale, intessuta di omicidi, cadaveri sciolti nell’acido, estorsioni, traffici di stupefacenti, di cui sono esclusivi protagonisti personaggi di questa risma: gente che viene dalla campagna o dai quartieri degradati delle città, e che si esprime in un italiano approssimativo.

Una storia di brutti sporchi e cattivi, e sullo sfondo la complicità di qualche colletto bianco, di qualche pecora nera appartenente al mondo della gente “normale”. Ma, del resto, in quale famiglia non esiste qualche pecora nera?

Se dunque la mafia è solo quella rappresentata (tranne qualche eccezione) da fiction e film, è evidente che il fruitore medio tragga la conclusione che la soluzione del problema consista nel mettere in carcere quanti più brutti sporchi e cattivi, e nel fare appello alla buona volontà di tutti i cittadini onesti perché collaborino con lo sforzo indefesso delle forze di polizia e della magistratura per estirpare la mala pianta.

Questo, con le dovute varianti, il pastone culturale ammannito da fiction e film di conserva con la retorica ufficiale televisiva, e metabolizzato dall’immaginario collettivo.

Un pastone che non fornisce le chiavi per dare risposta ad alcune domande elementari.

Ad esempio come mai, tenuto conto che le cose sono così semplici, lo Stato italiano è riuscito a debellare il banditismo, il terrorismo e tante altre forme di criminalità, ma si rivela impotente dinanzi alla mafia che dall’unità d’Italia a oggi continua a imperversare in gran parte del Paese?

Come mai parlamenti, consigli regionali e comunali, organi di governo e di sottogoverno sono affollati di pregiudicati o inquisiti per mafia, tanto da insinuare il dubbio che quel che combattiamo fuori di noi sia dentro di noi?

Come mai, oggi come ieri, tra i capi organici della mafia vi è uno stuolo di famosi medici, avvocati, professionisti, imprenditori, molti dei quali già condannati con sentenze definitive?

Come mai commercianti e imprenditori a Palermo, a Napoli, in Calabria continuano a pagare in massa il pizzo e, a differenza del fruitore medio, non si bevono la buona novella che la mafia è alle corde?

Come mai i vertici di Confindustria lanciano tuoni e fulmini contro i piccoli commercianti che non hanno il coraggio di denunciare gli estorsori, minacciandoli di espellerli dall’organizzazione, ma vengono colti da improvvisa afasia quando si chiede loro perché intanto non comincino a prendere posizione nei confronti delle centinaia di imprenditori, inquisiti o già condannati, che hanno azzerato la libera concorrenza e costruito posizioni di oligopolio utilizzando il metodo mafioso?

Ecco, quando a un fruitore medio ponete queste e altre domande, lo vedrete annaspare cercando vanamente possibili risposte nell’infinita massa di fotogrammi, immagini e battute stipate nelle sue sinapsi, dopo centinaia di ore trascorse a vedere fiction e film che raccontano le note storie di brutti sporchi e cattivi.

Mentre sceneggiatori continuano a proiettare catarticamente il male di mafia sul monstrum (colui che viene messo in mostra) – Riina, Provenzano, Messina Denaro, i casalesi – elevato a icona totalizzante della negatività, centinaia di processi celebrati in questi ultimi quindici anni hanno raccontato un’altra storia della mafia, sacramentata da sentenze passate in giudicato, che fornisce risposte illuminanti a molte delle domande di cui sopra.

Un’altra storia intessuta di centinaia di delitti, di stragi di mafia decise in interni borghesi da persone come noi, che hanno fatto le nostre stesse scuole, frequentano i nostri stessi salotti, pregano il nostro stesso Dio …

Un’altra storia che ha dimostrato come la città dell’ombra – quella degli assassini – e la città della luce, abitata dalle “persone perbene”, non siano affatto separate ma comunichino attraverso mille vie segrete, tanto da rivelarsi come due facce dello stesso mondo.

Un’altra storia che racconta l’osceno di questo Paese, quel che è avvenuto ob scenum, mettendo a nudo un fuori scena affollato di una moltitudine di sepolcri imbiancati che hanno armato la mano dei killer o li hanno protetti con il loro silenzio complice.

Che racconta come gli assassini arrivino sulla scena per buon ultimi, quando i sepolcri imbiancati hanno fallito nel fuori scena tutti i tentativi necessari per convincere la vittima ad ascoltare, per il suo bene e quello della sua famiglia, i consigli degli amici, sicché, come sono solite fare le persone istruite e timorose di Dio, allargando sconsolati le braccia ripetono: “Dio sa che è lui che ha voluto farsi uccidere …”.

Centinaia di processi che costringono a rileggere la storia della mafia non più come una storia altra, che non ci appartiene e non ci chiama in causa, ma piuttosto come un terribile e irrisolto affare di famiglia, interno a una classe dirigente nazionale tra le più premoderne, violente e predatrici della storia occidentale, la cui criminalità si è estrinsecata nel corso dei secoli in tre forme: lo stragismo e l’omicidio politico, la corruzione sistemica e la mafia.

Tre forme criminali che essendo espressione del potere sono accomunate non a caso da un unico comune denominatore, che è il crisma stesso del potere: l’eterna impunità garantita ai mandanti eccellenti di stragi e omicidi politici e ai principali protagonisti delle vicende corruttive.

Una storia-matrioska nel cui ventre si celano centinaia di storie accertate con sentenze definitive, che sembrano fatte apposta per la felicità di qualsiasi sceneggiatore e regista che volesse prendersi la briga di narrarle.

Vogliamo provare a raccontarne solo una tra le tante?

C’era una volta…, anzi… mi correggo. Ci fu per una volta, e per un breve periodo, in un’isola di assolata e bruciante bellezza, un Presidente della Regione che si chiamava Piersanti Mattarella, notabile democristiano figlio di un ex Ministro, il quale si era messo in testa di cambiare il corso delle cose e di moralizzare la vita pubblica.

Iniziò quindi a promuovere leggi per controllare il modo in cui erano spesi i soldi della collettività, e a disporre ispezioni straordinarie per accertare come venivano assegnati gli appalti pubblici.

Gli amici gli consigliavano di lasciar perdere, ma lui non recedeva dai suoi propositi.

Lentamente, giorno dopo giorno, cominciò a trovarsi sempre più solo. Frequentarlo significava rischiare di restare impigliati dentro la «camera della morte». Così viene chiamata in Sicilia l’enorme e invisibile rete costruita sott’acqua per imprigionare i tonni, che, quando riemergono in superficie dal fondo della rete, si trovano circondati dalle barche disposte in cerchio e vengono finiti a colpi di arpione nel corso delle mattanze: bagni di sangue che evocano antichi rituali sacrificali dove vita e morte si confondono, giacché l’una si nutre dell’altra.

Quando Mattarella percepì attraverso il linguaggio mutigno dei gesti degli “amici” - i loro sguardi costernati, i loro silenzi imbarazzati - che il rullo dei tamburi di morte si faceva sempre più vicino, tentò di salvarsi la vita chiedendo aiuto a Roma ad alcuni vertici del suo partito e al Ministro degli Interni.

Al ritorno dalla sua trasferta romana, confidò alla sua segretaria che se gli fosse accaduto qualcosa la causa sarebbe stata da ricercarsi in quel viaggio romano.

Mentre Mattarella volava a Roma, un altro aereo si alzava segretamente in volo dalla Capitale verso la Sicilia.

A bordo si trovava uno degli uomini più potenti del Paese, personificazione stessa del potere statale: Giulio Andreotti, sette volte Presidente del Consiglio, ventidue volte Ministro.

Dove andava Andreotti in gran segreto? Partecipava a un incontro con i capi della mafia militare e quelli della mafia dei colletti bianchi: l’onorevole Salvo Lima e i cugini Nino e Ignazio Salvo.

In quel qualificato consesso si discuteva del “problema Mattarella”, quel democristiano anomalo che si ostinava a non ascoltare i buoni consigli degli “amici” e stava compromettendo gli interessi del sistema di potere mafioso.

Il 6 gennaio 1980, Mattarella fu ucciso sotto casa da un commando mafioso. Giulio Andreotti tornò segretamente in Sicilia e all’interno di una villa incontrò alcuni dei mafiosi assassini di Mattarella che, com’è sacramentato in una sentenza definitiva della Repubblica italiana, avrebbe coperto con il suo silenzio complice per il resto dei suoi giorni, garantendo così la loro impunità e alimentando il senso di onnipotenza della mafia (1).

Che ve ne pare? Non vi sembra una storia inventata apposta per un film?

Se, come diceva Hegel, il demonio si nasconde nel dettaglio, nel dettaglio di questa storia è leggibile il segreto dell’irredimibilità e della dimensione macropolitica del problema mafia, al di là delle imposture e dei depistaggi alimentati dal sapere ufficiale che lo spaccia come quella vicenda di bassa macelleria criminale di cui dicevo all’inizio.

Di storie simili se ne potrebbero raccontare per mille e una notte. Sono tutte racchiuse in un enorme giacimento a cielo aperto a disposizione di chiunque: le pagine dei tanti processi che con un tributo altissimo di sangue hanno per la prima volta in Italia portato sul banco degli imputati non solo i soliti brutti sporchi e cattivi, i bravi di Don Rodrigo, ma anche il “Principe” di cui essi sono stati instrumentum regni e scoria, e senza la cui protezione e complicità sarebbero stati da tempo spazzati via.

Un album di famiglia di “intoccabili”, che nel loro insieme ricompongono il segreto ritratto di Dorian Gray di una componente irredimibile della nostra classe dirigente: ministri, capi dei servizi segreti, vertici di polizia, parlamentari, alti magistrati, alti prelati, banchieri, uomini a capo di imperi economici.

Storie scomode perché chiamano in causa responsabilità collettive, costringono a interrogarsi sull’identità culturale del Paese e sul passato e sul futuro … o sulla mancanza di futuro di un’Italia ancora troppo immatura per fare i conti con la propria storia e verità, e quindi condannata a vivere all’interno di una tragedia inceppata, destinata ciclicamente a ripetersi, pur nelle sue varianti storiche.

Storie scomode che dimostrano quanto sia fuori dalla realtà continuare a raccontare il come e il perché della mafia come una sorta di opera dei pupi dove vengono messi in scena solo eroi solitari - Orlando e Rinaldo - che guerreggiano contro turpi saraceni: Riina, Provenzano, ecc.

Dinanzi a tutto ciò, come spiegare il silenzio, la distrazione - che talora sembrano sconfinare nell’omertà culturale - di tanti sceneggiatori e registi? Induce a riflettere come tale omertà appaia perfettamente speculare a quella che caratterizza il discorso pubblico sulla mafia e sulla criminalità del potere, e come l’una e l’altra celino sotto il velo della retorica le piaghe della nazione.

Che pensare dinanzi a tante pellicole che, pure di ottima fattura, si rivelano tuttavia depistanti nel loro raccontare un universo mafioso quasi completamente decorrelato nella sua genesi e nelle sue dinamiche dal sistema di potere di cui è espressione e sottoprodotto?

L’equivalente di raccontare la storia dei bravi di manzoniana memoria come un sottomondo autorefenziale, tagliando il cordone ombelicale con il sopramondo dei Don Rodrigo.

L’equivalente di raccontare il Fascismo ascrivendone la responsabilità solo a un manipolo di esaltati gerarchi, e non già come l’autobiografia di una nazione.

La storia di questo Paese ricorda a tratti quella di certe famiglie che nel salotto buono mettono in bella mostra per gli ospiti le glorie e il decoro della casata, e nello scantinato nascondono la stanza di Barbablù che gronda sangue.

È lecito dubitare che la rimozione, alla quale ho accennato, sia solo frutto di distrazione o sottovalutazione?

Si può ipotizzare che costituisca la “fisiologica” declinazione dell’essere la mafia una delle forme in cui si è storicamente manifestata la criminalità del potere in Italia?

Il cardinale Mazzarino, gesuita di origine italiana, consigliere del Re di Francia Luigi XIV, soleva ripetere: «Il trono si conquista con le spade e i cannoni, ma si conserva con i dogmi e le superstizioni».

Questa massima riassume in modo magistrale l’esigenza di condizionare la costruzione del sapere sociale in modo da impedire al popolo di comprendere i segreti della macchina del potere, tra i quali i suoi crimini.

Proprio per questo motivo, da sempre il sistema di potere ha falsificato il sapere sociale sulla mafia.

Prima per decenni ne ha negato ostinatamente l’esistenza, poi, sino alla metà degli anni Ottanta, l’ha banalizzata a mera criminalità comune e, infine, dopo le stragi del 1992 e 1993, ha giocato la carta - sinora vincente - di ridurla a una storia di “mostri”, di orchi cattivi …

Poiché, dunque, il sapere sociale non è mai innocente, viene da chiedersi sino a che punto la rimozione e l’adulterazione che caratterizza la rappresentazione filmica della mafia sia condizionata non solo dalle autocensure di chi ritiene sconveniente raccontare storie sgradite al potere, ma anche da un sistema che orienta la produzione, canalizzando le risorse solo sui film e le fiction “innocui” o, peggio, depistanti nel senso che contribuiscono a cristallizzare nell’immaginario collettivo i dogmi e le superstizioni tanto cari ai Mazzarino di ieri e a quelli di oggi.

Comunque sia, quel che accade - o meglio che non accade - chiama in causa la responsabilità di tutti coloro che lavorano nel mondo delle fiction e del cinema.

C’è una storia collettiva che attende ancora di essere raccontata e salvata dall’oblio organizzato, per restituire al Paese la sua verità e aiutarlo a divenire adulto.

Portarla alla luce in tanti processi è costato un altissimo prezzo: alcuni sono stati assassinati, altri - magistrati, poliziotti, semplici testimoni - segnati per il resto della vita.

Ora tocca a qualcun altro fare la sua parte.

E se ciò non dovesse avvenire, tra qualche anno dovremmo purtroppo fare nostra l’amara considerazione di Martin Luther King: «Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici».

____________

(1) Nella motivazione della sentenza n. 1564 del 2.5.2003 della Corte di Appello di Palermo nel processo a carico di Andreotti, confermata definitivamente in Cassazione, si legge: «E i fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là dell’opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all’omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza».

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Ago 25

Pubblichiamo la sentenza con la quale sono stati respinti i ricorsi proposti contro l’ordinanza della Sezione Disciplinare del CSM che ha disposto la sospensione dal servizio del dott. Luigi Apicella ed il trasferimento ad altra sede degli altri magistrati coinvolti. Rinviamo ad un secondo tempo i commenti tecnici che saranno pubblicati “a rate”, anche per raccogliere eventuali richieste di chiarimento dei lettori.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f. -
dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere -
dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
dott. LA TERZA Maura - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso r.g. n. 6634/2009 proposto da: V.D. e N.G., domiciliati in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. FIORE F.P., che li rappresenta e difende unitamente all’avv. A. De Caro, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrenti -
sul ricorso r.g. n. 6638/2009 proposto da: A.L., domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. F.P. Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. F.S. Dambrosio, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
sul ricorso r.g. n. 6645/2009 proposto da: I.E., domiciliato in Roma, via Appennini 60, presso l’avv. C. Di Zenzo, rappresentato e difeso dall’avv. G. Iadecola, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
sul ricorso r.g. n. 6654/2009 proposto da: G.A., domiciliato in Roma, Via U. De Carolis 62, presso l’avv. G. Aricò, rappresentato e difeso dall’avv. S. Staiano, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
contro Ministero della Giustizia; - intimato -
contro Procuratore Generale della Corte di Cassazione; - intimato -
avverso l’ordinanza n. 11/2009 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 4 febbraio 2009; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi uditi i difensori Fiore, De Caro, D’Ambrosio, Iadecola e Staiano, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi; Udite le conclusioni del P.M., Dr. NARDI Vittorio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di A., V. e N.; l’accoglimento del primo, del secondo, del sesto e del settimo motivo del ricorso di I. e del primo motivo del ricorso di G., con la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei loro restanti motivi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’ordinanza impugnata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di A.L., procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di V.D. e N.G., sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di I.E., procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di G.A., sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro. Ha rigettato invece la richiesta di trasferimento cautelare e provvisorio di D.L. D., sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di C.S., applicato allo stesso ufficio.
Le misure cautelari sono state disposte nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e dal Ministro della giustizia nei confronti dei suddetti magistrati, incolpati di gravi violazioni dei doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni.
In particolare si contesta ai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno ( A., V. e N.) di avere disposto perquisizione anche personale e sequestro di atti giudiziari nei confronti dei magistrati di Catanzaro, sottoposti a procedimento penale, con un provvedimento immotivato, privo dei presupposti prescritti dalla legge e abnormemente riproduttivo in oltre 1.400 pagine di atti del procedimento anche coperti da segreto. Ai magistrati della Procura Generale di Catanzaro ( I. e G.) si contesta di avere reagito a tale abnorme iniziativa con un reciproco provvedimento di sequestro preventivo avente per oggetto i medesimi atti giudiziari, allo scopo di impedirne il sequestro in originale anzichè in copia, senza considerare che risultavano essi stessi indagati e danneggiati dai reati ipotizzati a carico dei magistrati campani, per di più almeno in parte estranei alla propria competenza territoriale.
Ricorrono per cassazione gli incolpati.
A.L. propone tredici motivi d’impugnazione; V. D. e N.G. quindici motivi; I.E. nove motivi; G.A. sette motivi. Hanno depositato memorie I., A., V. e N..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione, posto che il rinvio alle norme del codice di procedura penale è limitato alle forme e ai termini delle impugnazioni, mentre per il giudizio di cassazione si applica la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20844, m. 599800, Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16873, m. 598261).
2. Sono tredici, come s’è detto, i motivi d’impugnazione proposti da A.L.; e quindici i motivi d’impugnazione proposti da V.D. e N.G.. I motivi dedotti a sostegno dei due ricorsi sono tuttavia in gran parte comuni.
Nell’illustrare i motivi del ricorso di A.L., si darà pertanto conto anche dei comuni motivi di V.D. e N.G., i cui rimanenti motivi di impugnazione saranno esaminati successivamente.
2.1.1- Con il primo motivo A.L. deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 C.E.D.U. e degli artt. 24 e 111 Cost., eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare, in quanto emessa da giudice incompatibile, vanamente ricusato prima della decisione.
Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato tradisce assenza di serenità di giudizio, laddove stigmatizza una scelta difensiva del ricorrente, quella di allontanarsi dall’aula di udienza.
Censura anche l’ordinanza che ha disatteso la ricusazione, impugnata pure autonomamente.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il primo motivo del loro ricorso.
I motivi sono tutti infondati.
In realtà, secondo la giurisprudenza civile di questa corte, l’ordinanza di rigetto della richiesta di ricusazione di un magistrato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma l’incompatibilità così ritualmente già denunciata può essere fatta valere nel corso del giudizio quale motivo di nullità degli atti del procedimento e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 1763 6, m. 568339).
A questa giurisprudenza occorre fare riferimento nel giudizio disciplinare, perchè il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni nel merito. Sicchè, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sono inoppugnabili le ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione. Ma ciò non esclude che 8 l’incompatibilità del giudice possa essere fatta valere con l’impugnazione della decisione sul merito.
Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).
Si deve pertanto accertare in questo giudizio di impugnazione se sussistono le incompatibilità denunciate dai ricorrenti.
Manifestamente infondata è tuttavia la dedotta incompatibilità per mancanza di serenità del giudice disciplinare, in ragione della valutazione espressa sull’allontanamento degli incolpati dall’udienza. Si tratta infatti di valutazione pertinente all’oggetto del giudizio, che non può determinare un’incompatibilità sopravvenuta del giudice.
Quanto alle dichiarazioni di ricusazione, esse sono inammissibili perchè riferite non a singoli giudici, ma all’intera Sezione disciplinare del C.S.M., inclusi i suoi componenti supplenti. Infatti è indiscussa in giurisprudenza l’inammissibilità della ricusazione proposta, ad esempio, nei confronti di un’intera sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. 6^, 31 gennaio 1996, Ferretti, m.
204650, Cass. pen., sez. 1^, 11 dicembre 2008, Bucciarelli, m.
241995).
2.1.2- Con il secondo motivo A.L. lamenta che non gli sia stata consentita la nomina di un secondo difensore nel procedimento cautelare e deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 96 c.p.c. e art. 178 c.p.c., lett. c), nullità dell’ordinanza cautelare e del relativo procedimento incidentale, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che il rinvio del D.Lgs. n. 109 del 2006 al codice di procedura penale, sia per le indagini preliminari (art. 16, comma 2) sia per il dibattimento (art. 18 comma 4), impone l’applicazione dell’art. 96 c.p.p., con la possibilità di nomina di due difensori da parte dell’incolpato, anche nel procedimento di applicazione delle misure cautelari disciplinato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2.
Censura di illogicità il rigetto dell’eccezione già formulata nella fase preliminare del procedimento incidentale.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quarto motivo del loro ricorso.
I motivi sono infondati.
Considerato che il rinvio al codice di procedura penale non è generalizzato, risulta infatti determinante l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 15 e 22, laddove ammettono la nomina a difensore di “altro magistrato” o di “un avvocato”; a maggior ragione se tali norme vengono confrontate con l’art. 96 c.p.p., comma 1, che riconosce all’imputato il “diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”. Nè ha alcuna rilevanza al riguardo la sentenza costituzionale n. 87 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 34, comma 2 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 10, comma 9 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
2.1.3- Con il terzo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. b), eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare e della decisione di riunire i distinti procedimenti cautelari promossi dal Procuratore generale e dal Ministro della giustizia nei confronti suoi e di tutti gli altri incolpati.
Sostiene che la domanda cautelare del ministro non fu proposta alla Sezione disciplinare, bensì al Consiglio superiore della magistratura, con una comunicazione riconducibile all’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro. Sicchè la misura cautelare della sospensione applicata al ricorrente, in quanto più grave di quella richiesta dal Procuratore generale, risulta illegittimamente adottata d’ufficio, senza la necessaria iniziativa di parte.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quinto motivo del loro ricorso, atteso che il Procuratore generale non aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare nei loro confronti, richiesta solo dal ministro.
I motivi sono manifestamente infondati. La Sezione disciplinare è infatti un’articolazione interna del Consiglio superiore della magistratura, anche se svolge autonome funzioni giurisdizionali. E l’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro ha evidentemente un contenuto ben diverso dalla richiesta di una misura cautelare. L’informativa su un’iniziativa disciplinare è necessariamente diretta al Consiglio superiore nel suo insieme; la richiesta di una misura cautelare non può che essere diretta alla Sezione disciplinare.
Sicchè, essendo rilevante il contenuto dell’atto e non la sua intestazione, deve concludersi che le misure applicate nei confronti dei ricorrenti furono legittimamente deliberate dalla competente Sezione disciplinare, su richiesta ritualmente indirizzata dal ministro al Consiglio superiore della magistratura.
2.1.4- Con il quarto motivo A.L. deduce violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, vizi di motivazione e nullità dell’ordinanza cautelare. Sostiene che i procedimenti cautelari promossi dal ministro e dal procuratore generale fanno riferimento a incolpazioni non omogenee, sicchè la riunione ha reso indeterminabile il riferimento della motivazione dell’ordinanza cautelare a ciascuno degli addebiti.
Il motivo è manifestamente infondato. Benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, le domande cautelari del ministro e del procuratore generale avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi. E contrariamente a quanto il ricorrente deduce, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.
2.1.5- Con il quinto motivo A.L. deduce violazione degli artt. 63, 350 e 191 c.p.p., eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli incolpati fuori e prima dell’avvio del procedimento disciplinare, allorchè furono sentiti senza l’assistenza di un difensore dalla prima commissione referente del C.S.M. nell’ambito del procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il sesto motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili.
In realtà l’attività svolta dalla prima commissione referente del C.S.M. nel procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina del codice agli atti della pubblica amministrazione già destinati all’accertamento di fatti rilevanti nel procedimento penale. E’ vero quindi che, come sostengono i ricorrenti, alle audizioni svolte nel corso di tale attività ispettiva è applicabile anche l’art. 63 c.p.p., che impone l’avvertimento al dichiarante sulla possibilità di indagini nei suoi confronti e la nomina di un difensore.
Tuttavia nel caso in esame i fatti posti a base della decisione impugnata non sono controversi. E i ricorrenti neppure indicano quali informazioni i giudici disciplinari abbiano tratto esclusivamente dalle dichiarazione di cui eccepiscono l’inutilizzabilità.
Sicchè i motivi sono inammissibili per genericità.
2.1.6- Con il sesto motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, ed eccepisce la nullità delle dichiarazioni degli incolpati acquisite dalla prima commissione referente del C.S.M., in quanto atti di indagine non preceduti dal prescritto avviso all’incolpato e al difensore.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il settimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono infondati per le ragioni già esposte a proposito del quinto motivo di A.L..
Infatti l’art. 220 disp. att. c.p.p., estende l’applicazione delle garanzie previste per il processo penale anche ad attività amministrative, che in quanto tali non siano state precedute dall’avviso di procedimento. Analogamente le garanzie del procedimento disciplinare si estendono all’attività ispettiva della prima commissione referente del C.S.M., che di per sè non richiedono ovviamente il previo avviso di un procedimento disciplinare non ancora avviato.
2.1.7- Con il settimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che si sia illogicamente attribuita un’occulta funzione preventiva a provvedimenti di perquisizione e sequestro adottati dalla Procura della Repubblica di Salerno in funzione dichiaratamente probatoria.
Rileva che il tribunale del riesame ha confermato i provvedimenti di sequestro e che l’acquisibilità in originale dei documenti sequestrati non è mai stata posta in dubbio, sicchè la presunta finalità preventiva non può desumersi dal fatto che non fu disposta l’estrazione di copia dei documenti. E aggiunge che il prospettato abnorme processo di Salerno ai processi ancora in corso a Catanzaro era inevitabile, perchè la denuncia di abusiva conduzione del processo di Catanzaro abilitava il magistrato competente di Salerno a indagare sui magistrati di Catanzaro.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il nono motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti e del significato dei comportamenti degli incolpati.
I giudici del merito hanno infatti ritenuto che per il contesto in cui furono adottati (sostanziale accordo tra le due procure sull’estrazione delle copie), per l’abnorme riproduzione integrale di atti e documenti anche privi di rilevanza e per l’acquisizione degli atti processuali anche in originale, i controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro fossero in realtà destinati a prevenire la consumazione di reati nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati calabresi. E questa interpretazione dei fatti è incensurabile nel giudizio di legittimità.
Del resto, come risulta dall’ordinanza impugnata, la richiesta degli atti era stata inizialmente formulata in relazione all’ipotesi che il solo Avvocato generale di Catanzaro, F.D., avesse commesso un reato, disponendo l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Di fronte alle resistenze opposte dalla Procura generale di Catanzaro alla richiesta degli atti, l’ipotesi di reato fu estesa a tutti i magistrati inquirenti coinvolti in quella indagine calabrese. E secondo il plausibile convincimento dei giudici del merito, i provvedimenti controversi sono evidentemente destinati non solo a ricercare la prova di quel complotto, mediante perquisizioni pure personali dei magistrati, ma anche a sottrarre loro l’inchiesta. Lo scopo degli incolpati era quindi quello di impedire che fosse portato a compimento, come si legge nell’ordinanza impugnata, l’ipotizzato “illecito disegno criminoso volto, per un verso, a favorire, mediante la deviazione del regolare corso dei procedimenti penali, le persone sottoposte ad indagini nei procedimenti (OMISSIS) e, per altro verso, a delegittimare ed intimidire persone informate dei fatti e consulenti tecnici che, nell’ambito di quelle inchieste, avevano disvelato rilevanti elementi conoscitivi ai fini dell’accertamento dei reati”.
Del resto nessun fatto deducono i ricorrenti in questa sede, che sia rivelatore dell’effettivo avvio di un’attività illecita. Nè ha alcuna rilevanza che il provvedimento di sequestro sia stato confermato in sede di riesame.
Secondo la giurisprudenza penale, infatti, presupposto del sequestro probatorio è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato. Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell’oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve pertanto riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l’esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito. E al giudice del riesame compete verificare che non sia pretestuosa l’ipotesi di reato esibita a giustificazione del provvedimento di sequestro, non compete certo verificare la fondatezza dell’accusa (Cass., sez. 6^, 9 gennaio 2009, Delogu, m.
242913, Cass., sez. 5^, 1 luglio 2002, Caroprese, m. 222395, Cass., sez. 5^, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777).
Sicchè questa giurisprudenza conferma vieppiù l’abnormità di un provvedimento di perquisizione e sequestro corredato a mò di motivazione di oltre mille pagine di atti processuali.
2.1.8- Con l’ottavo motivo A.L. deduce violazione degli art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g), l), m), ff), d), in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2.
Sostiene che la qualificazione di illiceità disciplinare dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro contrasta con il principio dettato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, laddove si esclude che diano luogo a responsabilità disciplinare “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto”. Aggiunge che nessuna delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare richiamate nell’ordinanza corrisponde ai fatti accertati, perchè l’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro non integra “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti” di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d), nè “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” di cui alla lett. g), nè l’adozione di provvedimenti “nei casi non consentiti dalla legge”, di cui alla lett. m), ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui alla lettera ff). Mentre non può essere considerato immotivato, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. 1), un provvedimento di oltre mille pagine.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il decimo motivo del loro ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..
In realtà i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove, che del resto non sono mai state discusse.
Hanno censurato invece l’illegittima interferenza nell’ambito di un altro ufficio giudiziario tramite un provvedimento giudiziario abnorme; la grave negligenza e la mancanza di ponderazione di effetti “estranei alle logiche ed alle finalità della giurisdizione (e cioè il blocco della giurisdizione stessa)”; un “comportamento del tutto arbitrario nella tecnica redazionale” dei provvedimenti controversi.
2.1.9- Con il nono motivo A.L. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui considera solo apparente la motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, in quanto redatta quasi esclusivamente con la tecnica della riproduzione integrale dei verbali delle indagini.
Sostiene che tale assunto contraddice quanto nella stessa ordinanza si afferma circa la consistenza dei provvedimenti discussi (ben 1.418 pagine) e la natura motivazionale sia dei lunghissimi capi di imputazione sia del dispositivo; tanto più se si consideri che nella stessa ordinanza viene riconosciuta la destinazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ad accertare una deviazione nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati di Catanzaro impegnati nei procedimenti (OMISSIS). Del resto i giudici disciplinari neppure considerano il fatto che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro in ragione del rapporto di pertinenza tra i documenti sequestrati e i delitti ipotizzati.
Quanto alla presunta sproporzione del sequestro degli originali rispetto alle effettive finalità investigative, la stessa Sezione disciplinare omette di considerare che il provvedimento di sequestro era stato preceduto da reiterate quanto vane richieste di copia degli atti dei procedimenti (OMISSIS), rivolte alla Procura generale di Catanzaro; e che il pur solo parziale rifiuto opposto era stato giustificato con un richiamo all’art. 117 c.p.p., chiaramente inapplicabile nel caso in cui sia ipotizzata una condotta criminosa dei magistrati appartenenti all’ufficio cui pervenga la richiesta di documenti. Nè è plausibile la ritenuta destinazione preventiva, anzichè probatoria, del sequestro, contraddetta dal riconoscimento da parte degli stessi giudici disciplinari della destinazione del sequestro ad accertare ipotesi di reato formulate a carico dei magistrati calabresi.
Contraddittorio è infine l’addebito di gratuiti riferimenti denigratori nei confronti di numerosi magistrati non indagati e di gratuite critiche al provvedimento di archiviazione relativo all’ex ministro M., che sarebbero stati acriticamente recepiti dalle dichiarazioni del denunciaste D.M.. Si tratta infatti di affermazioni incompatibili con il presunto difetto di motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, articolati in realtà in due parti: l’una illustrativa delle ragioni e delle finalità dei provvedimenti; l’altra riproduttiva delle acquisizioni processuali giustificative delle indagini. I presunti riferimenti denigratori sono contenuti negli atti processuali riprodotti, non nell’illustrazione delle ragioni dei provvedimenti.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con l’undicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..
In realtà la motivazione non è solo una successione di segni grafici, ma è il discorso giustificativo di una decisione che pretende perciò di essere razionale. Non rileva dunque il numero delle pagine di motivazione, in particolare quando si tratta della mera riproduzione di atti processuali, bensì l’effettiva funzione argomentativa di quelle pagine rispetto al provvedimento che pretendono di giustificare. E nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che la congerie di dati affastellati nei provvedimenti controversi fosse effettivamente funzionale allo scopo di giustificarli. Nè a questa interpretazione dei provvedimenti controversi, qui incensurabile, i ricorrenti oppongono valide obiezioni, perchè l’affermazione che un provvedimento ha una motivazione lunghissima non contraddice affatto l’affermazione che quel lungo discorso non ha senso in funzione giustificativa.
D’altro canto la prospettata distinzione dei provvedimenti controversi in due parti, l’una propriamente motiva e l’altra riproduttiva di atti processuali, non è idonea a esimere i ricorrenti dalle proprie responsabilità.
Come s’è detto, invero, la parte propriamente motiva dei provvedimenti controversi, riprodotta anche nell’ordinanza impugnata, è stata plausibilmente intesa dai giudici del merito come rivelatrice della reale destinazione preventiva di quei provvedimenti. E comunque non risulta, in quanto neppure dedotto, che in tale parte motiva sia individuato un comportamento determinato, inquadrabile nel supposto disegno criminoso volto a favorire le persone sottoposte ad indagini, rispetto al quale sia argomentata la pertinenza di uno specifico atto tra quelli di cui si è disposto il sequestro.
Pretestuosa è poi la presa di distanza dei ricorrenti rispetto al contenuto degli atti processuali riprodotti nei provvedimenti controversi, posto che, come s’è detto, quella riproduzione, per di più integrale, non era affatto necessaria e neppure utile in un provvedimento che non presupponeva un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un fatto astrattamente configurabile come reato.
Allarmante è infine il rapporto che i ricorrenti ipotizzano tra gli artt. 11 e 117 c.p.p.. L’art. 11 c.p.p., prevede infatti la competenza per i procedimenti in cui i magistrati possano assumere veste di parti, come imputati, persone offese o danneggiati. L’art. 117 c.p.p., prevede invece che il Pubblico Ministero possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, salva la facoltà del destinatario della richiesta di rigettarla con decreto motivato.
L’art. 11 c.p.p., riguarda dunque la persona del magistrato interessato in un procedimento penale; l’art. 117 c.p.p., disciplina un rapporto tra uffici giudiziari. Ed è evidente che a decidere su una richiesta ex art. 117 c.p.p., non possa essere un magistrato personalmente interessato nel procedimento dal quale la richiesta proviene. Ma ciò non esclude che la richiesta di atti debba pur sempre essere formulata a norma dell’art. 117 c.p.p., non essendo prevista una richiesta di atti a norma dell’art. 11 c.p.p..
Come risulta dall’ordinanza impugnata, nel caso in esame la richiesta di atti fu inizialmente formulata nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di F.D., l’Avvocato generale di Catanzaro che aveva disposto l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Il procuratore generale I.E. e i suoi sostituti non erano all’epoca indagati; lo divennero quando, avvalendosi dei poteri loro riconosciuti dall’art. 117 c.p.p., comma 2, mossero le prime obiezioni all’integrale accoglimento della richiesta dei magistrati salernitani.
2.1.10- Con il decimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata circa la ritenuta mancanza di pertinenza degli argomenti esibiti a giustificazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro e la presunta mancanza di vaglio critico delle dichiarazioni rese dal denunciante D. M..
Lamenta che i giudici disciplinari abbiano omesso di giustificare il proprio assunto con riferimento all’effettiva consistenza delle imputazioni enunciate nei provvedimenti di perquisizione e sequestro e all’effettivo contenuto delle dichiarazioni del denunciante D. M., considerate solo per l’irrilevante dato del loro numero.
Censura altresì il riferimento a specifiche critiche mosse a magistrati estranei al procedimento, benchè per tali critiche manchino contestazioni nei generici capi di incolpazione.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il dodicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Nell’ordinanza impugnata sono elencati molti riferimenti a persone estranee al procedimento contenute negli atti riprodotti nella motivazione dei provvedimenti controversi. I ricorrenti sostengono invece che quei riferimenti sono pertinenti; ma non spiegano le ragioni della dedotta pertinenza. La censura è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo i ricorrenti indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la loro richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Manifestamente infondata è poi la censura di difetto di contestazione, posto che non era necessaria, e nemmeno opportuna, l’elencazione nel capo di incolpazione di tutte le persone cui si fa indebito riferimento nei provvedimenti controversi.
2.1.11- Con l’undicesimo motivo A.L. deduce erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 2, comma 2, dell’art. 101 Cost..
Lamenta che impropriamente i giudici disciplinari abbiano valutato come comportamento scorretto un provvedimento giudiziario, mentre l’art. 2, comma 2 esclude la sindacabilità dell’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, salvo che in ipotesi tassative tra le quali non è inclusa quella dei “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Sicchè l’indefinito canone della correttezza deontologica, tendenzialmente incompatibile con il principio di tassatività dell’illecito disciplinare, è stato illegittimamente utilizzato per sindacare un’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il tredicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati, perchè, come s’è detto a proposito dell’ottavo motivo di A.L., i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove.
2.1.12- Con il dodicesimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione della decisione impugnata con riferimento all’ipotizzato discredito provocato ai danni di una molteplicità di soggetti anche istituzionali dalla divulgazione mediatica dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro. L’affermazione contraddice infatti il riconoscimento che una discovery anticipata non implica automaticamente anche la divulgazione degli atti resi conoscibili agli indagati e ai loro difensori. Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N. G. con il quattordicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati.
Nell’ordinanza impugnata è chiarito infatti a pag. 48 che, secondo i giudici disciplinari, “il problema deontologicamente rilevante, si ripete, non è connesso alla divulgazione di atti coperti da segreto o comunque da divieto di pubblicazione, ma è legato principalmente alla impertinenza ed alla assoluta irrilevanza, nel contesto delle perquisizioni e dei sequestri che i Dottori A., V. e N. hanno ritenuto di disporre, di una serie sterminata di dati sensibili, atti, documenti, dichiarazioni, notizie riservate, comportamenti di magistrati e di altre persone non indagate, del tutto estranei alle finalità del provvedimento giurisdizionale ed in questo inseriti in maniera scorretta e con grave ed inescusabile negligenza”.
Non sussiste pertanto la dedotta contraddittorietà della motivazione.
2.1.13- Con il tredicesimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, in relazione all’art. 292 c.p.p., lett. c), e vizio di motivazione in ordine al presupposto cautelare (periculum in mora) e alla proporzione e adeguatezza delle misure.
Lamenta che le valutazioni di gravità degli addebiti non siano argomentate con riferimento specifico a ciascuna delle incolpazioni e che si sia addebitata ai magistrati salernitani la paralisi dell’attività giudiziaria imputabile ai comportamenti sia omissivi (rifiuto di consegnare copia degli atti richiesti) sia attivi (contro sequestro) dei magistrati calabresi. E aggiunge che la misura della sospensione è inadeguata, posto che per età non potrà più avere funzioni direttive nè il suo comportamento è risultato incompatibile con le funzioni requirenti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità e incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie degli illeciti disciplinari addebitati a A.L.. D’altro canto, a fronte di una prognosi di “definitivo allontanamento dalle funzioni giudiziarie” (pag. 55 dell’ordinanza impugnata), risultano privi di pertinenza i rilievi sulle possibili future attività giudiziarie del ricorrente.
2.2.1- Con il secondo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, lamentando che la richiesta cautelare del procuratore generale, relativa al solo A.L., sia stata posta a fondamento anche della misura loro applicata, benchè a essi non notificata, con la conseguenza della nullità dell’udienza e della successiva ordinanza cautelare per violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, prevede che dell’inizio del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede invece che, quando vi sia stata richiesta di una misura cautelare, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni.
E’ evidente dunque che solo l’atto di esercizio dell’azione disciplinare va comunicato all’incolpato a fini di contestazione. La richiesta di misura cautelare, riferita ai fatti per i quali vi sia già stato esercizio dell’azione disciplinare, non va comunicata all’incolpato, che deve essere solo convocato dalla Sezione disciplinare per essere sentito al riguardo.
Nel caso in esame la procura generale, pur avendo già esercitato l’azione disciplinare anche nei confronti di V.D. e N.G., aveva richiesto la misura cautelare nei soli confronti di A.L.. E’ sopravvenuto poi l’esercizio dell’azione disciplinare anche da parte del ministro, che ha chiesto per gli stessi fatti una misura cautelare anche nei confronti di V.D. e N.G.. I procedimenti cautelari sono stati quindi riuniti: e V.D. e N.G. sono stati convocati dinanzi alla Sezione disciplinare per essere sentiti a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22.
Non v’è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio.
2.2.2- Con il terzo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 e segg., artt. 291 e 178 c.p.c., vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che, in presenza di una richiesta cautelare proveniente dal solo ministro, sia stata loro applicata d’ufficio una misura cautelare per addebiti contestati dal solo procuratore generale.
Si sostiene infatti che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, le incolpazioni contestate dal procuratore generale e dal ministro non sono sovrapponiteli.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come s’è già chiarito a proposito del quarto motivo di A. L., le domande cautelari del ministro e del procuratore generale, benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi.
Non v’è dubbio in realtà che i fatti addebitati sono i medesimi anche se variamente qualificati. E contrariamente a quanto i ricorrenti deducono, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.
2.2.3- Con l’ottavo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. g) ed l), vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sostengono che la decisione impugnata è errata in relazione a entrambi i profili di censura che vengono contestati ai ricorrenti.
A) E’ errato, secondo i ricorrenti, innanzitutto l’addebito di avere emesso un provvedimento sorretto da una motivazione priva di adeguati riferimenti ai suoi presupposti legali ed eccedente le sue finalità, per l’abnorme lunghezza, per la riproduzione di numerosissime fonti informative senza alcun filtro valutativo, per l’indebita citazione di utenze telefoniche e dati personali estranei alle indagini. I controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro sono infatti compatibili con le garanzie individuali imposte dalle norme sia convenzionali sia costituzionali. E il rilievo relativo alla motivazione è contraddittorio quando include contemporaneamente gli addebiti sia di lunghezza eccessiva sia di carenza della motivazione.
Del resto i giudici disciplinari non hanno considerato che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro. Mentre la contestazione di motivazione apparente nasconde in realtà un indebito sindacato su un provvedimento giurisdizionale, in contrasto con il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 comma 2.
B) Errato secondo i ricorrenti è anche l’addebito di eccedenza dei provvedimenti controversi rispetto alle loro finalità e quindi tali da determinare una grave stasi dell’attività giudiziaria in corso a Catanzaro. L’affermata possibilità di ottenere i documenti senza disporre la perquisizione e il sequestro, infatti, non esclude di per sè la legittimità dei provvedimenti controversi. Ed è comunque contraddetta dall’effettivo svolgimento dei fatti, posto che i magistrati di Catanzaro rifiutarono reiteratamente di consegnare copia degli atti richiesti. Sicchè la decisione assunta in sede disciplinare finisce per proporsi come valutazione nel merito delle stesse imputazioni contestate ai magistrati di Catanzaro, accusati di favoreggiamento personale.
I giudici disciplinari non distinguono d’altronde tra il provvedimento di sequestro degli atti processuali e i provvedimenti di perquisizione e sequestro di altri documenti, senza chiarire peraltro quali di questi provvedimenti e per quali specifici aspetti siano da ritenere censurabili, ma anzi travisando il senso di un documento del 18 dicembre 2008, dal quale risulta che i magistrati di Catanzaro, non quelli di Salerno, avevano ipotizzato una revoca del proprio provvedimento di sequestro preventivo.
Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già espresse a proposito del settimo, dell’ottavo e del nono motivo del ricorso di A.L..
2.2.4- Con il quindicesimo motivo del loro ricorso, infine, V. D. e N.G. deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti cautelari della misura loro applicata.
Sostengono che il trasferimento cautelare d’ufficio presuppone un’incompatibilità funzionale, solo apoditticamente affermata dai giudici disciplinari, che hanno fatto riferimento a elementi privi di significato (come il clamore suscitato o i tempi del procedimento disciplinare) e hanno per di più e-spresso a questi fini un’erronea valutazione negativa del comportamento dei magistrati salernitani, allontanatisi dall’udienza solo per sottrarsi al confronto con i magistrati calabresi da essi indagati, non per sottrarsi al procedimento disciplinare cui erano sottoposti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità dei comportamenti censurati e di conseguente pregiudizio per la credibilità personale e istituzionale dei ricorrenti, tale da renderne improcrastinabile l’allontanamento dalla sede e dalle funzioni, anche per il clamore suscitato dalla vicenda.
La misura del trasferimento cautelare risulta pertanto giustificata in tutti i suoi presupposti, perchè secondo i giudici del merito: a) sussistono gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare; b) la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia;
c) v’è urgenza di provvedere.
3.1- Con il primo motivo del suo ricorso I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c).
Sostiene che contraddice il principio di tassatività dell’illecito disciplinare l’addebito di aver violato il dovere di astensione, posto che nel processo penale il pubblico ministero ha solo la facoltà, non il dovere, di astenersi. Il Pubblico Ministero che, omettendo di astenersi, persegua un fine personale è responsabile sul piano disciplinare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, solo se commetta un reato, come quello di abuso d’ufficio, che nel caso in esame neppure è stato ipotizzato. Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla giurisprudenza precedente il D.Lgs. n. 109 del 2006, che ha introdotto il principio di tipicità dell’illecito disciplinare.
Il motivo è infondato.
E’ vero infatti che l’art. 52 c.p.p., comma 1, prevede solo la facoltà del pubblico ministero di astenersi per gravi ragioni di convenienza; e che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c, sanziona come illecito disciplinare solo la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge. Sicchè, se non v’è obbligo d’astensione, non v’è neppure illecito. Tuttavia nel caso in esame viene in discussione ben più che la semplice facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da un procedimento già in corso. Come è ben chiarito nell’ordinanza impugnata, I.E. e G.A. hanno aperto ex novo un procedimento a carico dei magistrati salernitani per “farsi ragione da sè”. Hanno piegato “la giurisdizione ad un interesse proprio in relazione ad un preteso torto subito”. Hanno compiuto un atto di ritorsione nei confronti di chi li aveva sottoposti a procedimento penale. Ed è evidente che il magistrato del pubblico ministero sottoposto a procedimento penale non può reagire sottoponendo a sua volta a procedimento penale il magistrato che indaga a suo carico.
E’ impossibile negare che sussista un obbligo di astensione in casi simili, considerato che l’art. 11 c.p.p., vi ricollega addirittura l’incompetenza dell’intero ufficio. E quest’obbligo è comunque imposto dalla legge penale (art. 323 c.p.), che rileva indipendentemente dall’effettiva formulabilità di un giudizio di colpevolezza penale nei confronti di chi la violi, presupposta invece dagli illeciti disciplinari previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato).
Perchè sia configurabile la violazione di un dovere di astensione, infatti, è sufficiente che l’esercizio delle funzioni giudiziarie sia oggettivamente qualificabile come illecito penale.
3.2- Con il secondo motivo il ricorrente I.E. deduce vizi di motivazione in ordine al presunto suo interesse personale nell’adozione del sequestro preventivo con il quale la Procura generale di Catanzaro aveva replicato al sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella stessa ordinanza impugnata si riconosce infatti che il sequestro disposto dai magistrati di Salerno aveva una funzione preventiva ed era destinato a espropriare i magistrati di Catanzaro della loro funzione giudiziaria, impedendo loro di chiudere le indagini preliminari.
Sicchè non fu un interesse personale ad animare l’iniziativa dei magistrati di Catanzaro, ma il dovere di impedire che un archivio di dati personali sensibili, arbitrariamente formato nell’ambito dei procedimenti in corso, potesse essere indebitamente trasmesso ai magistrati di Salerno, con il rischio di diffusione di informazioni riservate su alte cariche dello Stato, servizi segreti, ministri, magistrati, parlamentari.
Il motivo è infondato.
Non v’è alcuna contraddizione nella motivazione esibita dai giudici del merito a giustificazione della propria decisione, perchè l’illecito commesso dai magistrati salernitani non può legittimare la reazione altrettanto illecita dei magistrati calabresi. Ed è plausibile il convincimento espresso dai giudici del merito sull’interesse personale che animò I.E., perchè un magistrato che si vede coinvolto personalmente a causa di un atto del proprio ufficio ha il dovere di provocare una formale verifica della legittimità del proprio operato, non può darla per presupposta.
Se si voleva denunciare l’abusiva sottrazione di un procedimento da parte dei magistrati salernitani, si sarebbe dovuto richiedere al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione la risoluzione a norma dell’art. 54 bis c.p.p., del contrasto tra uffici del pubblico ministero.
3.3- Con il terzo motivo I.E. deduce violazione dell’art. 2, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e). Sostiene che l’addebito di avere ingiustificatamente interferito nell’attività giudiziaria dei magistrati di Salerno è inteso in realtà a sindacare il provvedimento di sequestro preventivo adottato allo scopo di impedire il sequestro in originale, anzichè in copia, degli atti processuali contesi. Ma il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, esclude che possano dar luogo a responsabilità disciplinare le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove. Hanno censurato l’indebita strumentalizzazione di un sequestro preventivo, utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati. Sono qui in discussione comportamenti illeciti, non atti giudiziari.
3.4- Con il quarto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. e.
Sostiene che l’interferenza esterna nell’attività giudiziaria di altro magistrato, intesa a ostacolarla piuttosto che a orientarla, non può essere considerata ingiustificata ove derivante da un provvedimento giurisdizionale insindacabile, perchè non abnorme e non affetto da macroscopici errori di fatto e di diritto. Lamenta che nell’ordinanza impugnata non risulti chiarito quando un’interferenza possa dirsi giustificata, mentre la situazione, per come ricostruita dagli stessi giudici disciplinari, era certamente tale da determinare la necessità di impedire che fosse portato a compimento l’abuso dei magistrati di Salerno, inteso a sottrarre ai magistrati di Catanzaro le indagini contese.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già espresse a proposito del secondo e del terzo motivo.
Il sequestro preventivo disposto da I.E. e G. A. era abnorme; e costituì indebita interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani, che era essa stessa abnorme e illecita, ma andava contrastata con atti legittimi.
3.5- Con il quinto motivo I.E. deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di giustificazione dell’interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani.
Sostiene che l’ordinanza impugnata è contraddittoria, laddove considera ingiustificata l’interferenza dei magistrati di Catanzaro nell’attività pur qualificata abnorme dei magistrati di Salerno, perchè valuta separatamente le due iniziative contrapposte. Non è possibile infatti considerare entrambe le iniziative come interferenze ingiustificate: se è ingiustificata l’iniziativa salernitana, non lo è quella di Catanzaro.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già chiarite.
Al contrario di quanto il ricorrente sostiene, l’illiceità del comportamento dei magistrati di Salerno non legittimava l’illecita reazione dei magistrati di Catanzaro. Non è affatto vero che non possono essere considerate illecite entrambe le condotte contrapposte: reciproche illecite aggressioni possono dar luogo a una rissa, che è prevista come delitto a carico di tutti i partecipi.
3.6- Con il sesto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g) e ff), in relazione agli artt. 11, 12 e 321 c.p.p., e dell’art. 521 c.p.p..
Rileva che con l’azione disciplinare gli erano state contestate l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. dei magistrati di Catanzaro a disporre il controverso sequestro preventivo e l’abnormità del provvedimento, piegato all’impropria finalità di impedire il sequestro probatorio disposto dai magistrati di Salerno. Ed eccepisce che, in violazione dell’art. 521 c.p.p., l’ordinanza ha ritenuto esistente anche un’incompetenza ex art. 12 c.p.p., mentre in realtà poteva ritenersi esistente appunto una competenza per connessione dei magistrati di Catanzaro.
Non vi fu comunque grave e inescusabile negligenza (art. 2, lett. g), perchè il sequestro preventivo fu adottato dai magistrati di Catanzaro in piena consapevolezza. Nè si trattò di provvedimento abnorme (art. 2, lett. ff), perchè il sequestro preventivo è previsto dall’art. 321 c.p.p., anche per ovviare al pericolo che la “disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso”; mentre è irrilevante lo scopo ulteriore di bloccare l’iniziativa dei magistrati salernitani, che costituiva motivo non causa del provvedimento.
Quanto all’ipotizzata incompetenza ex art. 11 c.p.p., si tratta di un palese errore di diritto, secondo il ricorrente, perchè i reati addebitati ai magistrati salernitani risultavano consumati in gran parte a Catanzaro e attratti per connessione alla competenza per territorio dei magistrati calabresi, che non erano persone offese da tali reati, trattandosi di delitti contro l’amministrazione della giustizia, nè persone danneggiate, perchè non erano beni personali, ma dell’ufficio, quelli di cui i magistrati salernitani avevano disposto il sequestro. In ogni caso il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, adottata d’urgenza nel caso in esame, sicchè il pubblico ministero poteva disporlo indipendentemente dalla competenza, come si desume dall’art. 27 c.p.p..
Esclude infine il ricorrente che sussista il preteso macroscopico errore nella valutazione dei fatti da parte dei magistrati calabresi, in quanto il sequestro preventivo, essendo una misura cautelare, non presuppone la piena prova del reato che lo giustifica, mentre nel caso in esame era palese, come riconosce la stessa ordinanza impugnata, il nesso tra il comportamento dei magistrati salernitani e l’interesse del denunciante D.M. ad acquisire gli atti dei due procedimenti di cui s’era in passato occupato, allo scopo di instaurare un’indagine parallela.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, perchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privavano legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.
3.7- Con il settimo motivo I.E. deduce violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. v), con riferimento all’addebito di avere rilasciato alla stampa il 3 dicembre 2008 dichiarazioni impulsive e irresponsabili, lesive del prestigio dell’ordine giudiziario.
Sostiene che le sue dichiarazioni erano destinate a tranquillizzare l’opinione pubblica locale di fronte allo schieramento di forze spiegato dalla Procura della Repubblica di Salerno per l’esecuzione di perquisizioni anche personali a carico dei magistrati calabresi.
Aggiunge che è stata abrogata la fattispecie disciplinare che sanzionava il rilascio di “dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura” (art. 2, lett. bb). Mentre non corrisponde ai fatti descritti nell’ordinanza la fattispecie residua, che sanziona “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonchè la violazione del divieto di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 5, comma 2” (art. 2, lett. v).
Il motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dall’ordinanza impugnata, I.E. tenne una conferenza stampa per qualificare l’azione della Procura di Salerno come un atto “istituzionalmente inammissibile”, “scandaloso ed eversivo”, che esigeva repliche “idonee al ripristino dei principi di legalità, indipendenza ed autonomia che hanno da sempre costituito il patrimonio culturale e morale dell’Ordine giudiziario”.
E’ evidente che si tratta di dichiarazioni che riguardano i magistrati di Salerno, “soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione”, e dirette a lederne indebitamente i diritti.
Non competeva infatti a I.E. censurare il comportamento dei magistrati che si presentavano come suoi antagonisti. E la rappresentazione di una magistratura rissosa è disastrosa per l’immagine delle istituzioni della Repubblica.
3.8- Con l’ottavo motivo I.E. deduce vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al pregiudizio per i terzi che sarebbe derivato dalle sue dichiarazioni alla stampa.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo palese la lesione dei diritti dei magistrati salernitani, che, come tutti i cittadini, hanno diritti tutelabili anche quando versano nell’illecito.
3.9- Con il nono motivo infine I.E. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, e vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sostiene che il trasferimento cautelare d’ufficio avrebbe richiesto la dimostrazione che la sua permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio apparisse in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. E il periculum in mora non può nel caso in esame presumersi, perchè egli si trovò a operare in una situazione di assoluta anormalità, determinata dal comportamento dei magistrati salernitani. Mentre la sua azione ha avuto effetti positivi, sia per l’immagine di non subalternità offerta all’ambiente locale sia per avere reso possibile la conclusione delle indagini preliminari nel procedimento nel quale i magistrati salernitani avevano interferito. L’ordinanza impugnata è stata invece condizionata esclusivamente dagli effetti negativi del clamore mediatico suscitato dalla vicenda.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici disciplinari hanno infatti plausibilmente giustificato la propria decisione sia con riferimento al fondamento probatorio della misura, sia con riferimento all’incompatibilità della permanenza di I.E. nel suo ufficio e all’urgenza di provvedere. In realtà le disastrose conseguenze di immagine che, secondo la plausibile ricostruzione dell’ordinanza impugnata, ha avuto per la magistratura il comportamento di I.E. giustificano ampiamente il provvedimento cautelare e fanno apparire temeraria l’evocazione di suoi presunti effetti positivi.
4.1- Con il primo motivo G.A. ripropone un’eccezione di nullità per violazione dei termini di comparizione all’udienza fissata per la decisione cautelare ed eccepisce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine a tale eccezione. Sostiene che il ministro, benchè avesse invocato il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, aveva in realtà richiesto il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, per la cui applicazione si segue il procedimento previsto dall’art. 127 c.p.p., che impone un termine di comparizione non inferiore a dieci giorni. Egli aveva invece ricevuto il 12 gennaio 2009 la convocazione per l’udienza del 17 gennaio 2009.
Per di piè è rimasta irrisolta l’incertezza circa l’esercizio della difesa rispetto ai presupposti della misura prevista dall’art. 13 o di quella prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, trattandosi di misure incompatibili e non cumulabili. E la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ritiene di procedere solo D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22, contrasta con il dispositivo, nel quale si richiama anche l’art. 13, comma 2, mentre la misura in concreto applicata non è prevista da alcuna norma del D.Lgs. n. 109 del 2006.
Il motivo è infondato.
Unica è infatti la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, che, secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, può comportare sia l’allontanamento del magistrato dalla sua sede sia la destinazione ad altre funzioni, quando sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, vi sia urgenza di provvedere.
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, prevede una particolare applicazione di questa stessa misura, come sostituiva della misura della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, quando la minore gravità del caso renda sufficiente il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, purchè diverso da quello indicato nell’art. 11 c.p.p..
I presupposti del trasferimento d’ufficio previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, sono dunque i medesimi del trasferimento d’ufficio previsto in via generale dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, perchè il riferimento all’incompatibilità con la permanenza nella stessa sede, anzichè con l’esercizio delle funzioni prevista per la sospensione, descrive in termini più sintetici la stessa situazione in cui la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
Unica essendo la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, dunque, unico è anche il procedimento per la sua applicazione, previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, che prevale, in quanto norma speciale, sull’art. 127 c.p.p..
D’altro canto l’allontanamento del magistrato dalla sua sede include la possibilità della sua destinazione ad altre funzioni, prevista come misura minore per i casi in cui le esigenze cautelari non richiedano la misura più grave. Secondo la legge, infatti, vi sono casi in cui è sufficiente il mutamento di funzioni; e casi in cui è necessario anche il cambiamento di sede.
Non vi fu pertanto alcuna delle violazioni di legge denunciate dal ricorrente.
4.2- Con il secondo motivo G.A. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esistenza di un obbligo di intervento a fronte dell’iniziativa dei magistrati salernitani, che aveva determinato un’illegittima paralisi processuale.
I magistrati di Catanzaro avevano infatti dedotto il proprio dovere di garantire la prosecuzione delle indagini, la ragionevole durata del processo, l’esercizio dei diritti degli indagati nell’ambito dei procedimenti sui quali era intervenuta con il sequestro degli atti la Procura della Repubblica di Salerno. Ma in proposito l’ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione: non s’è neppure chiarito quali rimedi alternativi sarebbero stati possibili per i magistrati calabresi.
Priva di giustificazione è anche, secondo il ricorrente, la diversa decisione favorevole nei confronti di D.L.D. e C.S., benchè aventi posizione del tutto identica a quella del ricorrente, essendo irrilevante il suo ruolo di coordinatore del gruppo di magistrati impegnati nelle indagini preliminari dei procedimenti oggetto di contesa e inesistente il suo presunto ruolo di procuratore generale facente funzioni prima dell’arrivo di I.E. e di unico titolare per un certo tempo del procedimento (OMISSIS).
Quanto al presunto particolare suo attivismo nei rapporti con la Procura della Repubblica di Salerno, è desunto da un travisamento delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla prima commissione del C.S.M. il 9 dicembre 2008 e dalla mancata considerazione delle successive dichiarazioni del 19 e del 22 dicembre 2008, dalle quali risulta che egli fu solo esecutore di una volontà comune a tutti i magistrati impegnati nelle indagini oggetto di contesa. Mentre è irrilevante che egli abbia svolto funzioni di sostituto procuratore generale in Catanzaro sin dal 1993, considerati i profili professionali di C. e D.L..
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la plausibile ricostruzione dei giudici del merito, infatti, i magistrati di Catanzaro, in quanto personalmente coinvolti nella vicenda, avevano il dovere di astenersi, non di intervenire. La tutela degli interessi evocati non poteva essere più affidata alla loro iniziativa, per il prevalente interesse all’imparzialità dell’azione giudiziaria. Come s’è detto, se intendevano denunciare la sottrazione indebita del procedimento, avrebbero dovuto promuovere il procedimento previsto dall’art. 54 bis c.p.p..
Quanto alla disparità di trattamento con D.L. e C., si tratta di deduzione del tutto irrilevante e quindi inammissibile, perchè potrebbe giustificare l’estensione delle misure anche a costoro, che non è qui in discussione, ma non è idonea a escludere la correttezza dell’applicazione della misura al ricorrente.
4.3- Con il terzo motivo G.A. deduce ancora manifesta illogicità nella diversificazione della sua posizione rispetto a quella di C. e D.L..
Sostiene che, se anche i rilievi sulla particolare gravità della sua condotta non fossero affetti da omessa motivazione, come dedotto nel precedente motivo, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe comunque illogica, perchè gli elementi di diversificazione indicati non avrebbero alcuna rilevanza in rapporto alla decisione di disporre il sequestro preventivo degli atti sequestrati dai magistrati salernitani.
Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al secondo motivo.
4.4- Con il quarto motivo G.A. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, degli artt. 522 e 521 c.p.p., degli art. 3, 24, 107 e 111 Cost..
Eccepisce che la diversità della posizione attribuitagli rispetto a quelle di C. e D.L., non gli è mai stata contestata, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione e del diritto di difesa, applicabili in ragione del rinvio al codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, rispettivamente per le indagini preliminari e per il dibattimento. Sarebbe costituzionalmente incompatibile un’interpretazione che escludesse l’applicabilità di tali principi al procedimento cautelare disciplinare.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il comune coinvolgimento di tutti i sottoscrittori dell’abnorme provvedimento di sequestro preventivo è il titolo di responsabilità per il quale è stata promossa l’azione disciplinare anche nei confronti di C. e D.L., oltre che di I.E. e G.A.. Ed era questo titolo di responsabilità l’unico fatto che andava contestato a tutti. La diversificazione tra le posizioni di ciascuno dei responsabili non esige alcuna contestazione, quando non sia prevista dalla legge come aggravante, perchè non è titolo attributivo della responsabilità o di una maggiore responsabilità, bensì solo criterio di valutazione della condotta.
4.5- Con il quinto motivo G.A. deduce omessa motivazione in ordine alla gravità del fatto.
Sostiene che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravità dei fatti, ma esige una particolare gravità, sia oggettiva sia soggettiva, del fatto anche per l’applicazione delle misure minori.
L’ordinanza impugnata manca invece di una valutazione di gravità distinta in ragione di ciascuno degli addebiti contestati; e in particolare omette di valutare l’aspetto psicologico delle condotte controverse.
In particolare, nel valutare l’inosservanza dell’art. 52 c.p.p., che prevede una mera facoltà di astensione, si sarebbe dovuto considerare che i magistrati calabresi adottarono solo il sequestro preventivo, senza compiere alcun atto di indagine. Quanto alla violazione dell’art. 11 c.p.p., manca qualsiasi giustificazione dell’affermazione che i magistrati calabresi sarebbero stati persone offese o danneggiate dei reati da essi stessi ipotizzati a carico dei colleghi salernitani.
Neppure viene adeguatamente considerata nell’ordinanza impugnata la brevissima durata della “ingiustificata interferenza” nell’attività dei magistrati salernitani, mentre il sequestro preventivo disposto dai magistrati calabresi può essere considerato tutt’al più illegittimo, non abnorme.
Sotto il profilo psicologico, infine, viene omessa qualsiasi considerazione delle finalità del sequestro preventivo, disposto soprattutto a tutela della riservatezza dei dati personali illegalmente acquisiti nell’ambito della precedente gestione del procedimento.
Il motivo è infondato per le ragioni già espresse, anche a proposito del ricorso di I.E..
I magistrati di Catanzaro avevano il dovere di astenersi dall’aprire un procedimento a carico dei colleghi salernitani dai quali erano indagati. Il sequestro preventivo disposto dai magistrati di Catanzaro fu atto abnorme per indebita strumentalizzazione, perchè fu utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati.
Sicchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privava di legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.
E la gravità dei fatti è oggetto di ampia motivazione nell’ordinanza impugnata, sia con riferimento alle finalità degli incolpati sia con riferimento alle conseguenze della loro condotta.
4.6- Con il sesto motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del trasferimento.
Lamenta che la decisione risulti giustificata sulla base di affermazioni apodittiche sul suo preteso ruolo di maggiore responsabilità nell’indagine e sulla caduta di autorevolezza e prestigio, senza considerare le contrarie indicazioni desumibili sia dall’audizione del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro sia dal documento diramato dal locale consiglio dell’ordine forense.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’apprezzamento dei colleghi e degli avvocati per G.A. non inficia infatti nè la valutazione di gravità della condotta del ricorrente, ampiamente giustificata dai giudici del merito con riferimento al suo ruolo di particolare rilievo nell’ufficio, nè l’affermazione dell’urgenza di intervenire a rimuovere una situazione di grave incompatibilità ambientale e funzionale determinatasi in ragione del comportamento dei magistrati calabresi, ragionevolmente considerato particolarmente avventato.
4.7- Con il settimo motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del mutamento delle funzioni.
Lamenta che la decisione sia stata giustificata sulla base di valutazioni non pertinenti o non dimostrate.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno ritenuto urgente l’intervento a breve distanza di tempo dai fatti, in considerazione dello sconcerto suscitato dalla vicenda, e sussistente il pericolo di un aggravamento di una situazione già notevolmente compromessa.
5. Si deve pertanto concludere con il rigetto di tutti i ricorsi. Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi n. 6634/2009, 6638/2009, 6645/2009 e 6654/2009, li rigetta.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009

Premessa.
Ho, in altra occasione, segnalato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice “a quo” (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).A tanto si assomma la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare anche contro i componenti di quel “supremo” collegio.Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.

Devo “confessare”, inoltre, di essere stato con il collega Stefano Racheli, difensore dei magistrati salernitani nella fase cautelare e quindi le mie riflessioni rischiano di essere influenzate da una certa dose di “parzialità”. Ciascuno, pertanto, è invitato a confrontare criticamente gli argomenti della sentenza con i rilievi che ad essi rivolgerò.

Proprio la veste assunta in questo procedimento mi dispensa dal compito di commentare la decisione nella parte che riguarda i magistrati di Catanzaro, tranne che per alcuni aspetti di procedura che riguardano tutti.

Ed è proprio dalla procedura che occorre muovere per delineare i tratti di un processo cautelare connotato dall’ingiustificata esasperazione dei suoi tratti di sommarietà.

Tutti conoscono l’origine della vicenda: nell’ambito di complesse indagini riguardanti personaggi di spicco, anche nell’ambito della magistratura, viene emesso un decreto di perquisizione e sequestro di 1400 pagine nelle quali è fatto riferimento ad una moltitudine di persone coinvolte a vario titolo, non necessariamente come indagati.

Il richiamo delle norme del CPP, in quanto compatibili.

La natura sovra-individuale degli interessi e dei valori coinvolti nel procedimento disciplinare contro un magistrato ha indotto il legislatore a modellare un rito nel quale operano garanzie assimilabili a quelle del processo penale. Esistono regole specifiche del rito disciplinare ma, laddove esse mancassero, vi è il rinvio proprio alle norme del codice di procedura penale.

Secondo le SS.UU (par. 2.1.1) “Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).”.
La soluzione prescelta dalle SS.UU. appare ingiustificata ed irriguardosa del canone interpretativo logico- sistematico, generando una dannosa sovrapposizione di norme, mutuate da riti diversi, che rende quanto meno “disordinato” il processo disciplinare, in contrasto con le più elementari esigenze di certezza giuridica.
Il doppio rinvio alle norme del cpp, con riferimento tanto alla fase delle indagini che a quella del giudizio, tra loro distinte, suggerisce la diversa lettura secondo cui per tutto ciò che non trova una disciplina espressa nel d. lgs. n. 109 del 2006 si applicano le norme del rito penale, col solo limite della compatibilità.
Quella compiuta dal legislatore con il rinvio alle norme del cpp è, dunque, una scelta di valore, che muove cioè dalla considerazione dei beni coinvolti nel processo disciplinare consistenti nella tutela dell’indipendenza del magistrato asservita ad un interesse non egoistico, ma della intera collettività.
Questo implica che alla maggiore efficacia dell’accertamento di stampo penalistico si accompagnino anche le peculiari garanzie del diritto di difesa apprestate con quello strumento processuale. La compatibilità deve, allora, essere sondata alla luce del tratto inquisitorio del procedimento disciplinare, nel quale le indagini segrete del Procuratore Generale, confluendo nell’unico fascicolo del procedimento, assumono valore di prova. L’indagine sulla compatibilità è, cioè, strutturale e non di valore. Risultano, seguendo detto criterio, inapplicabili le norme che presuppongono il doppio fascicolo - quello delle indagini e quello del dibattimento - come l’intera disciplina delle contestazioni nel corso dell’esame testimoniale nel dibattimento, oppure il divieto di prosciogliere per motivi di merito in forza dell’art. 469 cpp nella fase pre-dibattimentale, divieto che non ha ragione di esistere se il giudice è a conoscenza di tutte le risultanze istruttorie.
Il giudizio sulla compatibilità non può, invece, risolversi in opzioni di valore, che escludano l’operatività delle garanzie poste a presidio del diritto di difesa dell’incolpato, non escluse quelle miranti ad assicurare la terzietà del giudice, sulla base della mera constatazione della diversa natura del processo disciplinare rispetto a quello penale; così operando il giudice sostituirebbe il proprio apprezzamento a quello del Legislatore che pretende l’osservanza delle norme disciplinanti il processo penale.
Ciò è tanto più vero a mente della riserva di legge posta dall’articolo 107 Cost in materia disciplinare, sia sostanziale che processuale: se si ammettono “zone d’ombra” nelle quali è consentito far riferimento ora alle norme del codice di procedura penale ora a quelle del codice di procedura civile, viene meno la “coerenza” del modello processuale ridotto ad un raccapricciante “ibrido” di norme e principi. Se si vogliono prevenire arbitrii occorre la certezza delle regole in armonia con la riserva di legge imposta dalla Costituzione.
Del resto, l’intero discorso seguito dalle SS.UU. è servito solo per affermare che le doglianze relative all’incompatibilità del giudice vanno proposte col ricorso contro la decisione di merito e non, come invece previsto dal cpp, contro l’ordinanza che ha respinto o dichiarato inammissibile la ricusazione; ma questo non richiedeva l’indebita generalizzazione di una regola “speciale” come quella direttamente ricavabile dall’art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006, in uno col principio di tassatività delle impugnazioni: si raggiunge linearmente la medesima conclusione prendendo atto che, per espressa disposizione di legge, nel processo disciplinare a carico del magistrato gli unici provvedimenti impugnabili sono quelli ivi espressamente indicati.

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Lug 19

del Prof. Giuseppe Panissidi
UNICAL

da ilmessaggero.it

Gran bel pezzo di cinema, di fresca attualità, con uno strepitoso Al Pacino magistralmente diretto da Norman Jewison. Una tenace, sofferta ricerca della Giustizia Uguale. Per tutti. Con risultati simbolici, oltre che filmici, sicuramente non trascurabili.

E tuttavia risibili, se confrontati con gli esiti (a dir poco) sorprendenti conseguiti nei giorni scorsi dal vertice della nostra giurisdizione ordinaria, la Corte Suprema di Cassazione. Le cui sezioni unite civili, con sentenza n.15976, hanno pronunciato nel merito dei ricorsi a suo tempo proposti dai magistrati di Salerno e Catanzaro, avverso i provvedimenti cautelari irrogati dal CSM nell’ambito della cosiddetta “guerra delle procure”. Una connotazione mediatica non-neutra, alla stregua della rappresentazione che il Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficialmente inscenato per quegli eventi, oggettivamente dirompenti, anzi drammatici.

Invero, istituzioni ed opinione pubblica conoscevano, con congruo anticipo, le conclusioni di questa vicenda, grazie alle puntuali esternazioni del presidente dell’ANM in corso di procedura. Insomma, tutto era stato previsto, con mirabile esattezza. O, come si suol dire: scritto. Lode a sì potenti virtù divinatorie. Nel paese di Balsamo-Cagliostro, che balsamo!


Vorremmo provare a riassumere concisamente i termini essenziali della (poco) intricata vicenda.
La Procura della Repubblica di Salerno conduce, nei confronti di alcuni magistrati di Catanzaro, un procedimento scaturito da una serie di informative di reato da questi ultime inoltrate nei confronti dell’ex pm di Catanzaro De Magistris. Accertata la sua estraneità ad ogni e qualsiasi responsabilità, quell’ufficio s’imbatte in gravi ipotesi di reato in capo ai predetti magistrati calabresi. Come, ad esempio, una presunzione di illeciti a favore dell’ex ministro Mastella:la mancanza di alcuni atti nella trasmissione al GIP della domanda di archiviazione della sua posizione. Un fatto d’inaudita gravità, se provato. Ai fini delle doverose (?) investigazioni, bisogna – è di tutta evidenza anche per i non addetti - disporre di quegli atti. Che, infatti, vengono ripetutamente richiesti a Catanzaro, non senza informare il CSM, che tace. Ma questi documenti - indispensabili per “le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art.326 cpp), obbligatoria in forza della Costituzione, art.112 – non arrivano. Ora, è patente che, in ipotesi di omissione, abuso o falsità per occultamento, in testa all’AG di Catanzaro, all’ufficio del pm di Salerno competeva e compete il potere-dovere di indagare e conoscere. Per agire.

Che, poi, siffatte devianze siano occorse nella gestione di un procedimento giudiziario, è circostanza indubbiamente peculiare, ma che non vale a diminuire, la loro gravità. Semmai ad ispessirne la portata. In uno Stato di diritto, ben inteso. E nulla autorizza ad attribuire ai magistrati di Salerno la barbara e demenziale intenzione di sottrarre i procedimenti al competente giudice naturale di Catanzaro, salva l’acquisizione di “copie” conformi degli atti de quibus, da sempre sollecitate.

Né da parte loro era mai stato sollevato il rituale conflitto di competenza. Nulla. Ragionevolmente esclusa la cieca ignoranza, non di un singolo, ma di un intero ufficio! Di processi alle intenzioni, d’altra parte, non si sente il bisogno ed è meglio lasciarli agli Stati-canaglia.

Una semplice osservazione può forse aiutare ad inquadrare correttamente la questione. Se nel corso di un’attività giurisdizionale uno o più magistrati distruggessero documenti od elementi di prova, la competente AG, intervenendo alla ricerca delle relative tracce documentali, di sicuro…interferirebbe. Con il delitto. Anche al fine d’impedire l’”aggravamento ulteriore delle sue conseguenze”, senza, peraltro, con ciò usurpare la competenza naturale in ordine a quella regiudicanda. Come da ampia casistica, oltre che da codice di rito.

Eccoci così giunti al punto più rilevante della determinazione conclusiva della S.C. Che sembra risiedere in una nobile preoccupazione per le sorti della Giurisdizione, messe a repentaglio da “risse” devastanti come quella in argomento. Ora, se esisteva un’alternativa all’operato dell’AG salernitana, quale poteva essere? L’astensione da ogni…interferenza. C’è del vero, in questa posizione, che suona quasi come un invito e un auspicio:in determinati casi, alla “rissa”, è preferibile la…pace.
Prima o poi sapremo anche…per chi.

E ancora, in tema di pace – in un paese fin troppo litigioso - viene in mente quella grande “summa” storico-culturale che è “Guerra e pace” di Tolstoj. Sotto un profilo singolare, però:la sua lunghezza è opportunamente inferiore al decreto di perquisizione e sequestro improvvidamente predisposto dei magistrati campani. 1.400 pagine, un macigno. Esagerati, è il meno che si possa dire. Alla S.C. ne sono bastate 63 per segnare il destino di questi magistrati, a salvaguardia delle “logiche della giurisdizione”. Quale obbrobrio, quel blaterare su fatti estranei alle “finalità” proprie dell’atto. Scrivendo tante pagine inutili, seppure con intento ipermotivante, anziché la consueta, succosa letterina della mamma, si sono dispersi – perdendosi - in sviluppi analitici “inconferenti” – si dice così? Hanno, cioè, mostrato di aver capito ben poco, quasi nulla. Del gioco. E delle sue regole. Di quelle non scritte, segnatamente.

Oppure del sonno del CSM, in (prolungata) fase REM notoriamente caratterizzata da attività onirica con allucinazioni e autorappresentazioni, la cui privazione provoca l’insorgenza rapida di sintomi ansiosi, e se protratta a lungo, di sintomi psicotici, come spunti di depersonalizzazione e di valenze paranoidi.

Il dirigente Apicella, in primis, ha inopinatamente rivelato un’”indole” tutta da rifare, con scarsa propensione alla “comprensione”, perciò finanche indegna della misura – provvisoria - del trasferimento. Rimozione, e non se ne parli più. Conformemente, i media non ne fanno più menzione. In fondo, che cosa c’è da aggiungere a quanto già era noto ed ora viene confermato, in scienza e coscienza, dal giudice supremo della Corte Regolatrice?

Da qui l’addebito di maggiore incisività:l’anzidetta prolissità “tecnico-redazionale” dei salernitani. Davvero imperdonabile agli occhi del censore (mal)cassante. Assai più del delitto medesimo, anche di quello associativo, istituzionale, spregiudicato e scatenato che sia. O dell’ipocrisia, ferocemente stigmatizzata – unica, vera colpa - dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Da stroncare.

Non può che risultarne, di rigore, una sentenza della Cassazione traboccante di legittima suspicione:sospetti – perfino che il decreto incriminato sia opera autografa del De Magistris. Altro lavoro per Perugia, si suppone! – intenzioni, congetture, sfumature, ombre, etc.etc. Si conviene a un provvedimento “giurisdizionale” che si rispetti.

Nelle more, il CSM ha già (per una volta) tempestivamente provveduto ad affidare la direzione della Procura di Salerno ad altro, valoroso magistrato. Senza dannose perdite di tempo. E senza nemmeno attendere l’esito del ricorso in Cassazione del titolare dott. Apicella, sospeso in via cautelare. Non già destituito. Se la linguistica e la semantica, ancor prima che il diritto, conservano un senso.

D’altronde, che bisogno c’era di indugiare, dopo che il presidente dell’ANM aveva già anticipatamente decretato la “conclusione” della vicenda or sono sei mesi? Misteri della chiaro-veggenza.

Per una maggiore precisione. In caso di reintegro del procuratore Apicella, posto che l’ufficio del pm costituito presso il giudice penale di Salerno non avrebbe mai potuto essere retto da una diarchia, il neo nominato avrebbe dovuto far le valigie. Inconcepibile per chiunque, figurarsi per i dotti ermellini del Palazzaccio. Per fortuna, una mera ipotesi. Controfattuale. Carnevalesca. Sul piano della possibilità logico-giuridica, non si sarebbe mai potuta realizzare. E non si è realizzata. Alla S.C. il merito indiscutibile di avere scongiurato altre…”risse”, consacrando lo statu quo ante. L’universo della giurisdizione è finalmente pacificato, in un afflato struggente. Splendido esempio – e monito, soprattutto - per la vita pubblica del Belpaese. Illuminante risposta all’eterno dilemma del:che fare?
Ora lo sappiamo, con il crisma di un apice dello Stato. Mica di un pedice!

Soltanto un dubbio, se consentito. La materia esaminata ed “evasa” dalle sezioni unite civili è la medesima in precedenza delibata dal Tribunale penale di Salerno, che, però, è giunto a conclusioni diametralmente opposte. Prevalgono pulsioni extraprocessuali e la (conclamata) primazia della giurisdizione penale ne esce visibilmente incrinata, non diciamo sbriciolata. Tuttavia, l’altezza della posta in gioco, e il vitale interesse statuale di por fine alle “risse”, e di metterle al bando, debbono rasserenarci, e convincerci che il “bene” tutelato dev’essere apparso decisamente superiore a quelli sacrificati.

Dunque, diamoci…pace. Per l’appunto. Memori del monito - strategico, più che tattico - del grande discepolo di von Clausewitz, von Moltke:”Marciare divisi, colpire uniti”, mediante appropriate manovre di aggiramento sinergico e concentrico. Senza scontri frontali, la rete ferroviaria prussiana – a raggiera - lo consentiva. E’ l’incipit vittorioso del primo Reich. Cui seguirono il secondo e…il terzo. Non v’è dubbio che le sezioni civili della Cassazione siano state…unite.

Mentre scriviamo, continuano a giungere strane voci da Caltanissetta. Stragi di Stato, patti fra mafia e Stato, nomi di qualche vecchio, democraticissimo ministro dell’Interno…Che non si tratti delle “menti raffinatissime” lucidamente evocate da Falcone? A nostro sommesso avviso, bisognerebbe entrare subito in azione, incombono altre “risse”, altri “disastri”, ancora più virulenti di quella qui in discussione. Questa volta, sarà meglio muoversi per tempo, evitando di ripetere gli errori del caso De Magistris. Per la gioia, la tranquillità e la perpetuazione della Repubblica Costituzionale Materiale. E del popolo sovrano. Che rimane in attesa. Educatamente. Fiduciosamente.

Un giorno, si spera non troppo lontano, quando anche noi potremo chiamare davanti a un Parlamento vero - come gli USA davanti al Congresso - qualche alto magistrato, una brezza di senso accarezzerà il paese. Termini come:Resistenza, Costituzione, Diritto, Stato, Comunità, Democrazia, Libertà, Valore, Progresso, cominceranno a recuperare margini di significato. Ma chi più ne ha, più ne o-metta. A scanso di equivoci. E ingorghi. E “risse”.

Sarebbe un magnifico dizionario, da compulsare con i giovani. Spiegando loro: ”Vedete, cari, questo è un linguaggio vero, non una “lingua di legno”, la “langue du bois” dei totalitarismi, il linguaggio come potere, produzione, sistema di relazioni. Menzogne ossessivamente reiterate e imposte come verità”.
Vivremo, allora, entro una relazione di reciproca coniugazione e corrispondenza biunivoca fra parole e cose, concetti e realtà. Infine affrancati dalla tetra previsione orwelliana:la pratica perversa e proterva della cancellazione dal lessico di significanti autentici come strategia politico-statuale di svuotamento, trasfigurazione e sostituzione del reale. Che ha funzionato. Funziona ancora.

Come nel celebre dialogo di Borges fra il democratico vincitore:”Vi abbiamo sconfitti” e il nazista vinto:”No, abbiamo vinto noi. Perché vi abbiamo resi come noi”. Secondo autorevoli storici, questi sono ancora problemi del presente, saranno ancora problemi del futuro.

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Lug 17


di Nicola Saracino
(Magistrato)

I progetti di riforma del sistema elettorale del CSM mediante il pre-sorteggio dei candidati.

Si legge di idee di riforma del sistema elettorale della componente togata del CSM attraverso l’introduzione del sorteggio di un numero di magistrati piuttosto ampio per costituire la rosa degli eleggibili entro la quale confinare la scelta degli elettori. Questo per prevenire le degenerazioni del cd. correntismo. Nell’intento di “prevenire” il legislatore, le correnti s’interrogano su quale congegno elettorale risulti capace di ampliare la partecipazione democratica alla individuazione dei candidati, per evitare che essi appaiano calati dall’alto e quindi sostanzialmente imposti.

La fantasia non manca e si sente parlare di primarie, doppio turno, proporzionale, panachage e persino di porcellum! Una terminologia adeguata a politici navigati, non certo a soggetti nel cui DNA dovrebbe prevalere la dose di neutralità istituzionale, visto il compito di indipendente ed imparziale “controllo di legalità” loro demandato.

Cosa è oggi il CSM.

Il CSM è un organo di alta amministrazione previsto dalla Costituzione con funzioni riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). A questi compiti fondamentali, previsti direttamente dalla Costituzione per salvaguardare la soggezione del giudice soltanto alla legge e quindi l’autonomia della magistratura come ordine, la legge ordinaria ne ha aggiunti degli altri, per lo più concernenti l’organizzazione, attraverso direttive, degli uffici giudiziari.

Questo organo di indubbia rilevanza costituzionale, nel tempo, si è auto assunto una funzione di “indirizzo politico” e di interlocuzione con gli altri poteri dello Stato, espressa dalle “pratiche a tutela”, dai pareri (espressi anche senza la relativa richiesta del ministro della giustizia) sui disegni di legge in materia di giustizia, dalle deliberazioni di contenuto non predeterminabile adottate nelle più disparate occasioni di coinvolgimento della funzione giudiziaria.

Esso, insieme al Consiglio Supremo di Difesa, è l’unico altro organo collegiale (composto per due terzi da magistrati e per un terzo da componenti di nomina politica) che annovera il Capo dello Stato tra i suoi membri di diritto nella - ovvia – qualità di Presidente.

Ogni discorso che riguardi il metodo di selezione dei membri togati del CSM non può trascurare la diversità dei compiti che, di fatto o di diritto, tale organo assolve, perché un sistema elettivo può rivelarsi appropriato per taluni di essi ed invece apparire inopportuno per gli altri.

L’ attuale metodo di elezione dei membri togati del CSM e l’organizzazione del voto ad opera delle correnti.

Elettorato attivo e passivo coincidono, nel senso che i magistrati votano (rispettando proporzioni predeterminate tra le diverse categorie dei giudici di merito, di legittimità e dei pubblici ministeri) i colleghi che ricopriranno la carica. Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili.

Nei fatti l’elettorato passivo è governato dal dominio delle “correnti”. Quello attivo si adegua, nel senso che necessariamente sceglie tra i (pochi) candidati proposti.

Le correnti sono delle associazioni private - esterne ed autonome rispetto all’Associazione Nazionale Magistrati, anch’essa di diritto privato, che raccoglie oltre il 90% dei magistrati italiani - con propri statuti ed organi gestionali. Vi sono iscritti una minoranza di magistrati; queste, tuttavia, riescono ad assumere la gestione dell’ANM ed anche a determinare l’elezione dei loro aderenti al CSM predisponendo le liste dei candidati, di fatto le uniche in grado di riscuotere un sufficiente numero di consensi a causa dell’organizzazione del voto secondo i congegni più acconci in funzione del sistema elettorale.
Non dissimilmente da un gruppo di azionisti “di riferimento” che assume il controllo di una grande società, pur disponendo di una quota ampiamente minoritaria del relativo capitale, così le correnti prendono la guida della ANM e del CSM.

L’accusa che oggi maggiormente mette in discussione il sistema del correntismo è quella secondo cui, oltre ad assumere il controllo dell’ANM e del CSM le correnti, proprio come i grandi “minoritari” azionisti di una s.p.a., sono capaci di fagocitare tutti o gran parte degli “utili” a discapito di un ampio “parco buoi” (la maggioranza dei magistrati non iscritti ad alcuna corrente). E’ evidente che gli “utili” sono gli incarichi direttivi, gli incarichi extra giudiziari presso svariati organismi politici (ministeri, camere parlamentari ed altro), in definitiva la possibilità di percorrere carriere privilegiate ed assumere posizioni di “potere”. In tal modo il correntismo si autoalimenta rafforzandosi viepiù e dà luogo ad un sistema privo di ogni controllo esterno, visto che l’attività del CSM è coperta da una singolarissima e generale immunità che ne rende i componenti non perseguibili per gli illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, il che suona come un riconoscimento normativo della impossibilità di svolgerle senza incappare in guai giudiziari: la “zona franca” configurata dall’art. 32 bis della l. n. 195 del 1958 non trova spiegazione logica diversa da questa.

A queste accuse si replica allegando le ragioni ideali alla base dell’appartenenza a questa o a quella corrente. Ragioni ideali tutte degnissime.
Ma le degenerazioni, supposte o reali che esse siano, devono essere tenute in conto ed evitate, per quanto possibile, da un adeguato sistema di norme. Contro le quali si schierano con maggiore veemenza, com’è comprensibile, proprio coloro che del correntismo hanno praticato tutti i percorsi, anche i più disdicevoli, avvantaggiandosi personalmente del passaggio, spesso anche ripetuto, dall’ANM al CSM al ministero della giustizia, magari giovandosi di una “meritata” promozione ad un incarico direttivo senza soluzione di continuità rispetto al mandato di consigliere superiore.

Alcune considerazioni sul rapporto tra la natura elettiva del CSM ed il suo ruolo nel quadro costituzionale.

La natura elettiva del CSM ha senz’altro contribuito all’affermazione di un ruolo (anche) “politico”. Alcuni ritengono che l’elezione del CSM da parte dei magistrati sia stato voluto dal Costituinete solo in funzione dell’autonomia dell’ordine, non per conferire una “rappresentatività” da spendere diversamente; sicché la sottolineatura di questa “politicità” del CSM costituirebbe solo un effetto indiretto e non voluto dalla Costituzione che diversamente non ne avrebbe assegnato la presidenza al Capo dello Stato.
Come già ricordato, essa si esprime principalmente attraverso le “pratiche a tutela”, i pareri sui disegni di legge, gli interventi morali a sostegno dell’indipendenza della magistratura da altri poteri.

Le pratiche a tutela.

Consistono in prese di posizione ufficiali con le quali il CSM afferma o nega che, in relazione ad una determinata vicenda coinvolgente uno o più magistrati, vi sia stata una lesione della autonomia e della indipendenza della giurisdizione.
Come accennato, i risvolti pratici di queste deliberazioni si colgono sul piano morale, nel senso che esse fanno avvertire al magistrato la vicinanza dell’organo di autogoverno e suonano come un “monito” verso i soggetti (politici, di solito) che hanno dato esempio di scarso rispetto verso la giurisdizione.
Si tratta di una funzione non prevista dalla legge ma istituzionalizzata dallo stesso CSM attraverso suoi regolamenti interni.
Il senso politico di tale prassi è d’immediata percezione e crea frizioni con altri compiti istituzionali che il CSM pure è chiamato a svolgere, essendo anche il “giudice” degli illeciti disciplinari. E’ a tutti evidente che se in una determinata vicenda il CSM ha adottato una delibera “a tutela” è ben difficile che, giudicando la stessa vicenda quale giudice disciplinare, assuma in seguito una posizione diversa. E’ quindi verosimile che con questi atteggiamenti il CSM interferisca sull’esercizio dell’azione disciplinare influenzando i due titolari impersonati dal Procuratore generale della Cassazione (che del CSM è componente di diritto) ed il Ministro della Giustizia.
Questo tipo di interventi, in definitiva, parrebbero più appropriati se attuati dall’associazione privata (l’ANM) che riunisce la quasi totalità dei magistrati italiani, piuttosto che da un organo istituzionale presieduto dal Capo dello Stato.

I pareri non richiesti.

Anche questa attività si è spesso rivelata fonte di conflitti con la politica che in
essa vede uno sconfinamento del CSM nelle prerogative del Parlamento. Il Capo dello Stato, che presiede il CSM, non ha fatto mancare, anche in tempi recenti, il suo richiamo ad un self restraint dell’organo di autogoverno della magistratura.

I compiti propriamente amministrativi.

Riguardano le assunzioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati.
Quanto alle prime, esse sono disciplinate mediante un concorso pubblico sotto il governo di una commissione esaminatrice estratta a sorte da una rosa di magistrati (in prevalenza), professori universitari ed avvocati. La reale selezione dei candidati avviene mediante le prove scritte, caratterizzate dall’anonimato, visto che il numero degli ammessi alle prove orali è solitamente molto vicino a quello complessivo dei posti a concorso. Sorte ed anonimato, quindi, sono alla base del metodo di accesso alla magistratura, così privilegiando la diversificazione sociale e culturale dei vincitori attraverso una scrematura che guarda esclusvamente alla preparazione tecnico-giuridica dei candidati.
I trasferimenti sono regolamentati secondo criteri pressoché automatici prestabiliti dalle circolari (l’anzianità di servizio, prevale sugli altri).
Le “promozioni” e le “assegnazioni”.
Il concetto di promozione deve essere inteso in senso piuttosto elastico, se riferito ad un magistrato. Questo perché i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni svolte (art. 107 Cost.). La legge in vigore ha delineato la promozione alla stregua di una periodica valutazione di professionalità alla quale il magistrato è sottoposto ogni quattro anni e si basa sull’esame della quantità e qualità del servizio prestato.
Le “assegnazioni”, invece, richiamano la gestione degli incarichi apicali degli uffici giudiziari, vale a dire la nomina dei presidenti dei tribunali e delle corti, dei relativi presidenti di sezione, dei procuratori e dei procuratori aggiunti presso quegli stessi uffici.
E’ il campo nel quale maggiore è la discrezionalità lasciata dalla legge al CSM che ormai la esercita non più vincolato dal criterio dell’anzianità di servizio del magistrato. In questa materia non si realizza alcuna “esternalizzazione” (outsourcing) della selezione tecnica dei candidati, come invece accade con il concorso per le assunzioni dei magistrati. E’ questo il settore che maggiormente favorisce il proselitismo delle correnti e se ciò accade lo si deve anche e soprattutto all’ambizione personale dei magistrati che, immemori del monito lanciato dall’art. 107 Cost. (“I magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni”), non disdegnano di percorrere la carriera a tappe forzate, scavalcando i concorrenti, senza troppi scrupoli. La qual cosa smentisce chi ha ipotizzato una diversità genetica dei magistrati rispetto a tutti gli altri: non si distinguono per particolari virtù.
E’ qui, dunque, che si alimenta il correntismo inteso come fenomeno clientelare. Se si vogliono contenerne i danni è principalmente questo, allora, il fattore sul quale agire.
Lo si può fare in due modi: o “esternalizzando” la selezione dei dirigenti sulla falsariga di quanto già avviene per il concorso di accesso in magistratura, oppure affidando, almeno in parte, alla sorte la conformazione del “selezionatore”, facendo in modo che esso non sia diretta espressione delle correnti. L’intervento tranchante della politica sarebbe evitabile solo a fronte di una autodisciplina “etica” dell’ANM che determini, nell’interesse, di tutti, magistrati e cittadini, la netta separazione dei compiti dell’associazione da quelli, propriamente istituzionali, spettanti al CSM.

Il CSM è un giudice speciale, per giunta elettivo.

Spettano al CSM “i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” (art. 105 Cost.).
In questo campo l’ostentata rivendicazione dell’elettività del CSM, come pretesa di scegliere un giudice culturalmente affine al giudicabile, è paradossalmente in conflitto con la demonizzazione dei giudici elettivi, tema che pure è una bandiera dell’ANM.
Ma a ben vedere la Costituzione non ha affatto imposto che il CSM adotti “i provvedimenti disciplinari” nella forma della “sentenza” e nella veste di “giudice”, ben potendo il dettato costituzionale - senza necessità di revisione - attuarsi lasciando intatto il potere sanzionatorio al Consiglio, ma non nella forma giurisdizionale, bensì in quella amministrativa. Questo eviterebbe, prima di ogni altra cosa, la sopravvivenza di un arcaico “giudice speciale” – ereditato dalla tradizione pre-repubblicana - contro il divieto di istituirne posto dall’art. 102 Cost.. In secondo luogo sarebbero fugate tutte le perplessità suscitate da un “giudice elettivo”, l’unico operante nell’ordinamento, a dispetto della estrazione professionale di tutte le altre autorità giudiziarie. Infine sparirebbe l’agghiacciante figura di un giudice immune da conseguenze per ogni tipo di illecito commesso nell’esercizio della giurisdizione.
I provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo, al pari di tutti gli altri adottati dal Consiglio, diverrebbero, in tal caso, impugnabili davanti alla giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), l’unica che ha dato concreta prova, negli anni, di effettiva indipendenza nei riguardi del CSM, dato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice “a quo” (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).
A tanto può aggiungersi la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare anche contro quel “supremo” collegio.
Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.
Una soluzione più radicale, che trasferisse la giurisdizione al di fuori del CSM ma lasciandola ai magistrati, sarebbe la via preferibile per gli argomenti già espressi in questo articolo http://toghe.blogspot.com/2008/05/e-irrinunciabile-che-la-materia.html. Ma risulterebbe necessaria una modifica della Costituzione.

Traiamo alcune (provvisorie) conclusioni.

L’elezione del CSM secondo l’attuale schema ne favorisce l’autorevolezza “politica” in quanto esso appare espressione dell’intera magistratura. Ciò ha consentito l’auto-assunzione di compiti che, sebbene non espressamente previsti dalla Costituzione, permettono al CSM di porsi come interlocutore rispetto ad altri poteri costituzionali, ma anche di creare più d’un imbarazzo al Capo dello Stato che lo presiede.

Lo stesso sistema ha favorito il fenomeno deleterio del correntismo , che premia solo una minoritaria percentuale dei magistrati a scapito della sparuta maggioranza di essi. Ha altresì determinato una dannosa compenetrazione tra il libero associazionismo e l’istituzione, così privando la gestione del potere organizzativo della magistratura di ogni controllo critico e democratico.

E mette in dubbio persino il trasparente esercizio della giurisdizione nella materia disciplinare.

Se non si attua una marcata separatezza tra l’ANM ed il CSM, impedendo i passaggi dalla prima al secondo e viceversa, la politica avrà buon gioco nell’introdurre correttivi del sistema elettorale del CSM, esibendo a motivo le innegabili degenerazioni del correntismo, ma forse avendo di mira il vero obiettivo di indebolire la forza “politica” dell’organo di autogoverno della magistratura. Similmente, molti dei magistrati che si ergono a paladini della “rappresentatività” del CSM non difendono con sincerità l’istituzione, ma solo il prolungamento della “tirannia delle correnti”.
In realtà nessun congegno normativo sarà in concreto capace di arginare le degenerazioni, se non sarà preceduto dal mutamento culturale richiesto all’associazione nazionale magistrati che deve essere maggiormente attenta alla tutela di quei valori fondamentali che la impegnano nei confronti della quasi totalità dei magistrati, valori messi in discussione proprio dagli anacronistici settarismi che ne stanno minando la ragion d’essere.

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Lug 11

Subito dopo l’estate la Consulta si pronuncerà sulla spinosa questione del cd. Lodo Alfano.

Com’è noto due sono le fondamentali domande alle quali dovranno essere date risposte.

La prima, di carattere sostanziale, chiede di stabilire se l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge tolleri eccezioni così vistose come quelle che esentano alcuni di loro - anche se molto importanti – dall’assoggettamento alla giurisdizione finché dura il loro mandato, rinviando ad epoca successiva l’accertamento degli eventuali illeciti commessi.


La seconda questione, connessa alla prima, è se tale eccezione possa essere posta da una legge ordinaria, ovvero richieda una riforma della Costituzione.

Ebbene, una volta che saranno risolti tali problemi risulterà più agevole valutare la compatibilità costituzionale di altre “eccezioni”, presenti nell’ordinamento, che rendono alcuni cittadini “più uguali degli altri”.

Tra queste merita di essere segnalata l’immunità - prevista da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale - introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione”.

La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. E, si badi, a differenza del lodo Alfano gli illeciti resteranno impuniti anche dopo la scadenza del mandato di consigliere del CSM.

Eppure il primo requisito che - in democrazia - dovrebbe connotare un soggetto investito di funzioni pubbliche parrebbe essere proprio quello della “responsabilità”, specialmente quando non possa operare - come nel caso del CSM - neppure il congegno della cd. responsabilità politica.

Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore eliminasse quella eccentrica immunità.

In tempi di “lodi” più o meno contestati risulta imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come il lodo Alfano, ma una vera e propria impunità priva di ogni ragion d’essere.

Essa - avendo a mente anche le funzioni giurisdizionali del CSM nella materia disciplinare - contrasta, per di più, con tutti i principi regolanti la responsabilità del giudice.

Se si demonizza l’idea dei giudici elettivi cosa pensare, allora, di un giudice e di un amministratore elettivo e per giunta irresponsabile civilmente, penalmente e disciplinarmente?

Nicola Saracino - magistrato

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Lug 01

di Antonello Tomanelli
(Avvocato)

da Difesa dell’informazione del 28 giugno 2009

Il generale Rafael Videla, capo della giunta militare che governò l’Argentina tra il 1976 e il 1981, amava ripetere che “la memoria è sovversiva”.

Il senso della frase è che niente che possa nuocere al Potere va ricordato.

In un’ottica opposta, Roberto Scarpinato, magistrato antimafia della procura di Palermo, dice che “la memoria è come un indice puntato contro i crimini del Potere”.

Carolina Lussana, deputata della Lega, ha fatto propria la tesi del dittatore argentino presentando alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2455, che vuole regolamentare il cosiddetto “diritto all’oblìo” su internet.

Un disegno di legge che impedirebbe di mantenere in Rete, decorso un certo periodo di tempo, informazioni su persone che in precedenza hanno avuto guai con la Giustizia.

Molto sinteticamente, il diritto all’oblìo, creato da quella giurisprudenza degli anni ‘70, attentissima ai diritti della persona, che lo collocò tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., è il diritto di ognuno a non vedere riproposti al pubblico fatti propri che in passato furono oggetto di cronaca.

A volte è sufficiente una singola pubblicazione perché una notizia venga acquisita con completezza dalla collettività.

Altre volte sono necessari approfondimenti, che fanno sì che la notizia perduri nel tempo.

In ogni caso, a partire dal momento in cui il fatto è acquisito nella sua interezza, l’interesse pubblico alla sua riproposizione va scemando fino a scomparire, come se diventasse un fatto privato, e sorge il presupposto del diritto all’oblìo.

Una tutela sacrosanta.

Ma che, per ovvi motivi, riguarda il “cittadino X”, il tossicodipendente che per procurarsi la dose rapinò la bottega, o l’anonimo funzionario che si fece corrompere per coprire un abuso edilizio.

Non certo il politico di lungo corso, quello il cui rapporto con la collettività perdura nel tempo e che sarà sempre attenzionato dall’opinione pubblica, anche per ciò che riguarda il passato.

Ebbene, il disegno di legge presentato dalla deputata Lussana cancella questo principio.

Detta una normativa generale sui termini massimi di permanenza in Rete della notizia di un procedimento penale a carico di chicchessia, pena una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 Euro ai danni del proprietario del sito.

I termini variano a seconda che si tratti di assoluzione o archiviazione (un anno), di amnistia o prescrizione (due anni), di una condanna definitiva.

In quest’ultimo caso, i termini sono maggiori e dipendono unicamente dall’entità della pena inflitta con la sentenza di condanna.

Ma, cosa più importante, non si guarda all’autore del fatto.

La normativa riguarda tanto il pastore che uccide per riprendersi la pecora quanto il presidente del Consiglio.

E certo non rassicura l’art. 3, comma 3° lettera c), secondo cui la cancellazione dei dati sul web non può imporsi in riferimento a chi “esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti”.

Si badi bene: “per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Ciò significa, per fare un esempio noto, che se, come è ormai certo, interverrà la prescrizione in favore di Silvio Berlusconi una volta ripreso nei suoi confronti il processo Mills, per ora sospeso dal lodo Alfano ma che in primo grado ha accertato la posizione di Berlusconi quale corruttore, le relative notizie potranno rimanere in Rete per soli due anni.

Perché quel reato Berlusconi non lo avrebbe commesso nell’esercizio di funzioni pubbliche.

Allo stesso modo, i fatti contenuti in un decreto di archiviazione, che ha ad esempio accertato che un noto politico è abituale commensale di un mafioso ma non la sua partecipazione a Cosa Nostra, potranno rimanere in Rete per non più di un anno.

In pratica, questo disegno di legge interviene a gamba tesa sul concetto di interesse pubblico, che viene graduato in maniera molto discutibile.

In caso di condanna, la relativa notizia potrà essere mantenuta in Rete per un tempo che varia in funzione della pena comminata dal giudice, non dell’interesse obiettivo che suscita il fatto.

Ed ecco il paradosso.

Chi è stato condannato all’ergastolo per aver avvelenato la moglie, rimarrà per sempre nei motori di ricerca.

Invece, del più grave episodio di corruzione della storia della Repubblica non rimarrà più traccia passati cinque anni.

A questo porterà la geniale trovata dell’onorevole Lussana.

Le generazioni future sapranno tutto sui delitti di Erba, Garlasco, Cogne, Perugia e simili. Ma niente su una nuova Tangentopoli.

Si noti, poi, come la logica sottesa a questo disegno di legge ricalchi quella della prescrizione del diritto penale.

La prescrizione è l’estinzione del reato per decorso del tempo senza che sia stata emanata sentenza definitiva.

Si parte, cioè, dal presupposto che trascorso un certo periodo di tempo, che varia a seconda della gravità del reato, lo Stato rinuncia a punire l’autore perché non ne ha più l’interesse.

Lo Stato prima o poi dimentica, tranne i reati punibili con l’ergastolo, che sono imprescrittibili.

Allo stesso modo, questo disegno di legge impone alla collettività, decorso un certo periodo di tempo che varia a seconda della pena inflitta, di non nutrire più interesse alla conoscenza di determinati fatti.

Vengono subito alla mente i reati dei colletti bianchi, che certo non tagliano la gola ai propri familiari.

La collettività viene quindi privata della memoria in ordine a fatti la cui conoscenza è indispensabile per poter giudicare una classe dirigente.

E’ come se la memoria storica cadesse in prescrizione.

Per dirla con il collega Guido Scorza, viene meno il “diritto alla Storia”.

Ritorna in mente la frase del generale Videla (“La memoria è sovversiva”).

E niente più dito puntato contro i crimini del Potere, parafrasando il magistrato Roberto Scarpinato.

Ma vi sono altre considerazioni di ordine logico che non si possono tralasciare, e che svelano una evidente scarsa conoscenza dell’istituto del diritto all’oblio da parte dell’onorevole Lussana.

E’ noto, infatti, che l’elemento caratterizzante il diritto all’oblio sta nella riproposizione di un fatto che fu oggetto di cronaca in passato, quando l’interesse pubblico intorno ad esso si è ormai sopito.

Si badi bene: “riproposizione”.

Vale a dire: si vìola il diritto all’oblio quando il gestore di un’informazione, senza che sussista un interesse pubblico, la ripropone alla collettività.

Qui da parte del lettore vi è un’apprensione passiva del fatto già oggetto di cronaca in passato.

Riproporre un fatto alla collettività significa elevarlo al rango di notizia, quindi pubblicarlo, ad esempio, su un quotidiano (o un periodico) oppure inserirlo nella home page del proprio sito.

Il disegno di legge in questione impedisce, invece, l’apprensione attiva di un fatto, la sua acquisizione attraverso un’attività di ricerca da parte dell’utente sugli appositi motori della Rete.

E’ come se il legislatore imponesse a tutte le biblioteche di rendere inaccessibile gran parte del proprio materiale cartaceo, decorso un certo periodo di tempo.

Se davvero si fosse voluto tutelare il diritto all’oblio, non ci sarebbe stato alcun bisogno di creare una normativa ad hoc.

I principi dell’ordinamento già tutelano la persona contro le indebite riproposizioni di fatti passati.

Se chi ha picchiato un altro per un parcheggio vuole far sparire il proprio nome dalla cronaca locale di un sito male aggiornato, non ha che da rivolgersi al tribunale o al Garante della Privacy, che provvederà senza indugio a far rimuovere quei dati imbarazzanti, con rifusione delle spese legali, laddove non sussista più alcun interesse pubblico al loro mantenimento.

Pertanto, dire che il disegno di legge dell’onorevole Lussana vìola l’art. 21 Cost., che sancisce la libertà di espressione, è cosa scontata.

C’è di peggio.

Qui è la formazione culturale delle future generazioni ad essere messa a repentaglio.

Prevedere una normativa che obblighi sempre e comunque, decorso un certo periodo di tempo, a rimuovere dal web una notizia a prescindere dalla valutazione concreta della sussistenza di un interesse pubblico al suo mantenimento, significa privare i posteri di un fondamentale strumento di controllo delle elités del Potere, notoriamente refrattarie ad un ricambio generazionale.

Una privazione che si sostanzia nella violazione del principio di sovranità popolare, sancito all’art. 1 Cost., che vuole che i governanti siano scelti dal popolo, ma con cognizione di causa.

Non solo.

Qui è anche il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale ad essere violato.

Dice l’art. 3, comma 2°, Cost.: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Quegli ostacoli, più che rimuoverli, il disegno di legge Lussana li frappone.

Imporre automaticamente l’oblio su fatti e misfatti di indubbio interesse pubblico provocherebbe uno scollamento tra i detentori del Potere e chi conferisce loro il mandato a governare, col risultato di vanificare quella “partecipazione” di tutti i cittadini al governo del Paese, voluta dalla Costituzione e che è alla base di ogni democrazia.

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Lug 01

di Marco Travaglio
(Giornalista)

da L’Unità del 30 giugno 2009

Il Senato sta per approvare la legge bavaglio-guinzaglio per la cronaca giudiziaria e per le intercettazioni della magistratura.

L’on. Carolina Lussana (Lega Nord) prepara il bavaglio anche per Internet, vietando di pubblicare persino le condanne dopo un po’ di anni in nome del “diritto all’oblio” (l’ideale, nel paese dei senza memoria).

Il ministro Tremonti, dopo aver giurato “mai più condoni”, apparecchia l’ennesimo condono per i grandi evasori camuffato da “scudo fiscale”, che poi è un’operazione di riciclaggio di Stato: chi ha accumulato soldi sporchi all’estero (perché guadagnati con traffici di droga, armi, persone o perché sottratti al fisco) potrà farli comodamente rientrare pagando una tassa del 4-6% anzichè del 45%.

Così lo Stato farà concorrenza alle “lavanderie” criminali, che per 100 euro sporchi ne restituiscono 50-60 puliti (lo Stato, invece, ne restituirà 94-96).

A Bari non passa giorno senza che emergano nuove porcherie nella Puttanopoli di Al Tappone e dei suoi amici papponi e/o spacciatori.

Il premier, fra una escort e l’altra, partecipa a simpatiche cenette con giudici costituzionali che dovranno valutare la costituzionalità del Lodo Al Fano che gli regala l’impunità, alla presenza dello stesso Al Fano e del solito Letta.

Il governo del malaffare affida i lavori per la prima “new town” nell’Abruzzo terremotato al socio di tre soci del mafioso don Vito Ciancimino.

E nessuno dice niente.

A parte il capo dello Stato, che comprende “le ragioni dell’informazione e della politica”, ma auspica “una tregua nelle polemiche fino al G8”.

Che cos’è, uno scherzo?

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Lug 01

di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)

da Toghe Rotte del 30 giugno 2009

Dunque secondo il Presidente della Repubblica, occorre una tregua: opposizione e stampa debbono evitare di ricordare ai Capi di Governo che parteciperanno al G8 le ragioni di dissenso nei confronti dell’attuale maggioranza e del Presidente del Consiglio (l’opposizione) e il particolare stile di vita che caratterizza Berlusconi nonché eventuali informazioni sullo svolgersi dei procedimenti penali che, a vario titolo, lo riguardano o potranno riguardarlo (l’informazione).

C’è anche chi ha letto il monito del Presidente della Repubblica come un invito alla magistratura: per il momento stop ad inchieste giudiziarie che possano coinvolgere esponenti politici e, naturalmente e in particolare, il Presidente del Consiglio.

Tutto ciò a salvaguardia della dignità e del prestigio internazionale dell’Italia.

Non credo che si possa essere d’accordo: né sui contenuti né sull’opportunità.

Non viviamo per fortuna, in un mondo nel quale sia possibile nascondere fatti ed opinioni.

Tutti i Capi di Stato e l’entourage che li circonda conoscono benissimo le disavventure del nostro Paese e gli avvenimenti che, non da oggi, hanno fornito un’immagine di Berlusconi e della classe politica italiana tutt’altro che lusinghiera.

E’ anche ovvio che le televisioni e la stampa estera, che hanno una tradizione di professionalità ed indipendenza ben diversa da quella che caratterizza i nostri organi di informazione, si sono preparate per fornire ai cittadini dei loro Paesi informazioni importanti sotto il profilo politico e particolarmente gustose sotto quello del costume.

Insomma, secondo il Presidente della Repubblica, opposizione e informazione dovrebbero comportarsi come le classiche poco scrupolose massaie che, si dice, raccolgano con la scopa la spazzatura e la nascondano sotto il tappeto.

Ma non ha pensato, Napolitano, al pessimo servizio che gli organi di informazione renderebbero all’Italia se, non sia mai, il suo invito venisse accolto?

Non ha pensato che all’estero tutti conoscono benissimo le gravi vicissitudini giudiziarie di una classe politica fondata sul malaffare e il comportamento privato del Presidente del Consiglio, giudicato, in quei Paesi, incompatibile con il suo ruolo pubblico?

Non ha pensato, che non c’è modo di nascondere queste nostre disgrazie?

Non ha pensato che un atteggiamento servile ed opportunistico degli organi di informazione italiani darebbe il colpo di grazia all’immagine internazionale del nostro Paese che apparirebbe come una qualsiasi dittatura in cui non solo il potere fa quello che vuole e se ne infischia della legge ma è anche in grado di impedire che i cittadini ne siano informati?

Non ha pensato che dignità e prestigio non si acquistano con ipocrisia e servilismo ma con il coraggio di non nascondere le proprie debolezze e con l’impegno a divenire migliori?

Non ha pensato che una manifestazione di indipendenza e autonomia da parte degli organi di informazione e di quella parte della classe politica che non si riconosce nei metodi, nello stile, nei contenuti dell’attuale maggioranza potrebbe dare del nostro Paese un’immagine di vitalità, di democrazia, di libertà; e che proprio questo (forse, le ferite aperte nella rappresentazione pubblica dell’Italia sono molte e profonde) potrebbe contribuire a renderlo più credibile ed affidabile?

E non ha pensato infine che le strumentalizzazioni che i politici più incauti e spregiudicati avrebbero fatto del suo messaggio (alludo all’interpretazione della dichiarazione di Napolitano data da Gasparri, secondo cui la tregua dovrebbe essere osservata anche e soprattutto dalla magistratura) sarebbero state obbiettiva dimostrazione per il resto del mondo che ci visita e ci valuta che l’Italia è un Paese in cui la magistratura non è autonoma e indipendente e che deve soggiacere agli indirizzi della politica, sia pure espressi attraverso chi ne è al vertice e che dovrebbe rivestire un ruolo di arbitro e di garante dei fondamentali principi democratici?

Tutto ciò sui contenuti.

Ma, come ho detto, il messaggio di Napolitano deve essere criticato anche sotto il profilo dell’opportunità.

Perché una tregua dovrebbe essere concessa ad una maggioranza in difficoltà da un opposizione che, fedele al suo ruolo, lo esercitasse in maniera conforme ai principi democratici, rivelando le debolezze e le difficoltà del governo?

Perché, proprio quando queste debolezze e difficoltà potrebbero consentire all’opposizione di conseguire significativi vantaggi politici, questa dovrebbe rinunciare ad evidenziarle?

Una tregua avvantaggia sempre chi, in un dato momento, è più debole dell’avversario; e non si è mai visto un arbitro invocare una tregua che vada a vantaggio di uno solo dei due contendenti.

Per finire: ogni opinione è rispettabile e quelle del Presidente della Repubblica non solo lo sono al massimo livello ma hanno una obbiettiva autorità che è percepita da tutti i cittadini.

E’ proprio sicuro Napolitano che sia buona cosa definire le condotte riprovevoli del Presidente del Consiglio oggetto di una polemica da cui è bene (sia pure temporaneamente) astenersi piuttosto che comportamenti incompatibili con una carica pubblica di vertice e dunque argomento di irrinunciabile dibattito politico?

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Lug 01

di Monica Centofante
(Giornalista)

da Antimafiaduemila del 29 giugno 2009

Qualche tempo fa, quando il gip Maria Teresa Belmonte aveva archiviato alcune indagini sull’allora pubblico ministero Luigi de Magistris, si era gridato allo scandalo.

Perché per ragioni di opportunità quel giudice, che era nientepopodimenoche la moglie del fratello di Michele Santoro (colpevole di essersi occupato di de Magistris nel corso di alcune puntate di Annozero), avrebbe dovuto astenersi dall’incarico poiché per qualche imprecisato motivo non avrebbe potuto prendere una decisione serena e imparziale.

Giovedì e venerdì scorsi la Corte di Cassazione si è espressa su due ricorsi presentati dalla Procura di Roma contro la decisione del Tribunale del Riesame che l’8 aprile aveva ordinato di restituire l’archivio sottratto dalla stessa procura a Gioacchino Genchi, già consulente di de Magistris.

Con accuse anche fantasiose, come quella di violazione del segreto di Stato nell’acquisizione dei dati di traffico di utenze in uso a 007: reato che nel codice non esiste, quindi inventato.

Nel primo giorno di udienza la quinta sezione della Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità in radice del ricorso, il che avrebbe dovuto avere, come naturale conseguenza, quella di vedere confermato il dissequestro anche nel corso dell’udienza di venerdì.

Ma le cose sono andate diversamente.

Perché il procuratore generale si è sorprendentemente dichiarato in disaccordo con l’orientamento assunto dal suo stesso ufficio il giorno precedente e ha chiesto alla Corte di dare ragione ai pubblici ministeri di Roma Achille Toro e Nello Rossi.

Che sono quelli che avevano eseguito il sequestro, ma sono anche quelli che appaiono in atti di indagini per le quali il dottor Genchi aveva ricevuto incarichi dall’Autorità Giudiziaria.

In parole povere: anche loro parte di quell’archivio.

Nello specifico, ci aveva spiegato l’avvocato Fabio Repici, legale del consulente, vi sarebbero tra l’altro conversazioni del dottor Toro che nel “maggio 2006 concordava con altra persona, con insospettabili capacità profetiche, gli incarichi al ministero della Giustizia presso l’appena nominato ministro Mastella e presso altri ministeri, riferendo anche gli incarichi graditi da altri magistrati romani, ivi compreso il dr Nello Rossi”.

In quello stesso periodo – mentre era in corso l’indagine Why Not - Toro diventava capo di Gabinetto del Ministro Bianchi nel governo Prodi, mentre il ministro Ferrero, nello stesso governo, sceglieva per quell’incarico il dott. Franco Ippolito.

Che, guarda il destino, ritroviamo venerdì come relatore all’udienza che si è tenuta davanti alla sesta sezione penale della Cassazione.

La quale era chiamata a decidere proprio sulla parte del ricorso che riguardava i tabulati di utenze telefoniche riferite, tra gli altri, a Clemente Mastella e Romano Prodi perché entrambi indagati in Why Not (il primo ora archiviato).

Alla fine la Suprema Corte decide di confermare il dissequestro di copia dell’archivio riguardante i tabulati che si riferiscono a utenze dei servizi segreti.

Ma dà ragione alla Procura capitolina nella parte del ricorso con il quale si chiedeva il ripristino del sequestro di copia dell’archivio con riferimento ai tabulati delle utenze telefoniche di parlamentari: e quindi proprio a Romano Prodi, Clemente Mastella e altri, per i quali annulla senza rinvio, chiudendo definitivamente la questione.

Nella sicura soddisfazione di indagati ed ex indagati nonché di Achille Toro e Nello Rossi.

Quest’ultimo, tra l’altro, fino a due anni fa impiegato proprio alla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, quindi un ex-collega.

Lo scenario lascia spazio a qualche dubbio o perplessità, ma nessuno, questa volta, ha pensato di gridare allo scandalo.

Così come non era accaduto neppure quando la Procura di Roma, nonostante la decisione del Tribunale del Riesame, si era arbitrariamente e illegalmente rifiutata di restituire l’archivio al suo legittimo proprietario.

In quell’occasione l’avv. Repici si era chiesto: “Cosa assicura ai magistrati romani l’impunità davanti al Csm ed al ministro della giustizia?”.

La risposta, forse, è arrivata oggi.

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Lug 01

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Lug 01

di Peter Gomez
(Giornalista)

da L’Espresso del 25 giugno 2009

Un incontro carbonaro tra il premier, Alfano, Ghedini e due giudici della Corte Costituzionale. Per parlare di giustizia. Ma sullo sfondo c’è anche l’immunità di Berlusconi

Le auto con le scorte erano arrivate una dopo l’altra poco prima di cena.

Silenziose, con i motori al minimo, avevano imboccato una tortuosa traversa di via Cortina d’Ampezzo a Roma dove, dopo aver percorso qualche tornante, si erano infilate nella ripida discesa che portava alla piazzola di sosta di un’elegante palazzina immersa nel verde.

Era stato così che in una tiepida sera di maggio i vicini di casa del giudice della Corte costituzionale Luigi Mazzella, avevano potuto assistere al preludio di una delle più sconcertanti e politicamente imbarazzanti riunioni, organizzate dal governo Berlusconi.

Un incontro privato tra il premier e due alti magistrati della Consulta, ovvero l’organismo che tra poche settimane dovrà finalmente decidere se bocciare o meno il Lodo Alfano: la legge che rende Silvio Berlusconi improcessabile fino alla fine del suo mandato.

Del resto che quello fosse un appuntamento particolare, gli inquilini della palazzina lo avevano capito da qualche giorno.

Ilva, la moglie di Mazzella, aveva chiesto loro con anticipo di non posteggiare autovetture davanti ai garage.

“Non stupitevi se vedrete delle body-guard e se ci sarà un po’ di traffico, abbiamo ospiti importanti …”, aveva detto la signora Mazzella alle amiche.

Così, stando a quanto ‘L’espresso’ è in grado ricostruire, a casa del giudice si presentano Berlusconi, il ministro della Giustizia, Angiolino Alfano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini.

Con loro arriva anche un altro collega di Mazzella, la toga Paolo Maria Napolitano, eletto alla Consulta nel 2006, dopo essere stato capo dell’ufficio del personale del Senato, capo gabinetto di Gianfranco Fini nel secondo governo Berlusconi e consigliere di Stato.

Più fonti concordano nel riferire che uno degli argomenti al centro della riunione è quello delle riforme costituzionali in materia di giustizia.

Sul punto infatti Berlusconi e Mazzella la vedono allo stesso modo.

Non per niente il giudice padrone di casa è stato, per scelta del Cavaliere, prima avvocato generale dello Stato e poi, nel 2003, ministro della Funzione pubblica, in sostituzione di Franco Frattini, volato a Bruxelles come commissario europeo.

Infine l’elezione alla Consulta a coronamento di una carriera di successo, iniziata negli anni Ottanta, quando il giurista campano militava in un partito non certo tenero con i magistrati, come il Psi di Bettino Craxi (ma lui ricorda di aver mosso i primi passi al fianco dell’avversario di Craxi, Francesco De Martino), diventando quindi collaboratore e capo di gabinetto di vari ministri, tra cui il suo amico liberale Francesco De Lorenzo (all’epoca all’Ambiente), poi condannato e incarcerato per le mazzette incassate quando reggeva il dicastero della Sanità.

La cena dura a lungo.

E a tenere banco è il presidente del Consiglio. Berlusconi sembra un fiume in piena e ripropone, tra l’altro, ai presenti una sua vecchia ossessione: quella di riuscire finalmente a riformare la giustizia abolendo di fatto i pubblici ministeri e trasformandoli in “avvocati dell’accusa”.

L’idea, con Mazzella e Napolitano, sembra trovare un terreno particolarmente fertile.

Il giudice padrone di casa non ha mai nascosto il suo pensiero su come dovrebbero funzionare i tribunali.

Più volte Mazzella, come hanno in passato scritto i giornali, ha ipotizzato che la funzione di pm fosse svolta dall’avvocatura dello Stato.

Solo che durante l’incontro carbonaro l’alto magistrato si trova a confrontarsi con uno che, in materia, è ancora più estremista di lui: il plurimputato e pluriprescritto presidente del Consiglio.

E il risultato della discussione, a cui Vizzini, Alfano e Letta assistono in sostanziale silenzio, sta lì a dimostrarlo.

‘L’espresso’ ha infatti potuto leggere una bozza di riforma costituzionale consegnata a Palazzo Chigi un paio di giorni dopo il vertice.

Una bozza che adesso circola nei palazzi del potere ed è anche arrivata negli uffici del Senato in attesa di essere trasformata in un articolato e discussa.

Si tratta di quattro cartelle, preparate da uno dei due giudici, in cui viene anche rivisto il titolo quarto della carta fondamentale, quello che riguarda l’ordinamento della magistratura.

Nove articoli che spazzano via una volta per tutte gli ‘odiati’ pubblici ministeri che dovrebbero essere sostituiti da funzionari reclutati anche tra gli avvocati e i professori universitari.

Per questo è previsto che nasca un nuovo Consiglio superiore della magistratura (Csm) aperto solo ai giudici, presieduto sempre dal presidente della Repubblica, ma nel quale entrerà di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, escludendo invece il procuratore generale degli ermellini.

L’obiettivo è evidente.

Impedire indagini sui potenti e sulla classe politica senza il placet, almeno indiretto, dell’esecutivo.

Del resto il progetto di Berlusconi di incrementare l’influenza della politica in tutti i campi riguardanti direttamente o indirettamente la giustizia trova conferma anche in altri particolari.

Per il premier va rivisto infatti pure il modo con cui vengono scelti i giudici della Corte costituzionale aumentando il peso del voto del parlamento.

Anche la riforma della Consulta è un vecchio pallino di Mazzella.

Nei primissimi anni ‘90 il giurista, quando era capogabinetto del ministro delle Aree urbane Carmelo Conte, aveva tentato di sponsorizzare con un articolo pubblicato da ‘L’Avanti’ l’elezione a presidente della Corte dell’ex ministro della Giustizia Giuliano Vassalli e aveva lanciato l’idea di modificare la Carta per affidare direttamente al capo dello Stato il compito di sceglierne in futuro il presidente.

Allora i giudici non l’avevano presa bene.

Da una parte, il pur stimatissimo Vassali, era appena entrato a far parte della Consulta e se ne fosse diventato il numero uno per legge avrebbe ricoperto quell’incarico per nove anni.

Dall’altra una modifica dell’articolo 138 della Costituzione avrebbe finito per far aumentare di troppo il peso del presidente della Repubblica che già nomina cinque giudici.

Per questo era stato ricordato polemicamente proprio dagli alti magistrati che stabilire una continuità tra Quirinale e Consulta era pericoloso.

Perché la Corte costituzionale è l’unico giudice sia dei reati commessi dal capo dello Stato (alto tradimento e attentato alla Costituzione), sia dei conflitti che possono sorgere tra i poteri dello Stato, presidenza della Repubblica compresa. Altri tempi.

Un’altra Repubblica. E un’altra Corte costituzionale.

Oggi, negli anni dell’impero Berlusconi, un imputato che fonda buona parte del proprio futuro politico sulle decisioni della Corte, che dovrà pronunciarsi sul Lodo Alfano, può persino trovare due dei suoi componenti disposti a discutere segretamente a cena con lui delle fondamenta dello Stato. E lo fa sapendo che non gli può accadere nulla.

Al contrario di quelli dei tribunali, le toghe della Consulta, non possono ovviamente essere ricusate.

E dalla loro decisione passerà la possibilità o meno di giudicare il premier nei processi presenti e futuri.

A partire dal caso Mills e dal procedimento per i fondi neri Mediaset.

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Giu 29

di Marco Travaglio
(Giornalista)

da L’Espresso del 2 luglio 2009

Da quando, in via del tutto ipotetica, il suo on. avv. Niccolò Ghedini l’ha definito “utilizzatore finale” di prostitute a sua insaputa, Silvio Berlusconi si staglia come il politico più ingenuo o più sfortunato della storia dell’umanità.

Dal 1974 al 1976 ospita nella villa di Arcore un noto mafioso, Vittorio Mangano, intimo del suo segretario Marcello Dell’Utri e già raggiunto da una dozzina fra denunce e arresti, ma lo scambia per uno stalliere galantuomo: anche quando glielo arrestano due volte in casa.

Dal 1978 (almeno) al 1981 è iscritto alla loggia deviata P2, convinto che si tratti di una pia confraternita.

Dal 1975 al 1983 le finanziarie Fininvest ricevono l’equivalente di 300 milioni, in parte in contanti, da un misterioso donatore, ignoto anche al proprietario: intatti, dinanzi ai giudici antimafia venuti a Palazzo Chigi per chiedergli chi gli ha dato quei soldi, si avvale della facoltà di non rispondere.

Negli anni ‘80 l’avvocato David Mills crea per il suo gruppo ben 64 società offshore nei paradisi fiscali, ma lui non sospetta nulla, anzi non sa nemmeno cosa sia la capofila All Iberian.

Questa accumula all’estero una montagna di fondi neri che finanziano, fra gli altri, Beffino Craxi (23 miliardi di lire) e Cesare Previti (una ventina).

Previti, avvocato di Berlusconi, ne gira una parte ai giudici romani Vittorio Metta (nel 1990) e Renato Squillante (nel 1991), ma di nascosto al Cavaliere.

Il quale però s’intasca il gruppo Mondadori grazie a una sentenza di Metta, corrotto da Previti con soldi Fininvest.

Nei primi anni ‘90 il capo dei servizi fiscali del gruppo, Salvatore Sciascia, paga almeno tre tangenti alla Guardia di finanza.

E nel 1994, quando la cosa viene fuori, il consulente legale Massimo Berruti tenta di depistare le indagini dopo un incontro a Palazzo Chigi col principale.

Ma questi non si accorge di nulla («Giuro sui miei figli»).

Nemmeno quando Sciascia e Berruti vengono condannati, tant’è che se li porta in Parlamento.

Nel 1997-98 Mills, testimone nei processi Guardia di Finanza e All Iberian, non dice tutto quel che sa e lo «salva da un mare di guai» (lo confesserà al commercialista).

Poi riceve 600 mila dollari dal gruppo di «Mr. B». E Mr. B sempre ignaro di tutto (rigiura sui suoi figli).

Di recente si scopre che il Nostro, nell’ottobre scorso, prese a telefonare a Noemi, una minorenne di Portici, proprio mentre il suo governo varava una legge per stroncare la piaga delle molestie telefoniche (“stalking”).

Ma lui scopri che era minorenne solo quando fu invitato al suo diciottesimo compleanno.

Ora salta fuori che Patrizia D’Addario, che trascorse con lui una notte a Palazzo Grazioli, è una nota “escort” barese, pagata da un amico dei premier (“l’utilizzatore iniziale”?).

Ma lui non ne sapeva nulla, tant’è che in quel mentre il suo governo varava una legge per arrestare prostitute e clienti.

É sempre l’ultimo a sapere.

Può un uomo così ingenuo, o sfortunato, o poco perspicace, fare il presidente del Consiglio?

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Giu 17

di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)

da TogheRotte

I discorsi ufficiali costituiscono sempre un problema: non si capisce mai bene cosa vogliano dire davvero. Restiamo tutti lì a pensare: ma con chi ce l’ha?

Così mi è successo con l’ultimo discorso del Presidente della Repubblica, quello pronunciato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura.

E mi sono chiesto: ma se esprimo, nel modo più garbato e civile, le mie perplessità; e poi mi dicono che non ho capito niente e che Napolitano voleva dire cose diverse da quelle che ho capito io; che figura ci faccio?

Poi ho pensato che qualcuno doveva pur sacrificarsi perché le parole del Presidente della Repubblica sono importanti e, se sono state dirette contro le persone e le istituzioni sbagliate, allora, sempre nel modo più garbato e civile, la cosa va rilevata.

E se invece sono state dirette contro quelle giuste, allora bisogna compiacersene.

Dunque, ha detto Napolitano che la giustizia non funziona; che i cittadini si sono stufati di questo disservizio e che hanno perso fiducia nella magistratura; che la colpa di ciò sta nell’incapacità della classe politica di intervenire con risorse economiche e provvedimenti legislativi adeguati. Riassunto, questo, sicuramente rozzo ma fedele.

Per quanto mi riguarda, non posso che convenire con questa diagnosi disperata.

Tanto più disperata perché sono propenso a ritenere che una classe politica che ha approvato il lodo Alfano, la riforma (l’abolizione) delle intercettazioni telefoniche e il bavaglio all’informazione; e che si appresta a sottrarre al Pubblico Ministero la disponibilità della Polizia Giudiziaria e la possibilità di iniziare autonomamente un’indagine; non desisterà né da tal genere di iniziative legislative (ma ormai il progetto complessivo è praticamente realizzato) né dall’affamare l’amministrazione giudiziaria, lasciandola nel coma in cui versa attualmente.

Poi però Napolitano ha detto che anche la magistratura ha le sue colpe: prima di tutto sul piano dell’efficienza del processo; poi per via di “tensioni e opacità sul piano dei complessivi equilibri istituzionali”; e poi per le “tensioni ricorrenti” al suo interno.

Diciamo che ha ragione nella misura di 1 su 3; è vero che la magistratura ha forti problemi con un Consiglio Superiore dominato dalle correnti, con un Associazione Nazionale Magistrati (il sindacato dei giudici) a sua volta dominata (in realtà costituita solo) dalle correnti, con una gestione della carriera dei magistrati troppo spesso inquinata da criteri clientelari e fatalmente destinata ad annullamenti (e pesanti critiche) ad opera del TAR.

Ma che l’inefficienza del processo e gli scontri con la politica siano addebitabili ai giudici, questo proprio no.

Napolitano non può ignorare che il nostro codice di procedura penale, malamente scopiazzato da quello statunitense e reso sempre più inefficiente da interventi incompetenti e improvvisati, non garantisce gli imputati (i cittadini poveri sono stritolati e i ricchi possono impunemente abusare dei loro diritti); e garantisce invece una durata infinita del processo.

Napolitano non può ignorare che i giudici italiani sono pochi (anche se non pochissimi) e soprattutto malamente distribuiti in una miriade di inutili e costosi piccoli uffici giudiziari che dilapidano le scarse risorse dell’amministrazione della giustizia.

Napolitano non può ignorare che il personale amministrativo (cancellieri, segretari, ufficiali giudiziari, commessi etc) è sottodimensionato nella misura di quasi il 40% di un organico che già sarebbe insufficiente se completo. E che la nostra ineffabile classe politica ha risolto il problema riducendo per legge questo organico alla misura attuale, con il che ha potuto affermare che esso è completo al 100%!

Napolitano non può ignorare che, per consentire un orario di lavoro che garantisca ai giudici l’indispensabile collaborazione del personale ausiliario, bisognerebbe pagare imponenti quantità di straordinari (sempre di contratto di pubblico impiego si tratta); e che non solo i pochi straordinari fatti non vengono pagati se non con enormi ritardi; ma è stato emanato un vero e proprio divieto di ricorrervi. Sicché, alle 14,30 di ogni giorno, tutti a casa.

Come possa il Presidente della Repubblica, certamente non ignaro del peso specifico delle sue esternazioni, affermare che “la magistratura non può non interrogarsi su sue corresponsabilità dinanzi al prodursi o all’aggravarsi delle insufficienze del sistema giustizia” proprio non si capisce.

Quanto alle “tensioni e opacità sul piano dei complessivi equilibri istituzionali”, Napolitano resta coerente.

Il suo intervento ai tempi dell’indagine sui magistrati di Catanzaro fu rivelatore di una precisa scelta di campo: di “guerra tra procure” si trattava e non di un’indagine che la Procura di Salerno doveva (doveva) aprire a seguito di una denuncia di numerosi e gravi reati commessi da quei magistrati.

E che ancora oggi, dopo il riconoscimento giurisdizionale della legittimità di quella indagine e dei provvedimenti adottati dai magistrati di Salerno, nessuno (e nemmeno il Presidente della Repubblica) abbia sentito la necessità di ristabilire la verità, attribuendo alle due Procure coinvolte nella presunta “guerra” il ruolo che loro competeva (Pubblici Ministeri che indagano su gravi reati attribuiti ad indagati, per caso anch’essi Pubblici Ministeri), non è cosa che lascia tranquilli proprio sul piano “dei complessivi equilibri istituzionali”.

Di nuovo Napolitano non può ignorare che la magistratura italiana è costantemente aggredita da quegli stessi uomini politici che, oggetto di indagine per gravi reati, si ribellano al controllo di legalità doverosamente esercitato nei loro confronti come nei confronti di qualsiasi altro cittadino.

E nemmeno può ignorare che questi indagati ed imputati eccellenti godono della chiassosa e spregiudicata solidarietà di tutta (o quasi) la classe politica italiana. Proprio come avvenne, per restare in tema, quando l’ex Ministro della Giustizia Mastella trasformò la sua “Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia nel Paese” in una autocertificazione di innocenza, ricevendone un plauso generale.

E’ molto grave che il Presidente della Repubblica, di fronte ad una classe politica che, sistematicamente, tenta di garantire l’impunità a se stessa e ai suoi sostenitori mediante la delegittimazione della magistratura, non stigmatizzi esplicitamente questo progetto eversivo e pericolosissimo per l’ordinamento democratico; ma tenti di ridurre il problema, di nuovo, ad una “guerra” tra poteri istituzionali, dove politica e magistratura vengono messe sullo stesso piano, dove i magistrati vengono ritenuti capaci di commettere quelle stesse illegalità che essi tentano di accertare e reprimere in un contesto sempre più difficile e pericoloso, per loro come per il Paese.

Ecco, mi permetto di dire che il Presidente della Repubblica non ha bisogno di esibire imparzialità; che attribuire torti e ragioni non necessita di bacchettate a tutti i contendenti; che un giudice (ma si, restiamo in tema), per dimostrare quanto è “terzo e imparziale”, non ha bisogno di condannare un imputato solo per metà dei reati che il pubblico ministero gli ha contestato e di assolverlo per l’altra metà, anche se di quest’altra metà egli è colpevole.

Il primo Magistrato della Repubblica deve, proprio come l’ultimo dei Giudici o dei Sostituti Procuratori, non solo “essere” ma “apparire” imparziale.

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Giu 17

di Marco Travaglio
(Giornalista)

da L’Unità dell’11 giugno 2009

Mentre il presidente del Consiglio definisce «grumi eversivi» e «nemici politici» i giudici che han condannato il suo amico David Mills per essere stato corrotto da lui, impunito e impunibile per Lodo ricevuto; mentre racconta che suo padre, grande educatore, «mi diceva sempre: se vuoi far del male al prossimo devi fare il delinquente, o il pm, o il giornalista»; mentre impone alle Camere di abolire, senza discutere, le intercettazioni e la cronaca giudiziaria; mentre il procuratore di Napoli sottrae al pm titolare, avoca a sé e stralcia le indagini sul sottosegretario Bertolaso per la truffa dei rifiuti «per non intralciare l’azione del governo»; mentre il procuratore di Verona che indaga sui nazisti viene pestato in strada dai nazisti;

mentre partiti mandano al Parlamento europeo 4 pregiudicati e una decina di indagati, anche per mafia; mentre la Procura di Roma si arrampica sugli specchi per far archiviare il caso Berlusconi-Saccà e sequestrare per «violazione della privacy» le foto che ritraggono il premier con nani e ballerine aviotrasportati su aerei di Stato; mentre non si trova quasi più nessun pm che indaghi sui potenti o protesti contro le leggi che lo disarmano; mentre l’Anm non osa neanche pronunciare la parola «sciopero» e il Csm si dedica a cacciare anziché a difendere le poche toghe scomode superstiti; ecco, mentre accade tutto ciò, il capo dello Stato va al Csm e denuncia il «comportamento impropriamente protagonistico» di certi magistrati e gli «elementi di disordine e tensione che purtroppo si sono clamorosamente manifestati in talune procure».

Magari.

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Giu 15

di Nicola Saracino
(Magistrato)

E’ nelle librerie da qualche giorno il “saggio” dal titolo “Magistrati l’ultracasta” scritto da Stefano Livadiotti, giornalista in forza a L’Espresso, 246 pagine, editore Bompiani, prezzo di copertina 17 euro.

Nei toni somiglia alle invettive che quotidianamente da molti anni raggiungono la magistratura, usata ormai da certa stampa e dalla politica come il pugile percuote il sacco: colpisci duro tanto lui non risponde.

A zittire i magistrati è intervenuto persino il Capo dello Stato, nel suo ultimo discorso nella veste di Presidente del C.S.M..

Un concorso facile.

La selezione dei magistrati avviene con un concorso pubblico nazionale riservato ai laureati in giurisprudenza, muniti di ulteriori requisiti per l’acquisizione dei quali servono almeno altri due anni, dopo i cinque del corso universitario. Vi partecipano in massa i laureati di tutta l’Italia, di ogni provenienza. Consiste nel superamento di tre diverse prove scritte (caratterizzate dall’anonimato) e di una prova orale vertente praticamente su tutto il corso di laurea. Dietro all’ultimo dei vincitori vi sono migliaia di esclusi.
Chi ha un’idea migliore per selezionare i magistrati si faccia avanti.

Una categoria di impuniti.

La tecnica adottata da Livadiotti non si segnala per arguzia. L’autore, infatti, scorre alcune vicende disciplinari, circa una decina, relative a fatti che partono dagli anni settanta.
Bene: i magistrati ordinari sono più di diecimila e se in quarant’anni di attività tutto quello che può loro rimproverarsi sono quegli episodi avremmo da rallegrarcene.
Del resto è un po’ come se, nel giudicare la categoria dei giornalisti esaminassimo solo i casi di coloro che nascondono i fatti ai loro lettori, vendendosi a questo o a quel padrone; o come se, nel valutare la classe degli ingegneri, si prendessero ad esempio solo quelli che hanno fatto cadere ponti e palazzi; o ancora, se nel catalogare i professori si additassero quei pochi pedofili che la cronaca ha smascherato; la sanità italiana sarebbe, di questo passo, rappresentata solo dalle morti dei pazienti e non dalle loro guarigioni ; le forze dell’ordine dagli isolati collusi con la delinquenza anziché dai loro martiri; gli avvocati solo dagli azzeccagarbugli e così via.
La realtà è diversa. La Sezione Disciplinare del CSM è uno dei giudici disciplinari più severi che esistano (con circa il 30% di condanne), spesso troppo severo, proprio perché condizionato dall’esigenza “politica” di assecondare l’empito giustizialista anti-magistrato.

Eccoli i fannulloni.

Purtroppo il gossip è ben presto divenuto il metro dell’agire giornalistico, il massimo che oggi sembra in grado di offrire chi, invece, lo spaccia per “inchiesta”.
Il messaggio che se ne ricava non è nuovo, ma perentorio e senza appello: i magistrati guadagnano troppo e lavorano poco. I dati, sgangherati, che sorreggono la demagogica affermazione si possono leggere, ad esempio, a pagina 40.
Nell’assumere a pretesto una lontana decisione disciplinare che dirimeva in un caso concreto la questione relativa a quanto lavoro potesse pretendersi dal magistrato (dato che la sua attività non è assoggettata ad un orario di ufficio predeterminabile) il relatore aveva ipotizzato un monte ore annuo di 1560. Ebbene il matematico Livadiotti che cosa fa? Lo divide per 365, quanti sono i giorni dell’anno,ricavandone lo strabiliante risultato secondo cui i magistrati lavorano mediamente 4 ore al giorno. Peccato che se i giorni sono 365, le settimane sono 52, proprio come le domeniche; senza contare che essendo stata abolita la schiavitù, devono sottrarsi anche i 30 giorni di ferie (gli ulteriori 15 giorni sono solo nominalmente definite ferie, ma servono a smaltire l’arretrato, cioè a scrivere i provvedimenti incamerati nelle ultime settimane di effettivo servizio e vanno considerati a tutti gli effetti giorni di lavoro). Il conto della serva è dunque smentito: dividendo quel monte ore (la cui esattezza nessuno potrà mai verificare sul campo, può aggiungersi essendo onesti intellettualmente) per il giusto quoziente si ottiene il risultato medio di circa 6 ore giornaliere di lavoro. Esattamente corrispondente alle 36 ore settimanali richieste a qualsiasi altra categoria.

I ritardatari.

Se l’inaugurazione dell’anno giudiziario è avvenuta il 23 gennaio 2009 mentre i francesi l’hanno fatta prima, lo si deve al ritardo col quale il Ministro ha presentato al parlamento la sua relazione sulla giustizia (art. 86 dell’ordinamento giudiziario). Cosa lasci supporre che i tribunali fossero chiusi prima di quella data resta un autentico mistero non rivelato da Livadiotti: è semplicemente una balla, e si sa, alle balle non è possibile applicare il braccialetto elettronico, ahinoi, esse girano liberamente e nessuno le ferma più. Non era, dunque, un magistrato quello che Livadiotti ha visto sciare nelle settimane precedenti al 23 gennaio 2009. Se li ha visti c’è, comunque, la prova che lui era in montagna ed il libro lo ha scritto ad alta quota!

I paperoni.

Guadagniamo troppo. Per fare due calcoli ed assumere a riferimento “prestazioni” paragonabili ho già detto che bastano due o tre parcelle in favore degli avvocati che difendono parti ammesse al patrocino a spese dello Stato a coprire interamente lo stipendio di un magistrato. Un giudice civile definisce in media ogni mese non meno di 30 processi, con sentenze ed altri provvedimenti.
Lo stipendio del magistrato è dominato dal principio della onnicomprensività, vale a dire che vi è uno “sconto” forfettario per chi paga, e cioè per lo Stato, discendente dal fatto che per i magistrati, a differenza di qualunque altra categoria di lavoratori dipendenti, non è previsto alcun compenso per lo “straordinario” o per la “reperibilità” e se si ammalano viene loro decurtata notevolmente la retribuzione.
Le pantagrueliche entrate extra alle quali viene fatto riferimento sono semplicemente risibili, dato che i pochi incarichi non giudiziari interessano un’esigua minoranza di magistrati (circa il 10%) e riguardano per lo più l’insegnamento per poche ore all’anno, come ognuno potrà verificare sul sito http://www.csm.it/ dove sono pubblicizzati i nomi dei magistrati con compensi da “paperoni” (in genere ben al di sotto dei mille euro all’anno).

Le “promozioni” immeritate.

Un ulteriore aspetto che fa inalberare Livadiotti è che lo stipendio cresce, nel tempo, anche se il magistrato, nel tempo, continua a fare … il magistrato! Ebbene, il responsabile di questo “scempio” Livadiotti poteva anche individuarlo, sol che avesse indagato un po’ più a fondo. Fu il Costituente, infatti, ad imporre che i magistrati si distinguano, tra loro, solo per le funzioni svolte. Questo perché un magistrato troppo ambizioso è anche incline al compromesso se all’agognato grado sia eventualmente collegato un aumento dello stipendio; così l’art. 107 Cost. ha cautamente sollevato il magistrato dal peso eccessivo del carrierismo, contrastante con la serenità che deve distinguerne il lavoro, ponendolo al riparo dall’esigenza di assecondare i voleri di questo o di quello, si dà rendere plausibile anche la prospettiva di rimanere giudice di un tribunale di provincia (ma a Livadiotti la provincia italiana, così bella e popolata da gente meravigliosa, fa poi così schifo? Forse che i provinciali non meritano buoni giudici? Boh …).
Proprio perché i magistrati si distinguono solo per la diversità delle funzioni svolte quelle che Livadiotti chiama “promozioni” sono, in realtà, semplici verifiche della professionalità che si succedono al ritmo di quattro anni: ogni magistrato è sottoposto ad uno screening sulla quantità e qualità del suo lavoro, i suoi provvedimenti vengono esaminati “a campione”, cioè a caso, e se non ha demeritato supera la verifica. La progressione economica collegata all’acquisizione di maggiore esperienza professionale è nella natura delle cose; un professionista con maggiore esperienza solitamente guadagna molto di più di uno alle prime armi. Lo stesso Livadiotti omette di dirci quanto lui guadagnasse dieci anni fa e quanto guadagna oggi (libro a parte, da me acquistato “in promozione” a 14 euro).

Il bilancio della giustizia e la geografia giudiziaria.

L’autore ricorda che la maggior parte dei fondi stanziati per il funzionamento della giustizia sono impiegati nel pagamento degli stipendi e delle spese del patrocinio a spese dello Stato, lasciando al lettore l’idea della netta preponderanza della prima sulla seconda voce. Personalmente liquido mensilmente tre o quattro parcelle agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato per un importo non inferiore a quello dello stipendio di un uditore giudiziario.
Per carità, la difesa dei non abbienti è sacra, ma Livadiotti omette di dire che nel nostro paese l’evasione fiscale è talmente diffusa che l’evasore, oltre a non contribuire secondo le proprie capacità al bene comune, vampirizza le risorse pubbliche ed è quindi sensato supporre che a fruire di quel costoso beneficio sia molto spesso chi non ne avrebbe titolo, a scapito delle famiglie realmente in difficoltà e delle scarse risorse destinate al funzionamento degli uffici giudiziari.
Che la geografia giudiziaria italiana sia assolutamente arcaica, e quindi inefficiente, è cosa risaputa alla classe politica, l’unica che può intervenire, con legge, per ridisegnarla; da tempo i magistrati segnalano che la dimensione minima di un ufficio giudiziario non dovrebbe essere inferiore a 20 magistrati ma, si sa, sopprimere un tribunale fa guadagnare denaro ma perdere troppi voti. Ed i voti servono ai politici, non ai magistrati (almeno per ora!).

I giudici che giudicano i giudici.

Livadiotti, visto che mi conosci così bene e ti sei preso una bella confidenza verso di me ed i miei colleghi, mi sento autorizzato a darti del tu. E quindi mi permetti una domandina? Ma se io fossi talmente arrabbiato per tutte le inesattezze che hai scritto su di me e volessi deferirti alla “disciplinare” tu da chi saresti giudicato? Forse dai veterinari?
Guarda che in ogni settore i giudici disciplinari sono espressione della stessa categoria professionale del giudicabile; e questo perché le regole deontologiche e quelle tecniche di ogni professione devono essere amministrate dall’ordine di appartenenza. Perché non hai paragonato le statistiche con quelle della tua categoria? Credo che più d’un cittadino sia piuttosto deluso per come funziona l’informazione in questo paese, non meno di quanto si lamenti per la giustizia, per la sanità o per l’istruzione (per non parlare di banche ed assicurazioni).

Le degenerazioni correntizie.

Nessuno è perfetto. Anche noi abbiamo i vostri difetti.
Le famigerate “correnti” sono delle associazioni private esterne ed autonome rispetto all’ANM (che raccoglie circa il 90% dei magistrati italiani), con propri statuti ed organi gestionali, alle quali sono iscritti una minoranza di colleghi; esse, tuttavia, riescono ad assumere la gestione dell’ANM ed anche a determinare l’elezione dei loro aderenti al CSM.
L’esasperante importanza assunta dall’appartenenza di un magistrato a questa o a quella corrente nell’attribuzione dei più diversi incarichi (dai posti direttivi a quelli presso i ministeri, dove troppi magistrati sono distolti dai loro compiti) è oggi al centro dell’attenzione critica dell’opinione pubblica ed anche di parte della magistratura e sembra di poter cogliere qualche possibilità di auto correggere la rotta.
La cosa disdicevole è che il magistrato privo di “targa” è sostanzialmente tagliato fuori da ogni possibilità di “carriera” e, come dice Livadiotti con disprezzo, magari resta a vita a fare il giudice nel fatidico tribunale … di provincia!
Non è un mistero che Livadiotti abbia tratto ispirazione anche dagli scritti di Felice Lima pubblicati in questo blog per stigmatizzare questa pratica. Essa è oggettivamente riscontrabile giacché i dirigenti (i presidenti di tribunale ed i procuratori della Repubblica) quando non sono designati all’unanimità, riportano maggioranze “riconoscibili”, nel senso che essi sono votati da tutti i consiglieri di questa o quella corrente. In sostanza scelte di carattere tecnico si prestano ad essere intese come frutto di precostituita diffidenza verso chi non veste, nell’occasione, la giusta casacca.
Il fenomeno attenta gravemente alla credibilità del sistema tanto da aver allarmato il capo dello Stato (che del CSM è presidente) ed il problema si è acuito con l’aumento della discrezionalità conferita al CSM, non più vincolato dal criterio dell’anzianità nella scelta dei dirigenti e quindi del tutto libero di preferire un giovincello ad un magistrato di esperienza, con motivazioni sempre più spesso vagliate negativamente dal giudice amministrativo.

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Giu 15

di Antonio Padellaro e
Marco Travaglio

(Giornalisti)

da Voglioscendere

E’ il momento di tornare a farci sentire, le raccolte di firme non bastano più.

Con la controriforma delle intercettazioni e della cronaca giudiziaria, il regime punta a salvare i delinquenti e a privare i cittadini della necessaria informazione: vuole espropriarci di quel diritto che Luigi Einaudi definiva “conoscere per deliberare”.

Per questo il Fatto Quotidiano ha deciso di esordire in pubblico, prim’ancora di uscire nelle edicole, organizzando subito una notte bianca “No Bavaglio”. Perché la ragione sociale del nostro giornale è proprio questa: informare.

Ci troveremo tutti insieme la sera di mercoledì 8 luglio a Roma (il luogo lo stiamo scegliendo, per non lasciare fuori nessuno), per incontrarci e dire no alla legge eversiva e golpista del Signor P2 che mira a disarmare la magistratura e a imbavagliare la libera stampa.

Inviteremo sul palco giornalisti, scrittori e artisti per un grande happening di protesta, di satira, di testimonianza, ma soprattutto di informazione.

Spiegheremo la controriforma nel dettaglio, leggeremo e faremo ascoltare in originale le intercettazioni e le carte giudiziarie, anche inedite, dei grandi scandali politico-finanziari che il regime vuole nascondere ai cittadini.

I partiti e i politici di opposizione che vorranno aderire e partecipare tra il pubblico saranno i benvenuti.

Tenetevi liberi, invitate gli amici e restate in contatto con i nostri blog: ogni giorno vi aggiorneremo sugli sviluppi dell’iniziativa.
Più siamo, più il bavaglio si allontana.

Antonio Padellaro e Marco Travaglio

__________

(Vignetta di Natangelo)

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Giu 13

da Micromegaonline

Pubblichiamo il testo della prefazione al volume di Gianni Barbacetto “Se telefonando. Le intercettazioni che non leggerete mai più”, pubblicato da Melampo Editore.

di Roberto Scarpinato
(Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo)

Le vicende emerse dalle intercettazioni in tanti processi hanno messo a nudo una inquietante trasversalità nella gestione di affari poco puliti.

Credo che non sia un caso che le intercettazioni siano diventate un punto di attacco fondamentale da parte del mondo politico.

Ormai si è costruito un sistema di omertà blindato.

Testimoni non se ne trovano più, le poche persone che hanno osato raccontare alla magistratura i misfatti dei potenti hanno dovuto subire una via crucis che non ha risparmiato neanche i loro affetti più personali.

Collaboratori di rango sono venuti meno, restano collaboratori che raccontano episodi di criminalità da strada.

Magistrati che osano indagare sui potenti sono sottoposti a procedimenti disciplinari e trasferiti di ufficio con procedure discutibili.

Oggi l’unico momento di visibilità del modo in cui viene realmente esercitato il potere sono rimaste le intercettazioni; solo le macchine (le microspie) ci consentono di ascoltare in diretta la vera e autentica voce del potere.

Le intercettazioni sono rimaste l’ultimo tallone di Achille di un potere che nel tempo ha sempre più circondato di segreto il proprio operato, perché l’opposizione è venuta meno al proprio compito, il giornalismo indipendente è emarginato e non ha più spazi nella televisione, la magistratura rischia di divenire sempre più addomesticata.

Ed ecco perché la riforma delle intercettazioni deve passare, perché da quel momento in poi non sarà più possibile sapere quello che succede in questo Paese dietro le quinte: in quel fuori-scena dove, come la lezione della Storia ha dimostrato, si mettono a punto accordi segreti e inconfessabili, che riducono la politica visibile a una “messa in scena” per cittadini ignari, trattati come eterni minorenni ai quali celare la realtà della macchina del potere.

La magistratura sarà privata di strumenti di indagine fondamentali e il vecchio tormentone sulle toghe rosse non ci sarà più, perché non ci saranno né toghe rosse, né toghe nere, né toghe di centro.

Io e i miei colleghi assistiamo sgomenti a quello che sta accadendo, perché ci siamo battuti in questi anni con tutte le nostre forze per arginare l’avanzare della criminalità mafiosa e della criminalità del potere, e renderci conto che si stanno facendo saltare gli ultimi anticorpi, che ci stanno disarmando, che si rischia di consegnare il Paese alla criminalità è qualcosa che ci lascia interdetti e ci fa interrogare sul senso del sacrificio di quelli che prima di noi hanno perduto la propria vita per difendere la tenuta democratica del Paese.

Vi confesso che da qualche tempo ho difficoltà a partecipare, il 23 maggio e il 19 luglio, alle cerimonie per l’anniversario della strage di Capaci e di via D’Amelio, perché quando vedo tra le prime fila a rappresentare lo Stato taluni personaggi sotto processo o condannati per mafia o per corruzione, io non mi sento di poter stare in quella stessa chiesa, non mi sento di poter stare in quello stesso palazzo.

E mi chiedo: ma come potranno i nostri ragazzi credere in uno Stato che si presenta con queste facce?

Allora altro che toghe rosse. Io credo che se questa partita delle intercettazioni sarà perduta non avremo soltanto una pessima riforma processuale, ma avremo uno squilibrio dei poteri in Italia.

È strano che una riforma processuale possa acquisire uno spessore di carattere costituzionale, ma ciò avviene perché siamo in una situazione di patologia della democrazia.

In una situazione fisiologica esistono tutta una serie di anticorpi che consentono di controbilanciare gli abusi del potere: c’è un’opposizione parlamentare, c’è un giornalismo libero e indipendente, c’è una separazione dei poteri.

Io credo che in un Paese come questo, in cui tutti gli anticorpi sono stati disinnescati e dove soltanto le macchine, le microspie svolgono una funzione di opposizione e di visibilità democratica, quando anche le macchine saranno messe a tacere, il Paese sarà messo a tacere.

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Giu 13

Vignetta di Bandanas

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Giu 13

di Peter Gomez
(Giornalista)

da Voglioscendere

I piduisti amici del boss mafioso Vittorio Mangano e di altri noti criminali ce l’hanno fatta.

Tra ieri e oggi, nel silenzio complice di buona parte della stampa italiana, è stata abolita la libertà di parola.

D’ora in poi, salvo ripensamenti del Senato, sarà impossibile raccontare sulla base di atti giudiziari i fatti e i misfatti delle classi dirigenti.

Chi lo farà rischierà di finire in prigione da 6 mesi a tre anni, di essere sospeso dall’ordine dei giornalisti e, soprattutto, dal suo giornale, visto che gli editori andranno incontro a multe salatissime, fino a un massimo di 465.000 euro.

Il plurimputato e pluriprescritto Silvio Berlusconi per raggiungere il risultato è stato costretto a ricorrere al voto di fiducia.

Le nuove norme contenute nel disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche sono infatti talmente indecenti da risultare indigeste persino a un pezzo importante della sua maggioranza.

Da una parte, s’interviene sul diritto-dovere d’informare con disposizioni grossolane e illiberali stabilendo, per esempio, che le lettere di rettifica vadano pubblicate integralmente (anche dai blog) senza possibilità di replica.

Insomma, se un domani Tizio scriverà a un giornale per negare di essere stato arrestato, la sua missiva dovrà finire in pagina, in ogni caso e senza commenti, pur se inviata dal carcere di San Vittore.

Dall’altra, per la gioia di delinquenti di ogni risma e colore, si rendono di fatto impossibili le intercettazioni.

Gli ascolti saranno infatti autorizzati, con una procedura farraginosa e lentissima, solo in presenza di «evidenti indizi di colpevolezza».

Cioè quando ormai si è sicuri che l’intercettato è colpevole.

E in ogni caso non potranno durare più di due mesi.

Inoltre le microspie potranno essere piazzate solo nei luoghi in cui si è certi che vengano commessi dei reati: detto in altre parole, è finita l’epoca in cui le cimici nascoste nelle auto e nei salotti dei mafiosi ci raccontavano i rapporti tra Cosa Nostra e la politica.

Che Berlusconi e un parlamento formato da nominati e non da eletti dal popolo, in cui sono presenti 19 pregiudicati e una novantina tra indagati e miracolati dalla prescrizione e dall’amnistia, approvi sia pure tra qualche mal di pancia leggi del genere non sorprende.

A sorprendere sono invece le reazioni (fin qui pressoché assenti) di quasi tutti i direttori dei quotidiani e dei comitati di redazione dei telegiornali (dai direttori dei tg, infatti, non ci si può aspettare più nulla).

Quello che sta accadendo in parlamento dovrebbe essere la prima notizia del giorno.

E invece a tenere banco è la visita di Gheddafi e le polemiche intorno alla sua figura di dittatore.

Così a furia di parlare di Libia nessuno si accorge di come il vero suk sia ormai qui, a Roma, tra Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi.

E di come, tra poco, nessuno potrà più raccontarlo.

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La vignetta è di Bandanas

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Giu 13

di Marco Imperato
(Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna)

Gentile Presidente del Consiglio,

Lei ha detto in più occasioni pubbliche, seppure con il tono goliardico di una boutade, che ritiene che fare il pubblico ministero (pm, i magistrati requirenti) consista nel fare del male.

L’astio e la sfiducia che rivolge a questa specifica parte della magistratura (salvo attaccare anche i giudici che non la ritengono estraneo ai fatti che le vengono contestati …) mi fa pensare che la battuta sia sintomatica di un pensiero radicato realmente in Lei e che la sua posizione e popolarità diffonde o quanto meno insinua anche nell’opinione pubblica.

Questa sensazione mi viene confermata anche dal fatto che lei sempre più spesso si riferisce a questa parte della magistratura come gli “avvocati dell’accusa”, rivelando così il suo punto di vista: il ruolo dei pm è quello di indagare, sono dei poliziotti con la toga il cui scopo è trovare i colpevoli e il cui unico successo è la condanna dell’imputato.

In altre parole, un duro giustiziere che distribuisce male a chi lo commette, ma che nel fare ciò incappa anche in errori e così passa sopra anche la pelle e la vita di sfortunati innocenti che diventerebbero le vere vittime del processo.

No, signor Presidente. Per fortuna non è così.

Non è così per il sottoscritto, che sognava da quando aveva 14anni di fare questo lavoro proiettando i sogni e gli ideali di un giovanissimo ingenuo.

Non è così per la grande maggioranza dei colleghi che incontro e conosco in giro per l’Italia.

Ma soprattutto non è così per la Costituzione.

Non sono pagato, come lei ha lasciato intendere, per torturare psicologicamente i poveri imputati che trascino fino in Cassazione.

Il mio lavoro è innanzitutto quello di cercare la verità (con la “v” minuscola, per carità).

Per questo ho deciso di non fare la professione bellissima e affascinante dell’avvocato: perchè mi volevo e mi voglio sentire sempre libero di poter cercare solo la verità (e vado fiero del fatto di chiedere l’assoluzione al termine di un processo che ho istruito se quello mi pare l’esito corretto).

Non mi interessa la pressione dell’opinione pubblica che vuole un capro espiatorio, non mi devo preoccupare della necessità di portare a termine delle operazioni da parte delle forze di polizia: il successo del mio lavoro è rappresentato solo dal raggiungimento della verità processuale, dalla ricostruzione in tempi ragionevoli e con il rispetto delle norme di quanto è successo, così che la vittima trovi risposta alla sua istanza di giustizia e di difesa e che l’indagato debba rispondere solo di ciò che ha colpevolmente commesso, avendo tutte le opportunità che la legge italiana garantisce per difendersi e spiegare la propria versione dei fatti.

Spesso è davvero difficile prendere delle scelte e sebbene le decisioni finali appartengano solo ai giudici, io stesso, sentendomi magistrato prima ancora che pm, cerco di assumermi il peso della decisione facendo così richieste oggettive e solide, e non ispirate solo da una logica accusatoria (cosa che dall’altra parte dell’aula di udienza il difensore non si potrebbe permettere di fare specularmente, dovendo innanzitutto difendere al meglio gli interessi e la posizione del proprio assistito).

Il giorno in cui ho giurato sulla Costituzione (unico vero faro del nostro lavoro) sapevo che essendo un essere umano e come tale limitato e fallibile nonostante le mie migliori intenzioni, avrei commesso degli errori: questo vale per tutte le professioni ma ero e sono consapevole che commettere un errore nel mio lavoro può comportare gravi sofferenze e conseguenze per la vita delle persone.

Mi assumo la responsabilità di quello che faccio e la mia funzione pubblica può e deve essere sempre di più soggetta alla valutazione di professionalità (come previsto in maniera ancora più pressante dalle recenti riforme) e soprattutto il sistema prevede che ci siano molti altri soggetti che intervengono a controllare il mio operato (avvocatura) e prendere decisioni (i colleghi giudicanti dei vari gradi).

Il fatto poi che debbano potersi impugnare anche le sentenze di assoluzioni in primo grado (cosa che lei ha di recente nuovamente contestato) deriva dall’ovvia osservazione che anche il giudice può sbagliare e quindi anche lui deve sottostare alle verifiche di appello e cassazione volte a limitare entro i limiti dell’umanamente possibile errori giudiziari (salvo pensare che i pm siano antropologicamente diversi, ma anche questo riesce difficile poichè sono selezionati insieme ai futuri colleghi giudicanti con un concorso molto selettivo e basato principalmente su prove scritte teoriche).

C’è poi un altro aspetto del mio lavoro che Lei dimentica: la difesa delle vittime e delle loro istanze di giustizia e protezione.

Per me fare il pm vuole innanzitutto dire porre la mia professionalità al servizio del Paese per combattere le ingiustizie, difendere con la legge coloro che subiscono prepotenze e violenze: “la legalità è il potere dei senza potere”, disse lo statista ceco Dubcek.

La donna che subisce violenze, il cittadino vittima di una rapina o di una truffa, il bambino abusato, l’imprenditore derubato da qualche furbetto, la famiglia straziata dal dramma della droga e quella orfana di un lavoratore morto in cantiere per il mancato rispetto della legge … sono queste le persone che affidano alla magistratura (anche quella requirente) la loro speranza di giustizia, che peraltro non dovrebbe esaurirsi nella punizione del colpevole.

Il male non è l’obiettivo del mio lavoro … bensì il suo nemico, signor Presidente.

E non separare le carriere per restare parte di un unico ordine insieme ai miei colleghi giudici ha proprio il principale merito di ricordare a noi pm che siamo anzitutto dei magistrati, che siamo soggetti solo alla legge e il nostro unico obiettivo è la ricerca della verità nella lotta contro le ingiustizie.

Gli eccessi negativi di quei pm troppo votati solo all’accusa e che difettano di serenità e della capacità anche di cambiare idea in base alle emergenze probatorie sono figli proprio di un atteggiamento poliziesco di colui che si sente solo avvocato dell’accusa e rischia così di dimenticarsi che il grande potere che gli è dato è solo in vista dell’affermazione della legalità: sarebbe opportuno rifletterci profondamente quando si invoca la separazione delle carriere, che potrebbe solo di aggravare il problema che si dice all’opinione pubblica di voler risolvere.

Per queste ragioni continuo a credere che il mio lavoro sia tanto difficile e delicato quanto appassionante, consentendomi di guadagnarmi da vivere non dovendo pensare al mio tornaconto personale ma solo al servizio e nell’interesse della collettività e dell’affermazione della legalità.

Spero che quando i miei piccoli due maschietti saranno cresciuti fare il pm in Italia continui a significare questo.

Cordiali saluti.

Marco Imperato
magistrato (e pubblico ministero per ora …)

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Giu 13

di Rachel Donadio
(Giornalista)

da The New York Times del 7 giugno 2009

Traduzione di Italiadallestero

Roma - Ho ricevuto una telefonata la scorsa settimana da un amico italiano, un reporter investigativo.

Aveva appena parlato con un magistrato italiano che voleva sondare una teoria.

Il magistrato si chiedeva - in tutta serietà - se il mio recente articolo sul New York Times sulla vita personale del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi potesse essere una prova che il sindaco Michael R. Bloomberg, invidioso dell’impero mediatico di Berlusconi, mi stesse usando per smontare il Presidente del Consiglio.

Il mio amico ha rapidamente e giustamente scartato la teoria per quello che era: insensata.

Ma il fatto che fosse stata avanzata da un rispettabile magistrato vi dice quasi tutto quello che avete bisogno di sapere su come funziona il potere in Italia.

La dice lunga anche sul successo inarrestabile di Berlusconi, un fenomeno tanto strano per gli americani quanto lo sono le leggi sul conflitto di interessi per gli italiani.

Gli americani si chiedono da sempre come l’Italia possa continuare a votare Berlusconi, i cui problemi legali -per non menzionare le recenti minacce di divorzio da parte della moglie e le sue accuse di flirt del marito con donne molto giovani- avrebbero rovesciato i governi da qualsiasi altra parte.

Ma gli italiani non sempre vedono le cose in questo modo. In Italia, l’abuso d’ufficio è una sorta di concetto astratto, nonostante un tribunale italiano stia ora investigando se Berlusconi l’abbia commesso quando ha utilizzato aerei del governo per trasportare ospiti, inclusi un cantante napoletano e una ballerina di flamenco, a feste di gala nella sua villa in Sardegna.

Berlusconi ha liquidato tutto ciò, come ha fatto con tutte le altre accuse di scorrettezze, come una campagna contro di lui organizzata da magistrati e giornalisti di sinistra. A suo avviso, vogliono screditare la sua coalizione di centro-destra in vista delle elezioni di questo weekend per il Parlamento Europeo, che ancora una volta si aspetta di vincere.

Sebbene largamente fuori dall’obiettivo nel mio caso, la teoria del magistrato su Bloomberg non è del tutto insensata. Berlusconi la scorsa settimana ha ipotizzato in un’intervista che il Times di Londra avesse pubblicato editoriali critici su di lui perché di proprietà di Rupert Murdoch, proprietario di Sky ovvero il più grande attore nel mercato della TV italiana via cavo dopo Berlusconi.

In Italia, questa è ordinaria amministrazione. L’opinione generale è che tutti usano i mezzi a propria disposizione per combattere i propri rivali.

La vera questione qui è che l’Italia non è una meritocrazia.

E’ una società feudale molto evoluta in cui ognuno è visto, ed inevitabilmente è, il prodotto di un sistema, o di un protettore.

Durante gli anni del dopoguerra, i democristiani appoggiati dagli americani, i comunisti appoggiati da Mosca e i socialisti orientati al mondo del business avevano le proprie reti di politici, banchieri, avvocati, e i propri organi di stampa.

Quel sistema di patrocinio corrotto è crollato con la fine della guerra fredda e con un enorme scandalo di tangenti.

Oggi non ci sono né ideologie né reti; c’è solo Berlusconi, e si può essere con lui o contro di lui.

In confronto al vecchio ordine, la classe politica di Berlusconi è vista come una forza modernizzatrice.

I rivali di Berlusconi lo accusano di essere sul lato sbagliato della legge e lui a sua volta accusa loro di essere sul lato sbagliato della storia.

Queste due cose non dovrebbero escludersi a vicenda, ma spesso lo fanno.

I membri della sinistra italiana sono stati in lotta interna sin dal crollo del Muro di Berlino e sono così deboli e inefficaci oggi che alcuni in questa terra di teorie intricate di cospirazione sono convinti che Berlusconi li stia pagando.

L’Italia è profondamente confusa per gli americani, che sono immersi in concetti quali dire la verità per governare e inseguire il denaro, cresciuti nella terra del “Si possiamo”, non del “Mi dispiace, signora, questo è impossibile”.

Nella logica capovolta dell’Italia, il controllo senza rivali di Berlusconi sui settori pubblico e privato e sui media non lo fanno apparire compromesso.

Al contrario, i suoi seguaci lo vedono abbastanza ricco da poter essere indipendente.

Come mi ha detto un romano della classe operaia non molto tempo fa, pieno di ammirazione, “è così ricco che non aveva nemmeno bisogno di mettersi a fare politica”.

In Italia, quando i giornalisti fanno domande del tutto legittime sullo stato legale e la vita personale del leader di un paese del G8, o persino quando chiedono perché l’Italia non sembra importarsene delle risposte, sono inevitabilmente accusati di insultare Presidente del Consiglio o di essere le pedine di interessi più grandi.

In Italia, il presupposto generale è che qualcuno è colpevole finché non provato innocente.

I processi, nella stampa e nei tribunali, riguardano più spesso la difesa dell’onore personale che stabilire i fatti, che sono facilmente manipolati.

A volte mi chiedo cosa ne pensa dell’Italia Papa Benedetto XVI, che ha inveito contro la “dittatura del relativismo” secondo la quale equiparare tutte le credenze porta al nichilismo.

In Italia l’informazione è usata non per chiarire, ma per annebbiare.

Come altro interpretare la raffica di materiale largamente contraddittorio emerso dalla stampa nelle settimane recenti, su come Berlusconi abbia incontrato Noemi Letizia, alla cui festa di 18esimo compleanno il Premier ha partecipato ad aprile, un atto che ha fatto talmente infuriare sua moglie, da molto lontana dai riflettori, che con la sua minaccia di divorzio è ora diventata il leader di opposizione de facto? In assenza di una storia chiara e coerente, l’unico standard di prova diventa la lealtà personale.

Noemi Letizia la scorsa settimana ha dichiarato in un’intervista di essere arrabbiata perché il suo nuovo fidanzato aveva fatto un provino per il reality televisivo “Grande Fratello” senza chiederle il permesso.

Nel reality che è l’Italia di oggi, Berlusconi è il palese vincitore.

I suoi rivali stanno facendo poco più che lanciare pomodori sul palco.

L’attore sta mostrando segni di stanchezza ma il pubblico è incollato ai propri posti. Après lui, le déluge [Dopo di lui, il diluvio: in francese nel testo, N.d.T.].

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La fotografia è tratta da Repubblica.it

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Giu 13

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
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L’Associazione nazionale magistrati ritiene doveroso denunciare la gravità delle conseguenze che deriveranno dalle novità legislative in materia di processo penale e intercettazioni.

In un momento in cui la sicurezza dei cittadini è sovente evocata come priorità del paese, lascia sgomenti il fatto che il Parlamento stia per effettuare scelte che rappresentano un oggettivo favore ai peggiori delinquenti.

Le norme sulle intercettazioni sulle quali il Governo ha posto la questione di fiducia impediranno alle forze di polizia e alla magistratura inquirente di individuare i responsabili di gravissimi reati.

Basti pensare ai più recenti episodi di cronaca: gli stupri di Roma, le violenze nella clinica di Milano, le scalate bancarie alla Antonveneta e alla BNL.

In nessuno di questi casi con la nuova legge sarebbe stato possibile accertare i fatti e trovare i colpevoli.

Le intercettazioni sono uno strumento di indagine finalizzato alla individuazione dei colpevoli di gravi reati ed è semplicemente assurdo pensare che si possano fare intercettazioni solo nei confronti del colpevole già individuato.

E’ del tutto irragionevole prevedere che le intercettazioni debbano sempre essere interrotte dopo 60 giorni, anche nei casi, come un sequestro di persona, un traffico di stupefacenti o di armi, in cui il reato sia in corso di esecuzione.

La equiparazione delle riprese visive alle attività di intercettazione rappresenta un grave danno per la lotta al crimine.

Con queste norme non saranno possibili riprese visive per identificare gli autori di rapine in banca, spaccio di stupefacenti nelle piazze, violenza negli stadi, assenteismo nei pubblici uffici.

In definitiva il Governo e il Parlamento chiedono alle forze dell’ordine e alla magistratura inquirente di tutelare la sicurezza dei cittadini uscendo per strada disarmati e con un braccio legato dietro la schiena.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha più volte manifestato la sua disponibilità a discutere delle riforme necessarie a ricercare un adeguato punto di equilibrio tra esigenze investigative, tutela della riservatezza delle persone e diritto alla informazione, avanzando specifiche indicazioni di proposta.

Il Governo e il Parlamento scelgono, invece, di azzerare ogni equilibrio sacrificando del tutto le esigenze investigative e il diritto di informazione.

Di fronte a queste norme sarebbe più serio e coerente assumersi la responsabilità politica di abrogare l’istituto delle intercettazioni piuttosto che trasformarle in uno strumento non più utilizzabile.

L’intervento sulle intercettazioni preoccupa ulteriormente se lo si legge insieme al disegno di legge sulla riforma del processo penale in discussione in Senato.

Si tratta di una proposta che non introduce le riforme necessarie ad assicurare l’efficienza del processo e la sua ragionevole durata, ma addirittura inserisce nuovi, inutili formalismi, che determineranno un ulteriore allungamento dei tempi del processo.

Il sacrosanto spirito garantista della nostra cultura giuridica viene tradito e trasformato in un “formalismo fine a sé stesso”, che spesso oscura le questioni da giudicare.

La conseguente non ragionevole durata di troppi processi si traduce di fatto nella negazione dei diritti fondamentali e in nuove forme di giustizia privata.

Ciò contrasta con l’obiettivo di accrescere il livello di efficienza del processo e di assicurare ai cittadini “decisioni nel merito” in tempi ragionevoli, nel rispetto dell’articolo 111 Cost. e senza rinunciare alle garanzie costituzionali (“dal contraddittorio all’imparzialità del giudice; dal diritto alla difesa alla presunzione di non colpevolezza”).

E’ questa, nei fatti, la morte della giustizia penale in Italia.

Roma 10 giugno 2009

La Giunta Esecutiva Centrale

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Giu 13


da Repubblica.it

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Giu 13

di Liana Milella
(Giornalista)

da Repubblica del 12 giugno 2009

Intercettazioni, ecco come la riforma toglie spazio ai pm e limita la stampa. Da Lady Asl agli immobiliaristi: l’obbligo di indizi “evidenti” impedirebbe molti controlli.

Roma - Gli orrori della clinica Santa Rita di Milano? Sarebbero rimasti ben segreti.

Le partite truccate di Calciopoli? Avrebbero continuato a essere giocate.

L’odioso stupro della Caffarella? Gli autori sarebbero ancora liberi.

Il sequestro dell’imam Abu Omar? I pm di Milano non l’avrebbero mai scoperto. E gli agenti del Sismi che collaborarono con la Cia non avrebbero mai lasciata impressa sul nastro la fatidica frase “quell’operazione è stata illegale”.

Lady Asl e la truffa della sanità nel Lazio? La cupola degli amministratori regionali avrebbe continuato ad operare indisturbata.

I furbetti del quartierino? Per le scalate Antonveneta e Bnl forse non ci sarebbero stati gli “evidenti indizi di colpevolezza” per mettere i telefoni sotto controllo.

A rischio le inchieste potentine di Henry John Woodcock, Vallettopoli, Savoiopoli, affaire Total, tangenti Inail, dove i nastri hanno continuato a girare per otto-nove mesi prima di produrre prove, e quelle calabresi (Poseidone, Toghe lucane, Why not) dell’ormai deputato europeo Luigi De Magistris.

Una moria impressionante, in cui cadono processi famosi e meno famosi, in cui le indagini sulla mafia sono messe a rischio perché non si potrà più mettere sotto controllo telefoni per truffa ed estorsione.

Si salva Parmalat dove, come assicurano i pm di Milano e di Parma, le intercettazioni non furono determinanti né per arrestare Calisto Tanzi in quel dicembre 2003, né per accertare ragioni e colpevoli del crack.

Ha detto e continua a dire l’Anm con una frase ad effetto, è la morte della giustizia penale in Italia.

Nelle stesse ore in cui alla Camera, con il concorso dell’opposizione nonostante l’appello del giorno prima a Napolitano di Pd, Idv, Udc, si approva la legge sugli ascolti, nelle procure italiane, tra lo sconcerto e l’irritazione delle toghe, si fanno i conti delle intercettazioni che non si potranno più fare in futuro e di quelle che, in un passato recente, non sarebbero mai state possibili.

E, anche se fossero state fatte, non si sarebbero mai potute pubblicare, né nella versione integrale, né tanto meno per riassunto.

Le indagini cadono su due punti chiave della legge: “evidenti indizi di colpevolezza” per ottenere un nastro, solo 60 giorni per registrare.

Così schiatta l’indagine sulla clinica Santa Rita che parte con una truffa ai danni dello Stato per via dei rimborsi gonfiati e finisce per rivelare che si operava anche quando non era necessario.

Non solo sarebbero mancati gli “evidenti indizi” (se ci fossero stati i pm Pradella e Siciliano avrebbero proceduto con gli arresti), ma non si sarebbe andati avanti per undici mesi, dal 4 luglio 2007 al 24 giugno 2008.

Giusto a metà, era settembre, ecco le prime allusioni a un reparto dove accadevano “fatti gravi”.

Niente ascolti, niente testi sui giornali, niente versione integrale letta al processo, niente clinica costretta a cambiare nome per la vergogna.

Cambia corso il caso Abu Omar, nato come un sequestro di persona semplice contro ignoti. Solo due mesi di tape. Ma la telefonata chiave, quando l’imam libero per una settimana racconta alla moglie la dinamica del sequestro, giunge solo allo scadere dei 12 mesi d’ascolto.

In più la signora, in quanto vittima, non avrebbe mai dato l’ok a sentire il suo telefono, come stabilisce la nuova legge.

Per un traffico organizzato di rifiuti a Milano, dove arrivava abusivamente anche la monnezza della Campania, hanno fatto 1.500 intercettazioni per sei mesi. Solo dopo i primi due s’è scoperto cosa arrivava dal Sud. In futuro impossibile.

Come gli accertamenti che fanno scoprire i mafiosi.

A Palermo hanno intercettato l’imprenditore Benedetto Valenza per quattro mesi: dalla truffa e dalla frode nelle pubbliche forniture sono arrivati a scoprire che riciclava i soldi del clan Vitale e forniva cemento depotenziato pure agli aeroporti di Birgi e Punta Raisi.

Idem per l’inchiesta contro gli amministratori di Canicattì e Comitini che inizia per abuso d’ufficio e corruzione e approda a un maxi processo contro le cosche di Agrigento. Telefoni sotto controllo per sei mesi, ormai niente da fare.

“La gente sarà meno sicura” dicono i magistrati. E citano lo stupro della Caffarella d’inizio anno.

Due arresti sbagliati (i rumeni Ractz e Loyos), il vanto di aver fatto tutto “senza intercettazioni”, poi il ricorso all’ascolto sul telefono rubato alla vittima. Domani impossibile perché in un delitto contro ignoti si può intercettare solo il numero “nella disponibilità della persona offesa”.

Assurdo? Contraddittorio? Sì, ma ormai è legge.

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Giu 13


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Giu 13

da Micromegaonline


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Giu 05

Versione stampabile

di “Menici60d15

Traggo spunto dal dibattito svoltosi in calce al post “Il relativismo etico fa “spudorata” la politica”.

Ringrazio Felice Lima per le parole di stima, che ricambio, per gli insegnamenti, e per l’accoglienza che generosamente offre col suo sito a chi come me pensa, con Orazio, “Non ho voluto giurare sulle parole di nessun maestro / dove la tempesta mi porta lì sarò ospite”.

Luigi Morsello, che mi ha anche scritto un’email burbera ma cortese, nella quale si lamenta, come altri hanno già fatto sul blog, di una mia cripticità e misteriosità, ha ragione a diffidare.

Il suo fiuto non l’ha ingannato: sono un seguace minimo di quelli che “sono venuti a portare la divisione” (Luca, 12,51).

Non prendo certo la penna per fare i complimenti al potere costituito.

D’altro canto, Morsello, che, leggo nel suo profilo utente, oltre che essere siciliano è stato un alto dirigente dell’amministrazione penitenziaria, dovrebbe capire che il potere può imporre anche carceri senza sbarre, che obbligano ad assumere, contro la propria volontà, determinati comportamenti; che visti dall’esterno appaiono anomali.

Il carcere invisibile ha dinamiche diverse da quello materiale.

Come la lotta con un avversario invisibile: di recente ho sentito a una conferenza pubblica un intervento fuori programma di Gironda, portavoce di Gladio e responsabile della guerra psicologica, che ha fatto l’esempio di due che fanno a pugni, dei quali uno è invisibile.

Ai passanti, quello visibile sembra un matto che sferra pugni in aria, o schiva come se gli stessero dando un pugno.

Se però, per evitare di passare per matto, stesse fermo e facesse la persona distinta, ho pensato, prenderebbe un sacco di botte.

E’ una situazione nella quale il soggetto viene messo a dover scegliere tra due possibilità entrambe spiacevoli. I colleghi – o i superiori – anglosassoni di Gironda la chiamerebbero una “Morton’s fork”.

Gli “ospiti” di Morsello soffrivano in una maniera che non è paragonabile al disagio torpido di chi viene privato della libertà senza essere costretto fisicamente in una cella; ma la loro condizione e il loro lamento erano chiari.

Nessuno diceva che non erano carcerati ma erano invece affetti da una grave forma di agorafobia, che li portava a starsene inspiegabilmente rintanati in una cella invece di uscire dal carcere e andarsene per i fatti loro, sordi ai pressanti inviti in questo senso del direttore e degli agenti di custodia.

Se invece c’è una forma nascosta e non dichiarata di reclusione, con le sue punizioni, che, quando non l’impedisce del tutto condiziona, sia distorcendola, sia obbligandola ad adottare alcuni espedienti, la comunicazione con l’esterno, il messaggio suonerà strano ai più.

Oltre a ciò, come se non bastasse, anche se si è liberi, a mano a mano che si cerca di approfondire un problema spesso i concetti diventano più difficili, contrari al senso comune, e confusi; perché inseguono una realtà che è intrinsecamente difficile e a volte caotica; e i limiti di chi scrive appaiono più evidenti; questo è uno dei motivi per i quali la rivista medica Lancet riconosce, nelle istruzioni agli autori, che occorre coraggio per rendere pubblica una propria ipotesi. Coraggio o sventatezza.

Risolvere un problema significa sciogliere i suoi nodi, ma a volte la procedura per sciogliere un nodo che si è trovata non è più facile del nodo stesso.

Soprattutto se quel problema è per di più “blindato”, perché riguarda grandi interessi.

Luigi Morsello di certo sa bene come l’autorità provveda a sbarrare tutte le molteplici vie di passaggio tra ciò che deve restare chiuso e l’esterno.

Queste misure sono prese non solo a livello materiale, ma anche a livello ideologico.

Per quanto mi riguarda, quel poco che scrivo appartiene al genere dei testi scritti in situazioni di privazione della libertà personale a scopo censorio.

Un genere onorevole, che comprende ben altre opere di ben altri autori; e ciò che non ho scritto dal 1997, anno della mia ultima pubblicazione su una rivista scientifica internazionale, e anno della discesa del trattamento da parte dello Stato al di sotto della soglia minima di libertà, appartiene al genere dei testi censurati con la privazione della libertà personale.

Ritengo pertanto di essere nel mio diritto adottando alcune misure precauzionali come l’uso di uno pseudonimo (non sono anonimo al webmaster), del resto lecite su internet; contrarie alle mie preferenze, e da addebitarsi alle situazioni create dalle istituzioni corrotte.

Questo per la “misteriosità”; l’altra critica di Morsello, per la quale i concetti che propongo non sarebbero sufficientemente chiari, e sarebbero chiari solo ad alcuni lettori più ferrati, mi preoccupa di più, perché la ricerca della chiarezza è un obbligo primario per chi propone idee.

Su impulso del Direttore Morsello, che deve aver ricevuto in passato prodotti di artigianato carcerario, presento il seguente commento, nel quale cerco di chiarire meglio quanto penso sul relativismo etico ed epistemico, e di rendere quindi più comprensibile ciò che ho scritto in proposito.

Mostro anche un’applicazione della critica al relativismo epistemico, considerando la discussione in corso sul testamento biologico.

* * *

L’appello al relativismo etico è un artificio ideologico per sottrarsi all’etica, o alla ricerca di un’etica comune.

Sul piano teorico, il relativismo etico gioca sull’equivoco tra il culturale e l’etico, e tra il descrittivo e il prescrittivo.

E’ vero che c’è di fatto un pluralismo culturale, che determina un pluralismo di scale di valori; e conseguentemente c’è un relativismo culturale, e una forte tendenza a etiche “domestiche”.

E’ anche vero che il pluralismo culturale di per sé va rispettato.

Ma l’etica è prescrittiva; e tende proprio a questo, a unificare sotto regole universali visioni diverse; a impedire che ciascuno si faccia la sua legge.

Deve tenere conto del relativismo culturale, ma sempre andando nella direzione di cercare di ridurre tale relativismo riguardo alle convenzioni sui rapporti con gli altri.

L’etica è in certa misura intrinsecamente opposta al relativismo culturale, in quanto opposta alle concezioni particolari, siano esse del singolo o del gruppo.

L’etica è ricerca pratica, per impedire, a costo di sacrificare gusti, preferenze o tradizioni, che ci facciamo del male tra noi.

Ed è ricerca dell’universale, perché il suo ruolo è sistemico, essendo quello di fare in modo che tutte le varie componenti della macchina sociale interagiscano senza danneggiarsi.

L’etica non è un semplice attributo culturale tra i tanti che caratterizzano un gruppo.

E’ la grammatica comune che oltre a valere all’interno del gruppo deve, soprattutto oggi, consentire ai diversi gruppi di avere relazioni non distruttive.

L’etica per essere efficace dev’essere come una lingua franca.

Non si deve andare in giro per il mondo a fare i crociati per imporre ad altri popoli le nostre regole; ma ovunque vi è una comunità culturalmente eterogenea chi è interno alla comunità dovrebbe auspicare che vi sia un’unica etica condivisa, per quanto possibile.

Si può obiettare che ciò costringe a passare da un’etica spontanea a forme imposte di etica.

In parte è vero, ed è un problema; ma è anche vero che le etiche spontanee hanno in loro i semi di tale imposizione, ad aggiustamenti che comunque non sono catastrofici, visto che esiste una base morale naturale condivisa.

La cultura (parola che viene da “coltivare”) è crescita, ma l’etica è limitazione: è quella parte della cultura che nega sé stessa.

L’etica trascende il piano culturale nel quale affonda le sue radici.

In un certo senso, l’etica, che è censura di determinati comportamenti, non è essa stessa “buona”.

E’ necessaria e salvavita ma non particolarmente piacevole.

L’etica strozza il relativismo per evitare che ci strozziamo tra noi; un’etica relativistica è una contraddizione in termini.

L’attuale multiculturalismo dovrebbe essere un ulteriore motivo per impegnarsi nell’evitare il relativismo etico.

Propugnare l’abbattimento delle barriere tra i popoli, la convivenza delle religioni, e insieme il mantenimento di etiche diverse mi pare un’altra contraddizione che svela il carattere strumentale della globalizzazione.

In una società multietnica e multiconfessionale l’etica, questo superego pubblico arcigno e insensibile, liquidando entro un’unica popolazione comune le varie “unità etiche”, senza annullarne le rispettive altre componenti culturali, può essere un mezzo di affratellamento. Naturalmente così il problema si sposta su quale etica comune si adotta.

Ma il relativismo non è una soluzione.

L’etica è coercizione, è obbedienza a regole superiori. Ma non ai “guardiani” o ai “sacerdoti” delle regole: la Chiesa contrappone al relativismo etico un assolutismo dittatoriale, nel quale è lei, come viceré di un Re che non si vede, che legifera e giudica.

Un’attività di potere che a volte pratica il relativismo etico, o il relativismo epistemico, per esempio restringendo la definizione degli omicidi che ricadono sotto il Quinto comandamento.

Clero e Dio sono due entità ben distinte, e la seconda è in realtà molto meno problematica della prima.

E’ vero che i principi etici e il senso del loro rispetto ci vengono dalla religione.

Ma siamo diventati adulti, o vecchi, e Dio è morto. Dio è morto, ma dobbiamo venerarne le memoria, onorando ciò che ci ha lasciato, princìpi etici elevati.

Sul piano umano, un’etica assoluta non toglie la possibilità di dissenso, né toglie vera libertà. Impedisce di discutere se l’omicidio vada “sdoganato”, ma invita a discutere se è lecito derubricare da omicidio doloso alcuni atti volontari egoistici che provocano i morti sul lavoro, o la morte dei pazienti.

L’etica non è in sé piacevolissima, e reprime, ma può conferire un senso di nobiltà, che proviene, per chi lo prova, dal collocare i principi etici sul piano religioso, il piano superiore all’umano che l’uomo si dà, del quale la fede in una religione confessionale è solo uno dei possibili occupanti; l’etica diviene così una sottomissione spontanea che nobilita.

Penso che rifiutare l’idea, più patetica che presuntuosa, di essere “signori e padroni”, ma considerarsi sempre sottoposti a qualcosa di più grande, conferisca dignità, sicurezza e stabilità; e porti a rifiutare di sottomettersi alla prepotenza dei propri simili.

Questo qualcosa dev’essere però un’entità veramente grande, che indiscutibilmente sovrasti, come dei principi etici immutabili.

Il relativismo etico sminuisce l’importanza di tale piano religioso, inducendo a considerare l’etica come una variabile culturale come un’altra, facendone quasi una questione amministrativa: tu hai questi codici, ma l’altro ne avrà altri, diversi ma di pari dignità.

Ciò spinge a cercare degli assoluti altrove; e a rimanere preda di illusioni peggiori di quella, costruttiva, dell’esistenza di principi etici assoluti.

L’altro ideologismo, il relativismo epistemico, ha le sue pezze d’appoggio teoriche nella consapevolezza che la conoscenza poggia “non su solida roccia ma su palafitte”, come disse Popper a proposito della conoscenza scientifica. Medawar ha osservato che alcuni hanno un gusto perverso nel sottolineare la fragilità della nostra conoscenza.

E’ scorretto trasporre i rovelli filosofici sulla conoscenza in sede pratica.

Uno dei primi casi famosi di tale intellettualizzazione fuori luogo fu quello di Pilato quando chiese “cos’è la verità?”.

Un giudice che dicesse questo in aula sarebbe come Totò chirurgo, che durante una laparotomia si ferma, contempla ed esclama: “che cos’è la macchina umana!”.

Dal teoretico al furfantesco il passo non è lungo: dietro la scusa che non sappiano bene cos’è la verità si può manipolarla, sopprimerla, capovolgerla in mille maniere.

Ciò può essere ottenuto alterando la percezione dei fatti, alterando l’interpretazione, o indirettamente, agendo sui metodi di raccolta dei fatti e di interpretazione.

E’ importante osservare che anche la richiesta di standard eccessivamente rigorosi può essere usata per censurare.

Oggi le tecniche di manipolazione dell’informazione e le tecnologie permettono ai potenti di plasmarsi – con l’inganno ma anche con la violenza – un verità su misura.

Esistono decine di definizioni filosofiche della verità, e infiniti artifici per alterarla o sopprimerla del tutto.

Ma la vecchia verità per corrispondenza, “adequatio rei et intellectus”, resta il “gold standard” insuperato.

Entrambi i relativismi hanno preso piede, con cronologie diverse, negli ultimi decenni del Novecento.

Ed entrambi appaiono riflettere le esigenze del capitalismo e della sua evoluzione storica.

Il relativismo etico, propagandato al grande pubblico, serve a sciogliere le pastoie etiche che ostacolano la ricerca del profitto sulla quale il sistema si basa. Castoriadis ha osservato che il capitalismo ha consumato l’eredità storica che comprende “l’onestà, l’integrità, la responsabilità, la cura del lavoro, le attenzioni dovute agli altri”.

Il relativismo etico ha un ruolo attivo in tale degrado.

Pochi giorni fa ho sentito in tarda serata su Canale 5 una conduttrice di punta, un modello per le giovani generazioni, spiegare che all’inizio della carriera si concedeva per interesse, perché non voleva mangiare panini ma preferiva i ristoranti di lusso; presentando tale scelta come una possibilità lecita tra le varie opzioni possibili.

“Questa relativista”, ho pensato “sta istigando le giovani al relativismo”.

D’altra parte l’industria alimentare e quella della medicina estetica potranno attendersi un incremento del volume d’affari, se il messaggio passerà.

Speriamo che le giovani ascoltino il commento fatto in studio da un ospite, che con questo sistema ora le ragazze devono concedersi per avere il panino: il “relativismo” non è un buon affare.

Il relativismo etico consente inoltre di formare dei segmenti di mercato, che ottimizzano l’applicazione di scelte politiche senza creare eccessivi traumi.

Esempio la recente richiesta di applicare il relativismo etico al testamento biologico, cioè a una questione di vita e di morte.

C’è qualcosa che non va se si considera come una questione di relatività culturale la liceità di affrettare su larga scala la morte mediante la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione.

L’accorciamento della vita è una questione di preferenze personali, come per un qualsiasi prodotto?

“Sparatevi Breda” ha scritto Marcello Marchesi, umorista e pubblicitario, che aveva visto giusto.

Il relativismo epistemico, maggiormente rivolto alle elites, ha un suo nucleo nell’ammorbidimento dei criteri epistemologici di scientificità, da parte di autori come Quine, con l’avvento del consumismo: la tecnologia e l’innovazione industriale, mentre usurpano il nome e quindi il prestigio della scienza, hanno bisogno di una scienza servizievole e asservita, docile garante del lancio continuo di nuovi prodotti, e non ostacolo, con la sua capacità di evidenziarne l’inefficacia, l’inefficienza o la dannosità.

Una scienza che sulla scena figura come regina, e nella realtà dietro le quinte è la serva della compagnia.

Di recente Giannuli, nel suo “L’abuso pubblico della storia – come e perché il potere politico falsifica il passato” (2009) ha trattato dell’aggiustamento dei metodi e dei fatti in campo storiografico.

Il relativismo epistemico serpeggia nella cultura comune, rappresentato ad esempio dall’uso di citare il celebre film “Rashomon” per sostenere che la verità non è unica, ma è soggettiva.

Un altro segno del relativismo epistemico è lo spaccare la verità in “verità giudiziaria” e “verità storica” riguardo a fatti e reati estremamente concreti, come una bomba in una piazza o in altri luoghi pubblici.

Flores d’Arcais di recente ha giustamente osservato come in Italia sia ormai inveterata la prassi mediatica di degradare le verità di fatto scomode ad opinioni personali di chi le presenta, passo che Arendt considera un indice di totalitarismo in agguato.

Ormai le parti del ragionamento vengono trattate, anche da chi ha ruoli intellettuali, con l’arbitrarietà con la quale Humpty Dumpty usava le parole.

Il relativismo epistemico confluisce in quello culturale: conta il valore culturale, la coloritura emotiva, dei concetti, non la loro corrispondenza al reale.

Un caso importante di ciò è dato dalla discussione, o meglio dal lancio, del testamento biologico, nel quale ha avuto un ruolo di punta, senza dubbio in buona fede, lo stesso Flores d’Arcais.

La discussione si è basata innanzitutto su una rigorosa censura della dimensione economica del problema e degli interessi in gioco (bisognerebbe onorare anche quell’altro morto, Marx, salvandone la parte valida dell’opera, cioè il tema dell’importanza dei fattori economici nel determinare le sovrastrutture sociali); e ha poi considerato casi reali ma particolari, ignorando la gran massa dei casi pertinenti, commettendo una fallacia di generalizzazione, considerando ciò che è valido solo secundum quid come valido simpliciter.

Il problema è stato infatti identificato coi casi di Welby e Englaro, la persona senza corpo e il corpo senza persona, che sembrano scelti da un’agenzia di pubblicità o da uno sceneggiatore di Hollywood.

Welby, l’artista ancora giovane, intelligente e sensibile, inchiodato in un letto, o nel suo stesso corpo; e la bella e fresca Eluana, addormentata senza possibilità di risveglio, rappresentano casi reali, ma sia rari che particolari: la probabilità di un fine vita del genere è inferiore all’1%.

Non solo, ma i casi in sé, quello dello stato vegetativo che si protrae per anni, e degli esiti finali della distrofia muscolare, presentano problematiche che non sono quelle delle morti comuni; dove solo in una minoranza di casi è conservata la piena lucidità di Welby, o ci sono prospettive di sopravvivenza fisica indefinite di anni e anni come per Eluana.

I casi di Welby ed Englaro hanno assunto il significato simbolico, esistenziale, che si prestavano ad assumere. E culturalmente sono divenuti il simbolo del morire.

Non si dice che, così come gli USA non sono abitati se non in piccola parte da cow boys, nella maggior parte dei casi non si va verso la morte in questo modo.

E’ vero che nella piccola minoranza di casi come Welby o Englaro si pongono effettivamente problemi come quelli discussi.

E che in altri rari casi si pone addirittura il problema dell’eutanasia (argomento che per il momento in Italia si tiene da parte, per non spaventare).

Ma il testamento biologico in molte situazioni comuni non dovrebbe essere necessario, e comporta dei rischi per il paziente.

La sospensione di alimentazione e acqua ha tre valenze, che possono essere variamente innestate in sequenza:

a) Fattore nocivo che provoca la morte in un individuo che altrimenti, adeguatamente trattato, sarebbe sopravvissuto. Distinto in due sottocategorie:

a1) su soggetti sani. Es. il conte Ugolino e i suoi figli.

a2) su soggetti già malati o debilitati, ma recuperabili. Es. il bunker dalla fame ad Auschwitz, Massimiliano Kolbe e i suoi compagni.

b) Fattore che affretta la morte in uno stato irreversibile di malattia mortale. Distinto in due sottocategorie:

b1) come fattore aggiunto; es. su un paziente con un cancro in stadio avanzato, defedato, che non è in agonia, ma può entrarvi.

b2) come interruzione di un’alimentazione e idratazione che si erano già interrotte per malattia, ed erano state vicariate con mezzi artificiali. Es. Eluana.

c) Misura palliativa nell’agonia.

Va notato che in ambito medico la serie si autoalimenta e si autogiustifica: ogni stadio causa biologicamente il successivo, nel quale la misura risulta moralmente più giustificata che nel precedente.

E’ un sistema a doppia spirale: si aggravano le condizioni cliniche e si rafforza la motivazione morale a proseguire.

Le “spirali”, i circuiti a feedback positivo, sono frequenti in fisiopatologia: la sospensione di idratazione e alimentazione è una misura classificata come compassionevole che ha i meccanismi di una malattia e mima una malattia.

Questa scala, che può essere rifinita o rivista, mostra come un intero asse di valutazione sia stato ignorato, oltre alle altre variabili già dette.

Un altro compito dei vari esperti e delle varie istituzioni sarebbe dovuto essere quello di identificare e sbrogliare le combinazioni lecite e illecite di questa scala nelle varie circostanze.

Si sarebbe dovuto inoltre tenere presente la possibilità offerta da questa scala, per le sue caratteristiche di spirale doppia, di essere risalita confondendo le varie situazioni e scambiando la causa con l’effetto.

Tale “escalation retrograda” può spiegare l’insistenza, un poco sospetta, su questa particolare misura: consente di poter adottare con bassi rischi legali e d’immagine forme pilotate di decesso.

Un’insistenza che ha trovato la contrarietà di un tecnico ben accreditato, il prof. Ranieri, direttore della Rianimazione alle Molinette.

Questo rianimatore, non credente, sostenitore della “desistenza terapeutica”, ha affermato che lui sarebbe stato d’accordo a non praticare ad Eluana trasfusioni in caso di emorragia, e non somministrarle antibiotici in caso di polmonite; ma che “non avrebbe dormito la notte” se le avesse tolto alimentazione e liquidi (“Non le toglierei mai l’alimentazione” la Stampa, 21 gen 2009).

Sarebbe interessante approfondire le sue posizioni.

Invece con Eluana si è battuto molto sulla sospensione di cibo e acqua, nella forma “b2+c”; su soggetto giovane, con decorso della malattia di base particolarmente lento e quindi doloroso per i familiari.

Per valutare gli effetti di questa liberatoria, anzi questo trasferimento a terzi della podestà sul proprio corpo, che corrisponde alla richiesta di sospendere cibo e idratazione a giudizio dei medici, si dovrebbero considerare altri scenari.

Un caso diverso, e molto più comune di quello di Welby o Eluana è lo “c” puro: la sospensione dell’alimentazione e idratazione nello stato irreversibile e conclamato di agonia per una comune malattia dell’età anziana, una misura palliativa per il morente che è lecita e non è una novità.

Ma col testamento biologico potrebbe dare luogo ad abusi, incoraggiando il “portarsi avanti col lavoro” cioè anticipando la morte con l’anticipare la misura palliativa, se conviene; divenendo così un “b2+c” o un “b1+c”.

Un altro scenario, che diverrà tristemente comune, tanto da assumere dimensioni generazionali, è quello che sotto mentite spoglie percorre l’intera serie, “a2+b+c”: quello dell’anziano, in una casa di riposo, la cui demenza senile, e quindi la non autosufficienza, si aggravano. Qui il testamento biologico può essere la firma della propria condanna.

All’anziano che sta andando verso le forme più avanzate della demenza senile, che non sa più vestirsi, non parla e non comprende, è incontinente, va controllato perché assume comportamenti pericolosi, bisognerebbe aumentare l’assistenza infermieristica, con una riduzione dei profitti per la casa di cura, e con l’effetto clinico di doverla aumentare ulteriormente in futuro.

Invece di aumentare l’assistenza, se non ci sono motivi per essere prudenti, come una supervisione assidua e competente di parenti reattivi e forti, l’amministratore, che vuole conservare il suo posto e anzi fare carriera, può lasciare invariata l’assistenza infermieristica, o meglio ancora ridurla un po’, e lasciare così che insorgano complicazioni, stato di denutrizione, scompensi metabolici, piaghe da decubito, infezioni.

In questo modo si metterà lentamente in moto una spirale patogenetica, che va verso il decesso, e le condizioni del paziente peggioreranno.

Invece di fermare la spirale, la si fa progredire. Poco dopo che le condizioni sono rappresentabili come sufficientemente gravi da non dover temere accuse penali, si considera il paziente morente, e si aggiunge la spirale della sospensione della alimentazione e idratazione: avendo in cartella il modulo “testamento biologico” firmato lo si lascia morire di fame e sete, con un decorso che richiede in genere dai 3 ai 15 giorni.

Giorni nei quali la persona muore di sete e di fame letteralmente. Si dice che il paziente comunque in questo stato non soffra; io ho visto che, soprattutto se trascurato, e negli ospedali vengono trascurati anche quelli che hanno voce ed escono vivi, può invece andare incontro a una morte lenta e terribile.

Alla porta della casa di riposo fanno la fila altri anziani, meno gravi e quindi più redditizi. Avanti il prossimo.

“Ho saputo che hai seppellito tua moglie” “Per forza. Era morta”.

Questa battuta viene riportata come esempio di humor inglese, e in effetti non è che faccia scompisciare.

Serve però a ricordare che certi atti sono leciti solo sotto determinate condizioni.

Non varrebbe la pena discutere di questi rischi di omicidio nascosto che il testamento biologico, e gli interessi economici che lo stanno promuovendo, comportano? Ma la gente davvero crede che ci sia tutta questa ansia di farli vivere ad ogni costo? Lo sa cosa sta firmando, firmando quei moduletti del testamento biologico?

Dopo l’aborto, dopo gli espianti di organi, non pensano bioeticisti, giuristi, legislatori, opinione pubblica, che vi sia una terza situazione che impone di definire legalmente e in termini precisi lo stato vitale, in questo caso quand’è che si entra nella fase terminale, entro la quale possono essere prese misure che altrimenti configurano gravi reati?

Se le cose devono andare così, se la vita non gode di particolari privilegi, se è tutta una questione di soldi; ma anche se, indipendentemente dal motivo economico, la soluzione praticabile fosse solo questa, non sarebbe doveroso ammetterlo apertamente e fare in modo che il decesso pilotato sia chiamato col suo nome e sia un affare il meno sporco possibile?

E, davanti allo spettro dell’eutanasia di routine, non si dovrebbe tornare indietro, fino a esaminare anche l’altro capo del problema, la medicalizzazione esasperata, l’imbocco del percorso che porta a queste situazioni?

Che la morte è un evento naturale e da accettare ci viene ricordato solo quando, seguendo il corso voluto dagli interessi commerciali, non è più utile all’industria medica illuderci sulle fantastiche capacità della medicina di darci la vita eterna.

Nessun uomo è un’isola, e la morte dell’individuo non è un problema esclusivamente privato come affermano i sostenitori del testamento biologico, ma di fatto attira l’attenzione degli altri.

Ed è giusto che sia così, e che quindi la modalità della morte dell’individuo rimanga entro forme accettabili per la società.

Sono proprio i sostenitori del testamento biologico a dimostrare questa valenza sociale della morte, propugnando un sistema di controllo del fine vita tutto sommato ipocrita, un lavarsene le mani che salva le apparenze ma che nel caso concreto può divenire una barbarie mascherata, alla quale può essere preferibile l’eutanasia.

Forse l’eutanasia di massa sarà introdotta in uno stadio successivo; e a quel punto sarà effettivamente un miglioramento, relativo.

Come ho già scritto in precedenza, non ho soluzioni certe; ma penso che per avere le migliori soluzioni possibili il primo passo, la prima laicità vera, sia di guardare in faccia la realtà e definire il problema nei suoi termini reali, rifiutando le sirene del relativismo epistemico.

Considerando quindi non solo in astratto i pazienti, i medici e la Chiesa, ma anche gli interessi economici e politici “laici”, le condizioni cliniche e psicologiche specifiche del malato, l’epidemiologia dei decessi e le relative caratteristiche delle varie tipologie, l’informazione, o la disinformazione, date al pubblico.

Considerando non solo il “chi decide” ma anche il “cui prodest” e quindi il “chi decide, in realtà”.

Anche il clero ha adottato il relativismo epistemico: i preti questa semplice circostanza del secundum quid, che conoscono fin troppo bene, e che costituirebbe un argomento forte per le tesi che dicono di sostenere, non l’hanno presentata ma l’hanno lasciata nell’ombra; e invece hanno retto il gioco agitando regole da incubo sull’obbligatorietà del sondino nasogastrico e degli altri tubi delle vie non orali, sul “proibito morire”, sulla vegetazione a oltranza; in modo da terrorizzare e spingere nelle braccia del partito del testamento biologico.

Come se non fossero anche loro avveduti manager dell’industria della sanità, che nelle loro tante strutture non buttano i soldi dalla finestra ma fanno quadrare i bilanci e sorridere gli investitori.

La discussione sul testamento biologico è anche un rito col quale viene confermata l’immagine che preferiamo della morte, questa realtà inaccettabile.

E il testamento biologico, una nuova resa al mercato, è stato presentato come un atto dove sensibilità e intelletto uniscono le forze contro la morte, per la dignità umana: non le permettiamo di torturarci, siamo noi che decidiamo.

In realtà, si è affondata la testa sotto la sabbia, si sono applicati all’etica e al razionale le colorate categorie del culturale. I fatti sono stati messi da parte.

Esiste da decenni un filone di estetizzazione della malattia, che tende ad avvicinarla ad una merce, ad un prodotto che può essere venduto al meglio impaccandolo e presentandolo opportunamente.

Coi casi Welby ed Englaro nell’immaginario collettivo la morte è stata ipostatizzata, in una forma terribile ma definita, e quindi contrastabile.

Si riafferma l’immagine della morte come si deve, col ghigno e la falce fienaia, la morte-persona contro la quale si può fare qualcosa.

Si esce dalla vita in maniera romantica, andando in coma dopo una gran zuccata, o ghermiti da una carogna come una delle malattie neurologiche degenerative che colpiscono i giovani; e dicendo: “basta”.

Ci sarebbero voluti dei biostatistici onesti per spiegare che nella maggior parte dei casi si muore secondo modalità meno letterarie; oppure dei poeti, come Eliot, a dire che quando il mondo finisce, spesso finisce “Not with a bang but a whimper”.

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Giu 05

Vent’anni fa Tienanmen.

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Giu 05

Mario Giulio Schinaia stava rincasando nella serata di ieri dopo una festa in parrocchia quando si è accorto di essere seguito da alcuni ragazzi. Uno lo ha colpito con una bottiglia. Il magistrato: “Le nostre inchieste hanno dato fastidio a qualche fazione di giovani violenti”.

da Repubblica.it del 2 giugno 2009

Verona - Prima l’aggressione verbale, poi quella fisica.

Il procuratore di Verona, Mario Giulio Schinaia, è stato picchiato ieri sera da un gruppo di giovani mentre rientrava a casa.

La Digos sta svolgendo indagini a tutto campo per far luce sull’accaduto. Una delle piste sembra comunque indirizzarsi verso i gruppi violenti dell’estrema destra.

Va ricordato, tra l’altro, che, poco più di un anno fa, il 5 maggio 2008, a Verona venne ucciso di botte un giovane di 29 anni, Nicola Tommasoli.

I colpevoli, cinque ragazzi legati all’ambiente della violenza di estrema destra, sono stati arrestati grazie anche al lavoro della Procura.

Schinaia, dopo aver partecipato ad una festa parrocchiale, stava andando a prendere la sua auto per far ritorno a casa quando si è accorto di essere seguito da un gruppo di giovani che tra loro parlavano ad alta voce usando parolacce.

Poi, improvvisamente uno dei ragazzi si è staccato dal gruppo, ha raggiunto il magistrato e lo ha colpito alle spalle con una bottiglia vuota facendolo cadere a terra e coprendolo di insulti e frasi offensive.

Il procuratore ha fatto ricorso alle cure mediche, ma ha già annunciato che domani sarà al lavoro nel suo ufficio.

Il magistrato si è detto molto amareggiato perché “la violenza andrebbe da tutti condannata senza se e senza ma”, aggiungendo che “sarebbe bello se i giovani capissero che bisogna usare le parole e non la violenza per farsi capire, per manifestare le proprie opinioni”.

Sulla dinamica dell’aggressione Schinaia, al momento, ha detto di non essere in grado di riconoscere chi l’ha colpito, ma è convinto che le inchieste della Procura scaligera devono aver dato fastidio “a qualche gruppo di giovani che usa la violenza” e che solo “menti pigre rischiano di non accorgersi di questa realtà”.

Da tempo, infatti, i magistrati veronesi stanno indagando, tra l’altro, su gruppuscoli in qualche mondo riconducibili all’estrema destra radicati in città.

Schinaia ha aggiunto che “un fatto del genere non è mai successo a Verona”; è tragica l’idea “che un ragazzo colpisca alle spalle. E’ un atto vigliacco”.

Per il sindaco scaligero, Flavio Tosi, l’aggressione di Schinaia è stato “un atto di violenza brutale, vile e inqualificabile, tanto più grave in quanto rivolto contro una persona che rappresenta una delle più alte autorità dello Stato a Verona”.

“Chi aggredisce il procuratore della Repubblica - ha sottolineato Tosi - aggredisce lo Stato e quindi tutti noi”.

Parole di solidarietà sono state inviate a Schinaia anche dal Pd con Federica Mogherini, membro della segreteria nazionale, che ha detto che l’aggressione “trova sponda e legittimazione in atteggiamenti e parole di odio cui troppo spesso alcune forze politiche ricorrono”.

Anche il ministro per le Politiche agricole, Luca Zaia, ha voluto esprimere solidarietà al procuratore capo di Verona: “Condanno con fermezza questo episodio di violenza - ha detto il ministro - realizzato da chi vuole macchiare e avvelenare con l’odio il rapporto tra le istituzioni e i cittadini”.

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Giu 05

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
Sezione di Verona


La vergognosa aggressione patita dal collega Schinaia dimostra, se ancora ve ne fosse bisogno, come i toni e le parole volutamente sconsiderate, irrispettose del presunto avversario e irridenti alle istituzioni abbiano un immediato effetto concreto.

In questo clima di ripetuti e gratuiti attacchi all’Ordine Giudiziario, portati anche da soggetti di alto profilo istituzionale, un gruppo di ragazzi si è sentito legittimato ad aggredire vigliaccamente alle spalle (in assoluto contrasto con i “codici di onore” a cui gli stessi dichiarano di ispirarsi) un Magistrato della Repubblica, dopo averlo ripetutamente offeso.

Solo per un mero caso le conseguenze di un simile comportamento non sono state gravi.

Al collega Schinaia, uomo e magistrato di cui tutti conoscono e apprezzano la signorilità, umanità, pacatezza e preparazione giuridica, va tutto il nostro sostegno e la nostra sincera amicizia di cittadini e di magistrati.

I colleghi dell’Associazione Nazionale Magistrati di Verona sperano che simili episodi, che avviliscono e feriscono la nostra vita sociale e politica, non abbiano più a ripetersi e si impegnano ad operare affinché, nel rispetto delle regole e delle leggi, questo clima di scontro e di delegittimazione delle istituzioni sia relegato tra i brutti ricordi.

Verona, 3 giugno 2009

Il Presidente della Sezione A.N.M. di Verona
Ernesto D’Amico

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Giu 05

di Federico Rampini
(Giornalista)

da Repubblica.it del 4 giugno 2009

“Per anni io e i miei amici abbiamo cercato di rintracciare il giovane che tenne testa ai carriarmati di Tienanmen - mi dice il dissidente cinese Xu Youyu - all’inizio abbiamo temuto che fosse stato arrestato, poi che fosse morto. Su di lui si formarono delle leggende, qualcuno sosteneva che si era fatto la chirurgia plastica per non farsi riconoscere. Oggi sono propenso a credere che sia ancora vivo”.

Xu non divulgherà mai degli indizi che possano portare a rintracciare quell’ex contestatore, la figura-simbolo della resistenza di vent’anni fa.

L’immagine fece il giro del mondo intero, divenne il simbolo della tragedia di Pechino.

È il 5 giugno 1989, già da 24 ore procede implacabile l’intervento militare per schiacciare la “primavera democratica”, quando diversi fotografi occidentali affacciati alle finestre del Beijing Hotel riprendono la scena.

Una colonna blindata scende lungo il Viale della Pace Eterna, di colpo è costretta a immobilizzarsi. Un giovane si è piazzato in mezzo alla strada, blocca il carroarmato di testa.

Sta ritto in piedi, con la mano sinistra tiene la giacca a penzoloni, con la destra due sacchetti di plastica della spesa.

La scena sembra irreale: i tank fermi uno dopo l’altro in fila indiana, quella figura esile che sembra soggiogarli.

L’autista del primo blindato fa manovra, cerca di aggirare il ragazzo sulla destra.

Lui gli si para davanti di nuovo, allarga le braccia come si fa per domare una bestia.

Poi il giovane fa un salto, sale sul carroarmato per parlare col soldato visibile dalla feritoia.

“Tornate indietro! Smettete di uccidere il nostro popolo!” è l’urlo che i testimoni ricordano.

Poi tutto accade in un attimo: il ragazzo è sceso dal blindato, ora è circondato da amici che lo aiutano a scappare.

La sua sorte è rimasta un mistero affascinante.

In Occidente quelle foto divennero il ricordo di un coraggio inaudito, rafforzarono la solidarietà verso la protesta studentesca.

Si è creduto che il regime cinese avrebbe fatto il possibile per catturare il protagonista di quel gesto sfrontato.

Nel ventesimo anniversario del massacro, ricostruire quelle ore aiuta a capire la strategia della repressione: chi fu colpito, come, con quali priorità.

La Cina di oggi è figlia del dopo-Tienanmen, quando il regime stabilì un ordine e una logica nel castigo.

Lontano da Tienanmen. “La repressione armata - ricorda Xu - non avvenne a Piazza Tienanmen ma più lontano. Le cataste di cadaveri io le vidi sulle vie Fuyou e Changan. I massacri peggiori avvennero all’ingresso dei blindati in città, e nelle aree di Fuxingmen e Muxidi”.

Il ragazzo che sfidò i tank senza che dai blindati partisse un solo colpo, era per fortuna troppo vicino a Tienanmen: una piazza dal potente significato simbolico, dove i leader comunisti volevano ridurre al minimo lo spargimento di sangue.

Tienanmen è da secoli il luogo sacrale del potere cinese, all’ingresso della Città Proibita dove viveva l’imperatore.

La sua importanza è stata rafforzata dall’iconografia rivoluzionaria: il rinascimento repubblicano della Cina si fa risalire alla manifestazione degli studenti il 4 maggio 1919 in quella piazza; Mao Zedong vi proclamò la vittoria del comunismo nell’ottobre 1949 e la sua salma imbalsamata è custodita nel mausoleo centrale.

Per questo nel maggio 1989 gli studenti scelsero di lanciare proprio lì lo sciopero della fame.

Per questo la propaganda del regime nelle terribili giornate di giugno si ostinava a ripetere che “nessuno era stato ucciso a Tienanmen”.

Il numero delle vittime è tuttora un segreto di Stato, le stime raccolte da Amnesty International variano fra 700 e 3.000 morti.

Ma le versioni concordano su questo: pochi morirono dentro il “cerchio magico”, il perimetro della piazza stessa.

Deng Xiaoping, l’anziano leader che orchestrò l’intervento dell’esercito, non voleva lasciare in eredità al regime comunista la maledizione di una carneficina avvenuta in un luogo troppo gravido di storia.

Nei mesi successivi la repressione seguì un criterio, non fu indiscriminata.

L’intellettuale dissidente Zhang Boshu, che oggi è uno dei firmatari di Charta 08, ricorda la caccia alle streghe.

“Deng e i suoi sapevano che l’uso della forza militare era stato illegale. Perciò dopo il 4 giugno gli arresti, le condanne e le deportazioni, tutto avvenne in segreto. Non ci fu un solo processo pubblico. C’erano i super-ricercati e le liste di proscrizione nei luoghi di lavoro. Le sezioni del partito comunista erano incaricate di fare le istruttorie a carico dei colpevoli. Era così in ogni luogo di lavoro, comprese le università e l’Accademia delle Scienze dove lavoro”.

Zhang ricorda di essere stato fortunato, di aver scansato le punizioni più esemplari.

“Eravamo tantissimi ad aver partecipato al movimento per la democrazia. Per mesi quella era stata una protesta di massa. Era impensabile punire tutti: avrebbero dovuto arrestare metà della popolazione di Pechino. Io scampai al peggio perché non ero iscritto al partito. Uno dei bersagli contro cui si accanirono dopo il 4 giugno erano i comunisti doc. La priorità di Deng era l’epurazione interna. Il nemico più odiato era la corrente dei riformisti democratici all’interno del partito, gli amici di Zhao Ziyang, il segretario generale che Deng aveva deposto con un golpe. Quella era la minaccia, perché Zhao aveva goduto di un consenso reale tra gli stessi comunisti, il partito si era spaccato in due”.

Andò peggio agli operai. Due pesi e due misure si avvertirono nel diverso trattamento riservato a studenti e operai.

Già l’8 giugno 1989 l’ufficio della Pubblica sicurezza di Shanghai arrestava 13 operai, 3 dei quali vennero condannati a morte e fucilati dal plotone di esecuzione.

Delle 48 esecuzioni pubbliche a Pechino nei giorni seguenti nessuna ebbe per vittima uno studente.

Era partita la grande operazione di recupero delle élite, la lunga marcia per cooptare intellettuali e studenti al servizio del potere.

La vera lezione che i leader comunisti impararono da quelle giornate è questa: non bisogna mai più ritrovarsi “contro” la parte più istruita e moderna della società.

Per gli irriducibili cominciò la traversata del deserto, una serie di vessazioni che durano ancora oggi: promozioni negate, niente permessi di viaggio all’estero, l’emarginazione costante.

Uno stillicidio di vendette che non ha impedito a Xu e Zhang di continuare la loro lotta per i diritti umani.

Con tutti gli altri il regime è stato magnanime, e l’elargizione di vantaggi alle professioni intellettuali è stata redditizia.

“Vent’anni dopo - ammette Zhang - non c’è all’orizzonte una forza alternativa al partito comunista, non esiste un movimento che possa guidare la transizione pacifica verso la democrazia. E’ dentro il partito comunista che deve nascere questa spinta per il cambiamento”.

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Giu 03

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Giu 03

di Chiazzese

Leggendo l’esposto di Silvio Berlusconi al Garante per la privacy sulla vicenda delle fotografie di Antonello Zappadu sequestrate dalla Procura di Roma, qualcosa non convince.

Secondo la versione di Berlusconi - dalla cui denuncia, come lascia intendere lo stesso avvocato del Premier Nicolò Ghedini, sarebbe pure partita l’iniziativa della Procura capitolina -, Antonello Zappadu, un fotografo di Olbia, offre in vendita fotografie carpite illegittimamente che ritraggono momenti di vita privata all’interno della nota residenza del Premier di villa Certosa, in località Porto Rotondo, ad Olbia, Sardegna.

Zappadu offre le immagini anche ad un collaboratore di Panorama, tale dottor Amadori, che informa il direttore del settimanale, dottor Belpietro, che a sua volta informa Ghedini.

Zappadu, dopo alcuni contatti con il dottor Amadori, lo incontra; a Milano.

Fatto presente che le fotografie sono di “eccezionale interesse”, gli dice che c’è chi - il gruppo Hachette-Rusconi tramite il direttore di Gente Monica Mosca - sarebbe disposto a pagare molto profumatamente quelle fotografie, addirittura 1,5 milioni di euro, e gli prospetta la possibilità di comprarle alla medesima cifra. Per dimostrargli la serietà dell’offerta, quindi, gli invia un campione di foto ed una bozza del contratto di compravendita. Amadori passa il tutto a Belpietro, il quale a sua volta passa il tutto a Ghedini. Questi telefona a Mosca - il direttore di Gente - ed apprende che non c’era stata e non c’era in corso nessuna trattativa tra Zappadu ed il gruppo Rusconi, non essendo quest’ultimo interessato alle fotografie.

Questi i fatti riferiti da Berlusconi, il quale, per questi fatti, accusa Zappadu:

- del reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.): “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 [abitazione, altri luoghi di privata dimora ed appartenenze di essi], è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”;

- del reato tentata truffa per avere “tentato di procurarsi un ingiusto profitto prospettando l’indebita pubblicazione di materiale fotografico che avrebbe potuto provocare un evidente danno d’immagine ove maliziosamente prospettato, senza le facili spiegazioni che soltanto i diretti interessati avrebbero potuto fornire”.

Oltre all’esposto al Garante, Berlusconi denuncia il tutto alla Procura della Repubblica di Roma, che tempestivamente sequestra le foto.

Come dicevamo all’inizio, c’è qualcosa che non convince in questa storia.

Il comportamento del direttore di Panorama? Certo, solo in Italia accade che il direttore di un settimanale come Panorama, venuto a conoscenza dell’esistenza di fotografie di “eccezionale interesse” sul Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, anziché decidere se trattarne l’acquisto o meno, comprarle o meno, pubblicarle o meno, come avrebbe fatto qualsiasi “Giornalista”, informa l’avvocato di Berlusconi e gli passa il campione di foto fattogli pervenire dal fotografo. Ma, appunto, siamo in Italia, dove comportamenti del genere, purtroppo, non sono più - o forse non sono mai stati - sorprendenti. Quindi, anche se si tratta di quello stesso direttore che, se qualcuno lo chiama “dipendente di Berlusconi”, si inalbera come un ossesso (come si può vedere a questo link), proclamandosi “dipendente della mia coscienza”, non è questo che ci sorprende. Del resto, uno è dipendente della sua coscienza; se poi la coscienza è molto “devota”, lui che ci può fare?

Le perplessità sono altre.

Le fotografie sono state scattate in Sardegna; la condotta di Zappadu si svolge in Sardegna, da dove parla ed invia email, e, in parte, a Milano.

Se i fatti sono questi, a prescindere dal merito della vicenda, la Procura territorialmente competente è quella di Tempio Pausania (al limite, per la tentata truffa, quella di Milano). Che c’entra, in tutto questo, la Procura di Roma?

Esiste forse una competenza speciale per la tutela del Premier?

P.S. – Mentre mandavo questo post alla Redazione, apprendo che la Procura di Roma avrebbe riconosciuto la propria incompetenza (in senso territoriale, s’intende), trasmettendo il tutto alla Procura di Tempio Pausania!

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Giu 03

a cura di Vanna Lora
(Docente di Storia e Filosofia)

La “Rassegna stampa” viene aggiornata quotidianamente.

Per non “intasare” il blog di tanti post tutti simili, la “Rassegna stampa” sta sempre in un solo post al mese, che aggiorniamo ogni volta che Vanna ci manda nuove segnalazioni.

Dunque, anche se il post ha sempre la stessa data, il suo contenuto viene aggiornato anche dopo la sua prima pubblicazione.

I link agli articoli di stampa sono in ordine cronologico: gli articoli più recenti sono in fondo.

Sulla sidebar di destra ci sono un link e un banner che consentono di rintracciare sempre facilmente le pagine della rassegna stampa.

________________

Giovanni Bianconi
La strage di via D’Amelio e il nuovo pentito. L’Antimafia indaga sulla verità di Spatuzza
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Francesco La Licata
“Boccassini non indaghi sulle stragi di mafia”
in Stampa, 1 giugno 2009

Marco Travaglio
Paese ad mafiam –Passaparola (VIDEO)
in Beppegrillo,1 giugno 2009 (Registrata il 29maggio)

Lorenzo Baldo
Le stragi: verità ancora possibile?
in Antimafiaduemila, 1 giugno 2009

Roberto Morrione
Falcone e Borsellino traditi per l’opportunismo e l’asservimento di gran parte dei mezzi d’informazione …
in Articolo21, 1 giugno 2009

Giuseppe D’Avanzo
Il nuovo volto del potere
in Repubblica, 1 giugno 2009

Stefano Rodotà
Italia, cronaca di un Paese senza
in Repubblica, 1 giugno 2009

Gad Lerner
La vergogna del giornalismo italiano
in Gadlerner.it,1 giugno 2009

Furio Colombo
Silvio da Casoria, l’educatore
in Unità, 31 maggio 2009

Marco Travaglio
Al Tappone & Topolanek
in Unità, 1 giugno 2009

Prodi festeggia 40 anni di matrimonio
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Enrico Franceschini
Il Times: “Cade la maschera del clown” Libération: “Lo scandalo è alle calcagna”
in Repubblica.it, 1 giugno 2009

Il Times attacca Berlusconi. La replica: falsità insufflate da sinistra
in Corriere.it,1 giugno 2009

Da Pd e Idv doppia interrogazione parlamentare sui voli di Stato
in Corriere.it, 1 giugno 2009

Massimo Giannini
Voli di Stato: è polemica (AUDIO)
in Repubblicatv,1 giugno 2009

La telefonata fra Marco Lillo e Roberta Arrigoni (AUDIO)
in Espressonline, 31maggio 2009

Marco Lillo
Com’è veramente andata
in Espressonline, 1 giugno 2009

Ottavio Olita intervista Domenico D’Amati
Foto sequestrate. D’Amati: violato l’interesse pubblico. Intervenga il Parlamento
in Articolo21, 31 maggio 2009

Marco Galluzzo
Il premier: lasciate in pace i miei figli
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Riccardo Rosa
Il bodyguard di veronica, pettegolezzi inventati
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Gianluca Luzi
Parte l’attacco a Veronica
in Repubblica, 1 giugno 2009

Paolo Colonnello
Sul “compagno” di Veronica smentite alla Santanché
in Stampa,1 giugno 2009

Carmelo Lopapa
“Offerti soldi alla velina del Gf”. E l’Espresso querela Il Giornale
in Repubblica, 1 giugno 2009

M.Gal.
“Il Cavaliere prepara l’attacco: ‘ Non ci sarà un nuovo ‘94’ “
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Alberto Custodero
Ministri, portaborse e amici triplicato il numero dei decolli
in Repubblica, 1 giugno 2009

Claudia Fusani
E’ qui la festa? Via vai sull’aereo di Stato. Tutti “gli ospiti” del premier
in Unità, 1 giugno 2009

Paola Di Caro
Il Pd accusa sui voli di Stato: triplicati, chi c’era a bordo?
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Marino Bisso
Voli di Stato, si muove la Procura. Il Pd: buttano via i nostri soldi
in Repubblica, 1 giugno 2009

Marco Bucciantini intervista Giuseppe Belleri
Quelle sei ragazze sedute sulle sue ginocchia e le altre foto censurate
in Unità, 1 giugno 2009

Tana de Zulueta
“Se la Merkel avesse una relazione affettiva con un ragazzo faccia d’angelo di 17 anni…”
in Articolo21, 1 giugno 2009

C.Man.
Aerei blu, archiviati Rutelli e Mastella
in Messaggero,1 giugno 2009

Salvo Palazzolo
Caos a Palermo, invasa dai rifiuti
in Repubblica, 1 giugno 2009

Barbara Saporiti
Palermo sommersa dai rifiuti “Intervenga la Protezione civile”
in Repubblica, 1 giungo 2009

Felice Cavallaro
Lombardo invoca il Colle: boccerà la legge contro di me
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Sergio Rizzo
Terremoto in Abruzzo i mugugni che è meglio non sottovalutare
in Corriere della sera, 1 giugno 2009

Massimo Giannini
Spa pubbliche e i trombati da riciclare
in Repubblica/Affari&Finanza, 1 giugno 2009

Guido Bolaffi
Cambiamo la legge sulla cittadinanza
in Corriere della sera/inserto economia, 1 giugno 2009

Giovanni Parente
Reato clandestinità: il dovere di denuncia viaggia anche in tram
in Sole24ore, 1 giugno 2009

Claudio Magris
Il voto tiepido per l’Europa
in Corriere della sera,1 giugno 2009

Marco Travaglio
“Verità o menzogna. Categorie irrinunciabili o moraliste?” (AUDIO)
in Micromega.net, 28 maggio 2009

Emiliano Sbaraglia intervista Gianluigi Nuzzi
I nuovi segreti dello Ior
in Micromega.net, 1 giugno 2009

Enrico Franceschini intervista Michale Bynyon
“Noi ispirati dalla sinistra? Ridicolo. Se è nei guai con le donne è una notizia”
in Repubblica, 2 giugno 2009

Furio Colombo
Il Duca di Casoria e l’opposizione silente
in Micromega.net, 1 giugno 2009

Paola Di Caro
Berlusconi: caso Noemi, su di me solo calunnie
in Corriere della sera, 2 giugno 2009

Claudio Tito
“Manovra internazionale contro di me” I sospetti di Silvio su Murdoch
in Repubblica, 2 giugno 2009

Fiorenza Sarzanini
Quegli scatti proibiti in Sardegna
in Corriere della sera, 2 giugno 2009

Paolo Berizzi
Zappadu vede gli avvocati e contrattacca “Nessun ricatto, i miei scatti sono 41”
in Repubblica, 2 giugno 2009

Gianluca Luzi
Berlusconi all’attacco della stampa estera
in Repubblica, 2 giugno 2009

Ugo Magri
Berlusconi vicino a scoppiare
in Stampa, 2 giugno 2009

Guido Ruotolo
Le foto a Villa Certosa fra topless e body guard
in Stampa, 2 giugno 2009

Andrea Carugati
“Noemi? Già detto tutto” Al premier basta Vespa
in Unità, 2 giugno 2009

Alberto Custodero
Voli di Stato, il governo difende: “Il premier ha agito legittimamente”
in Repubblica, 2 giugno 2009

Flavio Haver
Voli di Stato, procura al lavoro. Palazzo Chigi: uso legittimo
in Corriere della sera, 2 giugno 2009

Sergio Rizzo
Corsi e ricorsi dei privilegi
in Corriere della sera, 2 giugno 2009

Gemma Contin intervista Giuseppe Di Lello
“Lombardo non gioca di azzardo contro Berlusconi”
in Liberazione, 2 giugno 2009

Lirio Abbate
Netturbini, il potere forte di Palermo
in Stampa, 2 giugno 2009

M.B. intervista Leoluca Orlando
“Palermo, siamo al dissesto più totale”
in Articolo21, 1 giugno 2009

Vittorio Grevi
Processo penale, dentro la riforma due novità che fanno discutere
in Corriere della sera, 2 giugno 2009

Samantha Agrò
Contro l’Italia 6mila ricorsi
in Sole24ore, 2 giugno 2009

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Giu 03


Vi segnaliamo, sul sito di MicroMega, a questo link, l’audio di un intervento di Marco Travaglio alla Fiera del Libro di Torino il 16 maggio 2009, nel quale affronta il tema della teoria c.d. del “doppio stato” e vi inserisce i casi De Magistris, Forleo, Genchi, Salerno.

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Giu 01

Pochi giorni fa è stato arrestato l’ex Procuratore Aggiunto di Messina Pino Siciliano.

Siciliano è stato Procuratore Aggiunto di Messina ed esercitava adesso funzioni di Sostituto Procuratore nella stessa città.

La notizia è stata data poco e male, come già accaduto in altri casi analoghi.

Riportiamo qui la notizia come data dall’Ansa:

(ANSA) - MESSINA, 25 MAG - L’ex procuratore aggiunto di Messina Pino Siciliano è stato arrestato con l’accusa di concussione e tentata concussione. L’inchiesta si riferisce alla ristrutturazione dell’albergo Castellammare di Taormina: all’ex sostituto procuratore, titolare dell’inchiesta, viene contestato di avere condizionato alcune vicende di carattere amministrativo relative a controversie tra il Comune di Taormina e due imprese, la Impregilo e la Decisa s.r.l.. Concessi a Siciliano i domiciliari.

Dal sito di “Tempo Stretto” ulteriori particolari:

L’arresto di Siciliano: ecco le contestazioni mosse all’ex Procuratore aggiunto di Messina

Tre vicende nel mirino: la ristrutturazione dell’hotel Castellamare di Taormina, il contenzioso fra il comune jonico e la Impregilo, le Zps del Comune di Messina

All’ex Procuratore aggiunto di Messina, Pino Siciliano, il gip di Reggio Calabria, Kate Tassone contesta un caso di concussione e due tentativi di concussione. Tre vicende che il magistrato avrebbe tentato di condizionare nella sua qualità di Coordinatore del pool Pubblica amministrazione della Procura.

Ma ecco nel dettaglio i capi d’imputazione che vengono contestati a Siciliano nelle 350 pagine di ordinanza. “Con minacce, anche implicite ma ben chiare ai destinatari, di sottoporli a procedimento penale o comunque di un male ingiusto ove non si fossero piegati, nel corso della propria attività amministrativa, politica e/o professionale, di volta in volta alla soluzione più favorevole o comunque prescelta da lui o dalle persone che intendeva avvantaggiare; compiva atti diretti in modo non equivoco a costringere o comunque ad indurre diversi funzionari, politici, tecnici, degli Uffici Pubblici ed altri, a dare promettere indebitamente a lui o a terzi soggetti a lui vicini utilità”.

Ed ecco in dettaglio le accuse.
La prima vicenda riguarda la ristrutturazione dell’hotel Castellamare di Taormina.

“Tra l’aprile ed il luglio 2008 – dopo aver strumentalmente iscritto il procedimento n. 2041/07 R.G. Atti per intervenire ed influire sul processo amministrativo pendente al T.A.R. Catania tra la s.r.l. Decisa ed il Comune di Taormina (patrocinato formalmente dall’avv. Maimone Ansaldo Patti, ma di fatto dal proprio figlio Siciliano Francesco, incompatibile all’esercizio della professione legale in quanto ricercatore universitario) ed avente ad oggetto la ristrutturazione dell’Hotel Castellamare di Taormina – prima con pressioni e minacce implicite, poi con minacce esplicite di perseguirlo penalmente, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l’ingegner Spampinato Francesco, nominato perito dal T.A.R. nella predetta causa, a redigere un elaborato favorevole al Comune di Taormina (e quindi anche all’attività professionale del figlio Francesco). E, una volta depositata la relazione, a modificarne quegli aspetti astrattamente favorevoli alla s.r.l. DECISA: in tal modo volendo altresì ottenere un ritorno vantaggioso per l’accrescimento della propria influenza; non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà e, precisamente, perché la persona offesa non cedeva ad intimidazioni e minacce”.

La seconda vicenda riguarda un contenzioso fra il Comune di Taormina e la Impregilo.

In particolare:
“Su istigazione di Occhipinti Domenico, liquidatore della s.p.a. Impregilo, per il tramite dell’amico Michele Caudo, compiva atti diretti in modo non equivoco ad indurre La Mattina Antonino, Commissario Straordinario del Comune di Taormina, ad accettare la proposta transattiva di 26 milioni di euro in merito ad un contenzioso civilistico tra il predetto Comune e la predetta s.p.a.: somma di cui 2 milioni di euro sarebbero stati divisi tra coloro che avrebbero contribuito al buon esito dell’affare; non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà”.

La terza vicenda riguarda un’inchiesta sulle ZPS

In particolare:
“Induceva i membri della Commissione di Valutazione di Incidenza Ambientale (fra cui Pitalà Leone e Dolfin Sergio) ed i funzionari presso il Settore Edilizia Privata dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Messina (tra cui l’arch. Schiera Vincenzo e Cacciola Vincenzo) ad attribuire indebitamente utilità all’ingegner Sansone (dirigente dell’assessorato Territorio ed Ambiente della Regione) consistite nel riconoscimento della competenza dell’ufficio del Sansone in materia di valutazione di incidenza ambientale nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) esautorando l’organismo comunale e la citata Commissione ed altresì consistite nell’ottenere un ritorno vantaggioso per l’accrescimento della propria influenza”.

L’amministrazione della giustizia nel Distretto di Messina presenta da anni ombre molto rilevanti, mai dissipate.

A questo link abbiamo riportato a suo tempo la notizia – anche questa data in sordina dai mezzi di comunicazione – della condanna (in primo grado) di altri due magistrati messinesi - Giovanni Lembo e Marcello Mondello – all’epoca dei fatti rispettivamente Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Capo dei G.I.P. di Messina, a cinque e sette anni di reclusione per favoreggiamento della mafia e concorso in associazione mafiosa.

A questo link è possibile rivedere una puntata della trasmissione di Carlo Lucarelli Blu Notte, andata in onda il 5 ottobre 2008, dedicata ai misteri giudiziari di Messina.

A questo link è possibile vedere i video di un convegno su “La crisi della giustizia a Messina” tenutosi nel dicembre 2008.

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Giu 01

di Beppe Del Colle
(Giornalista)

da Famiglia Cristiana del 31 maggio 2009

Tra veline e gossip cresce a dismisura la distanza tra realtà e palazzo.

Se c’è una cosa – chiamiamola pure una coincidenza – che colpisce nell’attuale situazione italiana è l’abissale distanza che separa la politica dalla realtà.

La politica vive oggi degli effetti di una causa lontana negli anni, e che si chiama irruzione del relativismo morale nella società: cioè da quando è stato proclamato a gran voce in tutte le piazze, nelle università, nelle scuole, in Parlamento, in due referendum “storici”, il diritto di chiunque a farsi norma per sé stesso.

Da quarant’anni, più o meno, gli italiani hanno avuto conferma, attraverso leggi ad hoc o ad personam, che nella loro vita privata possono fare tutto quello che vogliono, il che hanno sempre fatto ma con qualche ritegno o, se vogliamo proprio usare un termine scomparso dal loro linguaggio, con qualche “pudore”.

Il limite massimo è stato toccato qualche tempo fa con l’introduzione del concetto di privacy assurto a dogma fino al punto che l’imminente riforma della Giustizia proibirà ai magistrati gran parte delle intercettazioni finora consentite per indagare sui reati, e vieterà ai giornalisti di parlare delle indagini e degli eventuali indagati fino all’inizio dei relativi processi in aula, sempre per rispetto della privacy.

Con il che, tanti saluti al recente passato nei casi Parmalat e “furbetti del quartierino”: nessuno saprà più niente di nessuno, soprattutto dei potenti, dei ricchi, di chi può consentirsi avvocati di grande abilità.

Se poi si è al massimo livello della politica, tutto è ancora più semplice.

Si dà mandato ai propri parlamentari di confezionare le leggi che servono; se si perdono in lungaggini procedurali per rispetto verso una antiquata e antipatica Costituzione, si programma una legge “di iniziativa popolare” per ridurne il numero, e perché no, già che ci siamo, le competenze, sicuri che il favore del popolo è tanto travolgente da risolvere la faccenda in quattro e quattr’otto.

Ci penseranno a spiegare la cosa in Tv i portavoce (ex pci, ex psi, ex radicali, ex missini, ex liberali, ex repubblicani, qualche sparuto cattolico …).

Ogni tanto si leva una solitaria voce: «In nessun Paese democratico una simile pratica legislativa, con disprezzo del Parlamento, sarebbe nemmeno lontanamente immaginabile», sciocchezze.

Qualcun altro osserva, timidamente: «In nessun altro Paese democratico si offenderebbe un giudice che ha osato emettere una sentenza non gradita al capo e ne ha pubblicato le motivazioni in una vigilia elettorale», sciocchezze anche qui, sebbene in Italia si sia sempre in qualche vigilia elettorale, o referendaria, o di G8 che sconsiglierebbero di dare pubblicità a quelle “sciocchezze”; e sebbene sempre quella noiosa Costituzione stabilisca la separazione fra le istituzioni, dunque il Governo, il Parlamento, la Giustizia sono indipendenti l’uno dall’altro e nessuno può dire a un giudice che cosa deve fare.

Ma la coincidenza di cui parlavamo all’inizio è strepitosa.

È uscito in questi giorni un libro, La famiglia cristiana (Mondadori, 124 pagine 17,50 euro), di don Antonio Sciortino, direttore di questa nostra rivista, in cui quella «abissale distanza che separa la politica dalla realtà» è dimostrata con matematica irrefutabilità.

Mentre i politici si affannano su malconsigliate ragazzine più o meno “veline” e giudici più o meno “venduti alla sinistra”, l’antico problema della famiglia in crescente difficoltà per molteplici ragioni, anche ma non soltanto economiche, mai affrontato da tanti Governi di ogni colore, si presenta in tutta la sua traumatica consistenza.

Leggere per credere.

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Giu 01

di Luigi Ferrarella
(Giornalista)

dal Corriere della Sera del 31 maggio 2009

Nel 2007 la Cassazione ha stabilito che Silvio Berlusconi poteva non sapere o non aver comunque direttamente a che fare con i 434mila dollari della sua Fininvest bonificati dal conto del suo avvocato storico direttamente al conto estero di un giudice.

E sempre la Cassazione nel 2001 aveva stabilito che, benché il capo dei servizi fiscali della Fininvest avesse ammesso di aver pagato tre tangenti alla Guardia di Finanza, Berlusconi poteva esserne ignaro: per il premier queste sentenze valgono, visto che rimarca di essere sempre uscito senza condanne definitive dai processi intentatigli.

Nel 2008 la Cassazione ha stabilito che era priva di fondamento la pretesa del premier di ricusare uno dei suoi giudici nel processo Mills, e cioè la presidente Nicoletta Gandus tacciata d’essere prevenuta nei suoi confronti: per Berlusconi questa sentenza non vale, di continuo il premier rimette in discussione il risultato della «partita» già risolta dalla Suprema Corte, continua a dire «è come se Mourinho avesse arbitrato Inter-Milan» nonostante la Cassazione abbia appunto già ribadito che a far giocare accusa e difesa sul caso Mills non è stata Mouriinho-Gandus ma una corretta terna arbitrale guidata da Collina-Gandus.

Perché i giudici erano tre, non una.

Non solo Gandus, qualificata «nemica» e «estremista di sinistra» per aver anni fa, pubblicamente e insieme a decine di altri giuristi, criticato alcune leggi sia del governo Berlusconi che del governo Prodi.

Ma anche Loretta Dorigo e Luigi Caccialanza, il magistrato che nella motivazione si capisce che ha redatto la parte cruciale della sentenza, cioè l’analisi contabile che esclude la riferibilità al solo cliente Attanasio dei soldi finiti all’avvocato Mills e addita invece la commistione con almeno una parte dei soldi Fininvest provenienti dal cosiddetto «dividendo Horizon»: e Caccialanza, nella cerchia degli avvocati milanesi, è notoriamente non solo un magistrato molto preparato e stimato, ma anche super-cattolico, estraneo alla politica togata, e certo non classificabile in schemi ideologici analoghi a quelli appiccicati a Gandus.

Che farà di questo passo Berlusconi e chi come lui usa questo genere di argomenti?

Plauderà al primo imputato di fede musulmana che ricuserà Gandus perché è ebrea?

O al primo ladro ateo che negherà legittimità alla sentenza del cattolico Caccialanza?

Ripugna dover scendere nella disamina delle identità culturali, politiche e persino religiose che ogni magistrato dismette quando veste la toga di giudice in udienza, ma è uno dei frutti avvelenati di questo modo di nutrire il dibattito pubblico.

Così velenoso da inquinare ormai persino il modo di ragionare di chi, per criticare Berlusconi, in questi giorni ha ritenuto di opporgli il contro-argomento per il quale Gandus sarebbe un giudice che ha dimostrato di saper essere imparziale in quanto in passato ha assolto un importante esponente dello schieramento di Berlusconi (Formigoni), e l’ha fatto proprio in un processo nel quale la sua posizione aveva un forte nesso con il patteggiamento e il pesante risarcimento accettato in precedenza dal fratello di Berlusconi (Paolo): come se l’imparzialità di un giudice non consistesse nell’assicurare eguale attenzione alle ragioni delle parti, ma si misurasse su una sorta di pareggio dei risultati, come se dipendesse da una opportunistica par conditio dei verdetti, come se solo l’assoluzione di un potente facesse maturare un bonus spendibile per condannarne un altro e viceversa.

Chiacchiere da bar sport, verrebbe da dire. Ma si farebbe un grave errore: il lunedì al bar sport, ormai, si parla della partita della domenica con maggiore competenza e superiore onestà intellettuale.

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(Vignetta di Bandanas)

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Giu 01

di Adriano Sansa
(Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova)

da Famiglia Cristiana del 31 maggio 2009

Parlare d’altro, per incompetenza o disonestà.

Eludere le questioni vere.

Svuotare le istituzioni del loro prestigio.

Deprezzare, se non disprezzare, la legge.

Così facciamo. La giustizia è lenta. Le imprese protestano per la difficoltà di avere in tempo – prima di fallire! – il pagamento dei crediti. I cittadini assistono sconcertati alla prescrizione dei reati, più facile per gli imputati facoltosi grazie ad abili avvocati, ai cavilli e ai differimenti che codici confusi e rattoppati permettono.

Gli immigrati, invece di trovare un Paese di chiara civiltà che li accolga e insieme li spinga all’osservanza della legge, si imbattono in un sistema talvolta crudele e però sfibrato.

I giudici stessi vivono impotenti il declino del processo civile e penale verso quei livelli per i quali l’Europa ci condanna a risarcire le vittime della lentezza.

Nell’avvilimento del mondo giudiziario sfumano talora ideali, si rafforzano tendenze clientelari di “correnti”, il Consiglio superiore si rifugia in produzioni cartacee soffocanti.

Ma nessuno interviene a cambiare e semplificare le regole, a ridare prestigio a uno dei cardini della democrazia.

Non solo: si prepara una norma che toglie al Pubblico Ministero la possibilità di iniziare l’inchiesta con proprio impulso, senza un rapporto della polizia giudiziaria; notizie di stampa preziose, vittime intimidite che non osano denunciare saranno ignorate.

I Governi potranno “filtrare” gli elementi da fornire alla giustizia, condizionarne l’azione tramite il controllo della polizia.

Non se ne parla.

Nella mia esperienza ho visto difendere beni artistici e paesaggistici dalla speculazione, intervenire sull’inquinamento, indagare la corruzione per iniziativa d’ufficio.

E invece qualcuno propone giudici eletti, per giunta nativi della regione – dov’è il senso della Repubblica una e indivisibile? – in un Paese e in un momento in cui la politica invade più che mai gli spazi con la sua aspra divisione.

Massima contraddizione. Berlusconi – mancato imputato per effetto del “lodo” da lui stesso voluto – accusa di faziosità politica i giudici di Milano: hanno condannato l’avvocato inglese che dapprima, in Inghilterra, ha confessato d’esser stato compensato per avergli risparmiato grane giudiziarie con la propria reticenza.

Ma mentre si accusano i giudici di essere parziali e politicizzati, si propone la loro elezione, cioè il loro inserimento nel circuito politico-partitico: con la perdita, allora sì, di ogni indipendenza.

Qualcuno osserva che in altri Paesi la cosa funziona, come negli Stati Uniti.

Al di là dei difetti di quel sistema, del quale il nostro è comunque di gran lunga migliore per le garanzie dei cittadini e dell’uguaglianza, va detto che ogni Paese ha sue tradizioni e atmosfere.

Il rapporto tra politica e giustizia da noi è attualmente pessimo.

La tendenza a fare propria l’istituzione giudiziaria è alta.

La recente polemica tra il presidente della Camera Fini e Berlusconi sul ruolo del Parlamento mostra che l’esecutivo già deborda, schiacciando gli altri poteri.

E più potrebbe farlo, se controllasse l’elezione dei giudici.

Una prova: mai Clinton, indagato, avrebbe osato toni simili all’invettiva berlusconiana.

Le magistrature elettive americane sono rispettate anche dalla politica cui sono legate.

Da noi, già ora i giudici vengono presi a calci.

Quelli vivi, talvolta nei fatti anche quelli assassinati per la legalità.

Figuriamoci dopo, se fossero scelti con elezioni dominate da questi politici.

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Mag 30

In relazione a quanto sta accadendo nel nostro Paese e ai violenti mutamenti della costituzione di fatto ai quali stiamo assistendo, può essere utile rileggere alcuni cenni sintetici sul passaggio dalla repubblica all’impero a Roma.

Le pagine che seguono sono tratte dal libro:

Gianfranco Maglio, L’idea costituzionale nel medioevo, Dalla tradizione antica al «costituzionalismo cristiano», Gabrielli Editori, 2006.

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Quando si parla del pensiero romano vi è la tentazione di ritenere, ad un primo superficiale approccio, che i risultati di tale riflessione siano complessivamente modesti e comunque scarsamente originali.

Certo se ci riferiamo alla profondità della speculazione filosofica ed in generale al sapere teoretico, non si può dire che i romani abbiano lasciato tesi e concezioni innovative, ma se con uno sguardo a più largo raggio ci spingiamo a considerare il pensiero etico-politico e soprattutto l’elaborazione giuridica, ecco che la grandezza della riflessione dei romani avrà modo di delinearsi nel suo autentico valore.

Il contributo dei romani all’elaborazione delle categorie del giuridico è determinante: non è un caso se il diritto romano è stato considerato per secoli quale vera e propria ratio scripta, traguardo insuperato ed insuperabile nello sforzo umano di regolare giuridicamente i rapporti sociali.

Se ad esempio pensiamo alla grande costruzione del diritto civile è noto a tutti come, a distanza di duemila anni, gli ordinamenti giuridici di molti paesi continuano ad avvalersi degli istituti e delle categorie dogmatiche elaborate dalla tradizione romanistica.

Per quanto poi concerne il nostro problema, il concetto romano di costituzione (constitutio) ha connotati ben più maturi della politeia dei greci.

Il passo in avanti è certamente costituito dalla chiara distinzione fra diritto pubblico e diritto privato: la diversa considerazione di quanto attiene al rapporto cittadino-Stato da un lato e di ciò che concerne le relazioni private fra singoli cittadini dall’altro, rappresenta il presupposto per una più corretta analisi del problema costituzionale.

Sia pure sommariamente dobbiamo distinguere la fase repubblicana della storia di Roma, che è la più interessante ai nostri fini, da quella imperiale durante la quale l’idea costituzionale tende ad affievolirsi in concomitanza con l’affermazione di idee autocratiche.

Il periodo repubblicano è ricco di fermenti e al tempo stesso travagliato per le lotte di potere e gli scontri sociali che si verificano: in questa fase della storia di Roma l’idea costituzionale si esprime con forza e convinzione.

Il pensiero filosofico-politico dei greci, nel periodo della sua maturità, aveva posto in risalto l’importanza della sovranità delle leggi per un corretto funzionamento dei rapporti fra il cittadino e lo Stato, ma posto ciò rimanevano aperti almeno due importanti problemi.

In primo luogo occorreva stabilire con esattezza da cosa nasce l’obbligatorietà giuridica e successivamente chiarire le fonti di produzione della legge nel quadro di una più matura teoria della sovranità.

Nel periodo repubblicano la legge (lex) è la deliberazione delle assemblee del popolo romano, dapprima quale espressione ratificatoria di proposte regie o di altre supreme magistrature ma successivamente vera e propria condizione di validità della legge stessa attraverso la quale si concretizza una forma democratica di governo.

Ora, la repubblica romana ebbe varie assemblee popolari alle quali andavano ricondotte diverse forme di deliberazioni.

Il passo avanti in senso democratico ci fu quando le decisioni delle assemblee della plebe (comizi tributi) vennero parificate a quelle dei più antichi ed aristocratici comizi curiati e centuriati, con ciò equiparando le leges ai plebiscita.

Questo sistema di assemblee rendeva di fatto possibile un vero e proprio controllo popolare anche allo scopo di impedire che le supreme cariche dello Stato romano superassero i confini della legalità trasformandosi in organi autoritari.

Tale struttura costituzionale non poteva però durare a lungo: poco alla volta Roma estendeva i confini del proprio Stato e le esigenze poste dal governo di territori sempre più vasti richiede-vano forme di intervento di diversa natura e la capacità di legiferare con immediatezza e senza particolari vincoli formali.

Con tale scenario l’importanza delle assemblee popolari diminuiva sino a ridursi ad un valore di carattere simbolico.

La decadenza delle assemblee e del coinvolgimento diretto dei cittadini nel governo della cosa pubblica è uno dei fenomeni di rilievo attraverso i quali si spegne la forza propulsiva del periodo repubblicano con gravi conseguenze sull’assetto costituzionale.

Durante l’ultima stagione della repubblica romana la difficoltà di consultare il popolo aveva ingenerato la prassi di investire il Senato che, mediante propri decreti, legiferava assumendo un ruolo diverso da quello meramente consultivo che in precedenza aveva avuto.

Il fenomeno venne accolto con una certa prudenza dai giuristi che in un primo tempo ritennero di non equiparare automaticamente i senato-consulti alla legge, al massimo consentendo che gli stessi potessero tenere il luogo della lex con pari autorità.

Questo perché la legge, così come si era venuta delineando in tutta la prima fase della storia romana, era per eccellenza deliberazione del popolo, espressione della volontà popolare: lex est quod populus iubet atque constituit.

Deliberazione significa partecipazione e controllo popolare dell’attività legislativa, anche allo scopo di salvaguardare i costumi e le tradizioni in un mondo che, proprio per la velocità dell’espansione romana, mutava in fretta.

Con la fine della Repubblica l’idea costituzionale tende ad affievolirsi nell’ambito di soluzioni politiche che realizzano una concentrazione del potere.

Tale processo che conduce al Principato prima e al Dominato poi, è il frutto di complesse cause storiche sulle quali non possiamo trattenerci in questa sede: il potere delle assemblee viene esautorato mentre il Senato conserva più a lungo il suo prestigio quale espressione della tradizione e della nobiltà di Roma oltreché custode di quelle virtù e di quei valori che tenacemente perseguiti avevano costituito la grandezza dei romani.

In questa fase storica di passaggio, collocabile attorno alla metà del I secolo a.C., Cicerone scrive le sue opere più importanti nelle quali diritto e filosofia si uniscono nella perfezione di un pensiero dagli elevati contenuti etici.

Soprattutto nel De Legibus e nel De re publica Cicerone ricerca una sintesi politica nel tentativo di frenare il declino della forma di governo repubblicana, richiamando cittadini e soprattutto uomini di governo al rispetto del mos maiorum, dell’autorità delle leggi e delle magistrature, di un’ideale di giustizia capace di ispirarsi alla retta ragione e di cogliere un ordine universale.

Cicerone media e trasmette al mondo romano quanto di meglio il pensiero greco e in particolare lo stoicismo aveva saputo esprimere in materia etico-politica e tutto ciò con una consapevolezza nuova del valore intrinseco dell’esperienza giuridica.

La sua identificazione del diritto naturale con la ragione avrà notevole importanza nell’elaborazione dei giuristi dell’età imperiale e nel pensiero successivo sino al med