Gen 14

SI DICE CHE la crisi si sta per mangiare vivi i giornali e che il futuro sono i blog e la rete. Poi, c’è chi dice che i blog sparano scemenze dalla mattina alla sera, perché mancano i filtri, la professionalità, le fonti, il savoir vivre di noi giornalisti e via dicendo. Poi, uno si legge l’arguta spataffiata di Lucy Kellaway su quel mito del giornalismo mondiale che è il Financial Times e in un attimo pensa che forse è meglio tenersi informati su MySpace e ‘fanculo i giornali.

My theory is that colds are bad this year because of the recession, which lowers our spirits and makes us feel dispensable at work. In this state, our bodies are subconsciously waving and beckoning to any cold virus going, saying: over here.

This explains why more than 8 per cent of the UK workforce was off sick last Monday: the economy has sneezed, and we have all caught a cold.

fonte: antoniodini.blogspot.com » Vai al post originale





Gen 14

INCONTRIAMOCI PER GAZA VENERDI’ 16 GENNAIO 2009, ORE 17.30 IN VIA SAN FELICE 24 Carissime tutte, giovedì 8 alla manifestazione in piazza Nettuno ci siamo incontrate, alcune della rete, donne in nero, associazione Orlando, donne palestinesi, donne del centro Zonarelli e, dalla disperazione rispetto alla drammatica situazione della popolazione di Gaza e il senso di impotenza che come donne e pacifiste proviamo di fronte a qualcosa di mostruoso che non riusciamo a fermare, in cui vediamo coinvolte amiche di cui non sappiamo la sorte, donne con cui abbiamo intessuto relazioni e progetti o che semplicemente abbiamo incontrato visitando Gaza tanti o pochi anni fa, è nata l’idea di incontrarci per discutere insieme e trovare un modo di dare il nostro contributo che sia di solidarietà e sorellanza, che sia di aiuto o di informazione e testimonianza alla popolazione della città, vedremo insieme cosa, in ogni caso un contributo per unirci a quante/i nel mondo cercano in ogni modo di far cessare questo orribile massacro. INCONTRIAMOCI PER GAZA VENERDI’ 16 GENNAIO 2009, ORE 17.30 IN VIA SAN FELICE 24 Rete delle Donne di Bologna

fonte: retedelledonnedibologna.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Titolo originale: Slumdog millionaire
Nazione: Gran Bretagna, USA
Anno: 2008
Genere: commedia, drammatico
Durata: 2h00m
Regia: Danny Boyle
Sceneggiatura: Simon Beaufoy
Fotografia: Anthony Dod Mantle
Musiche: A.R. Rahman
Cast: Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto, Madhur Mittal, Irfan Khan, Mia Drake, Imran Hasnee, Faezeh Jalali, Shruti Seth, Anand Tiwari, Saurabh Shukla, Azharuddin Mohammed Ismail, Ayush Mahesh Khedekar

Trama
Jamal, un diciottenne indiano, è giunto all’ultima domanda di “Chi vuol esser milionario?”, uno dei quiz televisivi più famosi al mondo. Ma Jamal non è un genio, non è un illustre erudito, bensì un ragazzo delle slums, baraccopoli della città di Mumbay. Una scalata al successo economico e mediatico che infastidisce ed insospettisce il conduttore del quiz che cerca di intralciarne la vittoria, fuorviandolo e facendolo arrestare. Ritenuto colpevole di avere imbrogliato, Jamal racconterà al commissario di polizia che conosceva le risposte alle domande perché ognuna di esse era legata ad un episodio della sua vita vissuta per le strade, ed alla ragazza di cui è innamorato e che ha da tempo perduto.

Recensione
Danny Boyle, regista britannico autore di piccole perle cinematografiche come “Piccoli omicidi tra amici” e “Trainspotting”, si trasferisce in India per realizzare la storia di un giovane indiano delle baraccopoli. Jamal, senza un minimo di istruzione, riesce ad andare avanti fino all’ultima domanda del quiz celebre in tutto il mondo superando le insidie delle domande iniziali. Ma Jamal non è uno sveglio ed istruito studente universitario. Jamal è un semplice “ragazzo del tè” in una grossa compagnia di telefoni. La sua cultura non proviene dai libri, bensì dalla strada. La sceneggiatura del film è fatta dai continui avvincenti flashback che scaturiscono dalle domande, ricordando così i diversi episodi della sua difficile esistenza.
In un alternarsi continuo tra i generi cinematografici (commedia, sentimentale, dramma, azione, melò), Boyle consolida la sua freschezza registica, fatta di spunti originali legati alla realtà quotidiana, descritti in ottica surreali ed anche gli avvenimenti drammatici attenuano il loro dolore mediante l’innocenza e la voglia di riscattarsi dei personaggi. La tristezza della storia viene dunque alleggerita dalla vivacità dai colori delle ambientazioni indiane, da musiche e da dialoghi azzeccati. Lo spettatore è così immerso nelle storie avventurose di Jamal che alcune imperfezioni ed esagerazioni legate a passaggi troppo improbabili della storia, non risultano fastidiosi, bensì accentuano l’aspetto fiabesco e folkloristico della storia.
Discreto il cast, ottima la scelta dei bambini nella parte dell’infanzia e dell’adolescenza di Jamal. Tutti sembrano divertirsi, finalmente partecipi attivi di quello che spesso hanno potuto vedere soltanto in TV o al cinema. C’è spontaneità e gioia negli occhi di quei bambini, capaci di uscire sempre con il sorriso dalle situazioni più disperate. Dev Patel (Jamal diciottenne) è divertente e credibile con quella sua aria un po’ assente, impacciato ma determinato ad ottenere quello che vuole.
La colonna sonora di “The millionaire”, prodotta da A.R. Rahman (una sorta di Morricone indiano) alterna ritmi in piena tradizione bollywoodiana, sonorità elettroniche, soavi musiche arabeggianti, fragoroso hip hop, canti religiosi, in un meltin pot di stili che cercano di fondere cultura orientale ed occidentale che riescono a trovare interessanti punti di incontro.
“The millionaire” è una fiaba moderna sul destino, la giustizia, l’amore e sulla voglia di vivere, ma soprattutto una storia d’amore surreale per il quale si è capaci di superare qualunque ostacolo. Se riuscirete a vederlo con il cuore ne coglierete l’essenza poetica che, seppur del tutto irreale, beatifica e concilia. Un film meraviglioso girato da un grande regista.

Voto: 8,5

Notizie Letterarie: 3 LIBRI A SOLI €2.
Sarai informato su tutti i libri in uscita senza alcun obbligo d’acquisto

by CINEMAeVIAGGI

fonte: amosgitai.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

“Il miglior lavoro al mondo”. Questo è il titolo di un annuncio di lavoro apparso sui giornali di Germania, Stati Uniti, Cina ed di altre 18 nazioni. L’ufficio del Turismo del Queensland, un piccolo Stato dell’Oceano Pacifico sotto la giurisdizione australiana, sta cercando un guardiano per l’isola di Hamilton, la più grande isola disabitata della regione, un paradiso terrestre nella Grande Barriera Corallina.
Gli incarichi comprendono la pulizia di una piscina, nutrire le tartarughe, ricevere la posta che di tanto in tanto arriva in aereo, controllare la Grande Barriera Corallina e le splendide spiagge dell’atollo, ma anche “sperimentare” l’isola, facendo immersioni, escursioni e testando non meno di 25 splendide strutture alberghiere delle isole circostanti. E’ inoltre necessario aggiornare almeno una volta alla settimana un blog con un diario fotografico per provare che il “lavoro” procede bene. 12 ore di lavoro al mese per 150000 dollari australiani al mese (€70000 circa), che dunque significano circa €6000 l’ora per godersi il sole ed il mare in un paradiso terrestre. Può apparire superfluo, ma è necessario precisare che è compreso anche vitto e alloggio in una casa con tre camere da letto tra le palme.
Non si tratta di uno scherzo: sul sito “Island Reef Job” potete trovare tutti i dettagli, compilare il modulo per candidarsi e caricare un video di non più di 60 secondi descrivendo le proprie motivazioni. Per ottenere il “lavoro” non bisogna essere esperti oceanografici, ma possedere eccellenti capacità interpersonali, buon inglese scritto ed orale, attitudine all’avventura ed alla conoscenza di nuove esperienze, passione per l’aria aperta, saper nuotare.
Potrebbe sembrare uno scherzo, ma in realtà dietro questa reale offerta di lavoro c’è un intelligente sistema di marketing pubblicitario dato che la notizia sta facendo il giro del mondo ed così il Queensland sta pubblicizzando le sua meravigliose isole della Grande Barriera Corallina, sicuramente ignote a molti.
Il lavoro inizierà a luglio e durerà sei mesi. Verrano valutati tutti i candidati che avranno lasciato il loro video/curriculum online ed in seguito verranno scelti gli undici finalisti che dal 3 al 7 maggio saranno invitati sul posto per visitare l’isola e rispondere ad un breve colloquio. Chi sarà scelto otterrà dunque “Il miglior lavoro al mondo” potendo così considerarsi come una delle persone più fortunate al mondo, anche se le dieci persone che non verranno assunte potranno consolarsi con una breve vacanza pagata in un meraviglioso paradiso terrestre. Affrettatevi, perché il termine scade il 22 febbraio alle 0:00 UTC (1:00 in Italia).
Segue il video relativo all’offerta di lavoro.

Guadagna anche tu rispondendo a sondaggi online!
Prove dei pagamenti ricevuti!
by CINEMAeVIAGGI

fonte: amosgitai.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Titolo originale: id.
Nazione: Germania, USA
Anno: 2005
Genere: azione, poliziesco
Durata: 1h53m
Regia: Florent Emilio Siri
Sceneggiatura: Doug Richardson
Fotografia: Giovanni Fiore Coltellacci
Musiche: Alexandre Desplat
Cast: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jimmy Bennet, Michelle Horn, Ben Foster, Jonathan Tucker, Marshall Allman, Serena Scott Thomas, Rumer Willis, Kim Coates, Robert Kneeper, Tina Lifford, Ransford Doherty

Trama
Jeff Talley è un negoziatore, un poliziotto specializzato nel salvare ostaggi in situazioni critiche. Durante un’operazione prende una decisione sbagliata e l’ostaggio, un bambino, viene ucciso. Segnato dai sensi di colpa, si trasferisce a Bristo Camino. Ma anche in questa una tranquilla cittadina di provincia avviene un nuovo tragico episodio criminale: un’intera famiglia viene rapita nella propria casa da un gruppo di tre ragazzi. Ma non è l’unico crimine che Jeff dovrà risolvere, ma in questo caso sarà qualcosa di molto personale.

Recensione
Basta leggere la trama per accorgersi subito della sua mancanza di originalità: Jeff Talley, un negoziatore capace di risolvere ogni tipo di crisi durante uno dei suoi eroici interventi commette un errore, ci scappa il morto, per giunta un bambino, e, pieno di sensi di colpa, punisce se stesso fino al termine dei suoi giorni andando in esilio nella cittadina di Bristo Camino, nel posto più pacifico d’America, dove il tasso di criminalità è pari a zero, lavorando come della polizia. Il posto perfetto per trovarsi il più lontano possibile dall’azione, tra scrivanie e scaffali di una tranquilla stazione di polizia. Ma anche a Bristo Camino (guarda il caso) il crimine lo raggiunge, concedendogli l’occasione per riscattarsi e tornare ad essere un eroe. “Hostage” è il primo film americano di Florent Siri, regista francese allievo di Eric Rohmer (dal quale non sembra aver imparato nulla) dopo aver conseguito un po’ di notorietà con “Nido di vespe”, singolare ma per nulla straordinario film d’assedio nel quale figurava Valerio Mastrandrea. Tra atmosfere molto simili al suo precedente film, Siri pone al centro della scena una edificio, nel quale si svolgono la maggior parte degli avvenimenti. L’edificio è una casa tecnologica, dal design raffinato, che con il precipitare degli eventi diviene una scacchiera complessa e piena di insidie, una trappola pericolosa sia per i “buoni” che per i “cattivi”. Bruce Willis è in “Hostage” è vero re del set, in una parte cucitagli addosso: gigioneggia, si diverte a fare sia il duro, adattandosi anche al personaggio svigorito dai sensi di colpa. Peccato che la sua psicologia, come quella degli altri personaggi siano state poco o male approfondite da Siri ed in alcuni casi assumano risvolti troppo audaci ed esagerati. Pur mostrando una sceneggiatura con diverse falle ed alcune situazioni approssimative, “Hostage” non è una pellicola scadente, perché tiene saldo l’interesse dello spettatore amante dei film d’azione per tutta la sua durata: eccessivamente cruento, non risparmia violenza, in un crescendo di situazioni coinvolgenti. Il finale sembra attinto dallo scatolone dei luoghi comuni degli action movies, davvero terribile.

Voto: 6,5

Guadagna anche tu rispondendo a sondaggi online!
Prove dei pagamenti ricevuti!

Scarica l’ultima versione di eMule con i nuovi server
per trovare tutti i file che cerchi!

by CINEMAeVIAGGI

fonte: amosgitai.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

I Golden Globe 2009 decretano vincitore The Millionaire, il film del regista inglese Danny Boyle, storia di un giovane vissuto nelle baraccopoli di Mumbai (Bombay) che riesce realizzare il sogno di partecipare all’edizione indiana di “Chi vuol esser milionario”. Il film si aggiudica il globo per la miglior pellicola drammatica, quello per la regia, quello per la sceneggiatura e anche quello per la migliore colonna sonora. Può ritenersi molto soddisfatto anche Woody Allen, il suo “Vicky Cristina Barcelona” vince come miglior film nella categoria “musical/commedia”. Tra gli interpreti incredibile affermazione di Kate Winslet, vincitrice sia come miglior attrice protagonista nella categoria film drammatici (Revolutionary Road) che non protagonista (The reader), una doppietta verificatasi soltanto altre due volte in 66 edizioni dei Golden Globe. L’attore australiano Heath Ledger vince postumo il globo come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Joker ne “Il cavaliere oscuro”. Miglior attore drammatico è Mickey Rourke per la sua straordinaria interpreazione in “The wrestler”, una rivincita dopo la mancata vittoria al Festival di Venezia a causa dell’assurdo regolamento del festival, che vieta di premiare gli attori interpreti dei film vincitori dei tre premi principali. Miglior attore ed attrice nella categoria “musical/commedia” sono rispettivamente Colin Farrell “In Bruges - La coscienza dell’assassino” e Sally Hawkins “La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky”.
Migliore film di animazione è “WALL-E”, un riconoscimento scontato ma giustissimo.
Grande delusione per il film italiano “Gomorra” di Matteo Garrone, uscito sconfitto nella categoria “miglior film straniero”. Il vincitore è infatti lo splendido film di animazione israeliano “Valzer con Bashir”, la ricostruzione attraverso i ricordi del regista che da giovane fu testimone del massacro di migliaia di palestinesi di Sabra e Chatila.
Questa la lista completa dei premi assegnati:

Miglior film (categoria drammatica)
The Millionaire, regia di Danny Boyle

Miglior attrice (categoria drammatica)
Kate Winslet (Revolutionary road)

Miglior attore (categoria drammatica)
Mickey Rourke (The wrestler)

Miglior film (categoria commedia/musical)
Vicky Cristina Barcelona, regia di Woody Allen

Miglior attore (categoria commedia/musical)
Colin Farrell (In Bruges - La coscienza dell’assassino)

Miglior attrice (categoria commedia/musical)
Sally Hawkins (La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky)

Miglior attore non protagonista
Heath Ledger (Il cavaliere oscuro)

Miglior attrice non protagonista
Kate Winslet (Revolutionary Road)

Miglior film di animazione
WALL-E, regia Andrew Stanton

Miglior colonna sonora
A.R. Rahman (The millionaire)

Miglior canzone
The wrestler - Bruce Springsteen (The wrestler)

Miglior film straniero
Valzer con Bashir, regia di Ari Folmanby CINEMAeVIAGGI

fonte: amosgitai.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Cari amici del blog,

come forse avete appreso dalla stampa, difendo il dr Luigi Apicella nel procedimento ex art. 2 legge delle guarentigie e nel procedimento disciplinare aperti contro di lui.

Motivi di correttezza – e non altro – mi impediscono di esprimere pubblicamente le mie considerazioni sul tema oggetto dell’intervento di Felice Lima.

Ai magistrati di Salerno la mia stima e la mia solidarietà.

Stefano Racheli

fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14


Versione stampabile

di Felice Lima
(Giudice del Tribunale di Catania)

Le vicende relative alle indagini “scippate” al collega Luigi De Magistris con modalità in alcuni casi palesemente illegittime e in altri molto – troppo – discutibili si caratterizzano per numerosi e gravissimi profili di anomalia, che ho già esposto in diverse occasioni.

Mi permetto qui di rinviare, per brevità, fra gli altri, a due articoli pubblicati su Micromega, rispettivamente sui numeri 2 e 4 del 2008: “Gli interrogativi senza risposta del processo disciplinare contro Luigi De Magistris” e “I cortocircuiti interni della magistratura”.

Alla gravità di quei fatti – dei quali, è necessario sottolinearlo, né la Procura Generale della Corte di Cassazione né il Consiglio Superiore della Magistratura risultano avere mai chiesto conto ad alcuno – si aggiunge ora la stupefacente interferenza con le indagini svolte dalla Procura di Salerno.

In un sistema che ambisca ad essere legale – e c’è da dubitare che l’Italia sia ancora questo, dato che allo scempio “materiale” di legalità che si fa da decenni si aggiunge in questi ultimi tempi uno scempio formale della legalità medesima – tutti e sommamente le autorità preposte al promuovimento e alla difesa della giustizia dovrebbero agire con attento e abnegato rispetto delle regole.

Le vicende di Catanzaro, invece, si caratterizzano per numerosi e gravi profili di illegittimità, fra i quali ciò che emerge sopra tutti – per evidenza e per gravità – è il ricorso a modalità illegittime mai prima sperimentate di interferenza con indagini giudiziarie in corso.

Ciò che è stato sperimentato nei confronti di Luigi De Magistris prima e della Procura di Salerno poi è l’espropriazione e il blocco di legittime attività di indagine e, conseguentemente, la copertura di gravi e diffuse illegalità sulle quali viene, nei fatti, vietato di fare luce ai magistrati competenti.

Ciò viene fatto, peraltro, con modalità che hanno un forte effetto intimidatorio nei confronti della generalità dei magistrati, costretti a prendere atto che la loro indipendenza verrà pagata a molto caro prezzo sul piano personale.

Come ha insegnato Letizia Vacca, i magistrati che si comporteranno come Luigi De Magistris e Clementina Forleo verranno additati su tutti i giornali come «cattivi magistrati» e verranno «colpiti» (è sempre testualmente la prof. Vacca) in maniera esemplare.

Come propone espressamente il ministro Rotondi con riferimento ai pubblici ministeri , «colpirne uno per educarne cento».

Si è già scritto in più occasioni che nella logica del procedimento penale chi ritenga di doversi “difendere” deve farlo “nel” procedimento, con i modi previsti dal codice di rito.

Nei casi qui in discussione, persone “più uguali delle altre”, politici potenti, imprenditori spregiudicati, magistrati convinti di non essere cittadini soggetti alla legge come tutti gli altri hanno ritenuto di intervenire sul normale corso della giustizia, impedendolo con il ricorso a strumenti palesemente illegittimi.

Da ultimo, il Consiglio Superiore della Magistratura, seguendo in ciò un percorso già inaugurato dal precedente Ministro della Giustizia e seguito ora anche da quello attuale, sta interferendo con il merito di un procedimento pendente nella Procura della Repubblica Salerno, dando una spallata definitiva al principio costituzionale della separazione dei poteri.

L’autorità amministrativa, infatti, (il C.S.M., appunto) condiziona il corso di un procedimento penale, arbitrandosi contro la legge di valutarne negativamente il merito.

Abbiamo così il caso di un decreto di sequestro che viene confermato (il 9 gennaio 2009) dal competente Tribunale del riesame, che ne sancisce la legittimità, e che contemporaneamente viene addotto dal Procuratore Generale della Cassazione, dal C.S.M. e dal Ministro (più volte sollecitato a intervenire da membri del C.S.M. e dai vertici di una Associazione Nazionale Magistrati il cui ruolo si fa sempre più oscuro) quale atto disciplinarmente censurabile, sulla base del quale fondare sanzioni e addirittura il trasferimento dei magistrati che lo hanno adottato. Fino all’assurdo della richiesta del Ministro della Giustizia di sospensione del Procuratore Apicella dallo stipendio e dalle funzioni.

Sarebbe la prima volta nella storia della nostra martoriata Repubblica che un atto giudiziario del tutto legittimo viene usato come strumento di persecuzione dei magistrati che lo hanno adottato proprio dall’organo che ne dovrebbe garantire l’indipendenza.

L’altra particolarità dei casi qui in discussione sta nel fatto che la Procura Generale della Cassazione, il C.S.M., il Ministro della Giustizia e addirittura l’A.N.M. operano in tale preoccupante accordo da essere addirittura i vertici dell’A.N.M. e il Presidente della Prima Commissione del C.S.M. ad auspicare e sollecitare pubblicamente con interventi sugli organi di informazione l’azione del Procuratore Generale e del Ministro.

Il tutto avviene, poi, in un contesto di disinformazione dovuto in parte a scarsa professionalità dei giornalisti, in parte, purtroppo, a vero e proprio doloso depistaggio.

Sorprende non poco, per esempio, che NESSUN giornale abbia dato la notizia della conferma del decreto di sequestro di Salerno da parte del Tribunale del riesame di quella città. Eppure è una notizia molto importante.

Così come impressiona l’unanimismo con il quale è stata fatta passare una ricostruzione dei fatti di Catanzaro come uno “scontro fra Procure”.

In relazione alla complessità delle vicende in questione, questo mio scritto è inevitabilmente molto (troppo) lungo e me ne scuso.

Mi sembra, però, che a fronte dell’accumulo di accuse e iniziative punitive sempre più numerose nei confronti dei colleghi di Salerno (Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani), sia utile offrire a chi non li avesse strumenti di conoscenza e critica utili a valutare la fondatezza o no, quanto meno sotto il profilo giuridico, delle iniziative in questione.

L’analisi tecnica di queste vicende è indispensabile, perché si possa valutare se gli strumenti utilizzati per interferire con le indagini di Catanzaro e di Salerno siano effettivamente legali o lo siano solo apparentemente; se chi ha impedito il lavoro di De Magistris e impedisce oggi quello di Apicella, Nuzzi e Verasani lo sta davvero facendo, come dice, per amore delle regole o in violazione e spregio di esse e, peggio, dei valori e dei principi della Costituzione democratica.

Dividerò la mia analisi di questa vicenda in due scritti, occupandomi in questo degli aspetti per così dire tecnico giuridici e in altro successivo di quelli politico-culturali.

Questi scritti vogliono essere il mio modesto contributo alla causa della giustizia e dell’indipendenza della magistratura, oggi tragicamente vulnerata proprio da coloro che si spacciano per i suoi tutori, e la mia presa di posizione personale di piena e incondizionata solidarietà a Luigi De Magistris, Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Versani, che pagano con la propria persona l’impegno della ricerca della giustizia e della verità.

Mi appare evidente che la gravità dei fatti che stanno accadendo trascende ampiamente le vicende personali di questi colleghi e che, dunque, di esse tutti dobbiamo occuparci perché non riguardano solo quei miei colleghi, ma tutti i cittadini italiani, che sanno adesso con clamorosa evidenza che il loro diritto ad avere giustizia non potrà trovare attuazione quando questo disturberà gli interessi di chi a vario titolo è più potente o può meglio “interferire”.

A me pare che, come detto da tanti (e negato da troppi), il nostro Paese si trovi a uno snodo cruciale della sua storia e precipiti – ritengo senza oggettiva possibilità di fermare questa deriva, che è collettiva, culturale e morale – verso esiti autoritario/fallimentari identici a quelli che abbiamo visto in noti paesi dell’America latina.

Come la storia ci insegna che sempre accade in questi casi, quando la tragicità dei fatti avrà raggiunto livelli di non ritorno, ci si chiederà “come sia potuto accadere”.

E si troveranno alibi e capri espiatori.

Ma la colpa sarà stata, come sempre, di tutti e di ciascuno.

Hitler, Mussolini, Stalin non avrebbero potuto fare ciò che hanno fatto se ciascuno dei loro concittadini avesse onorato i propri doveri morali e giuridici.

Una delle cose dell’epoca fascista che ancora mi turba di più è il parere con il quale il Presidente del Consiglio di Stato, Santi Romano, illustre giurista, si prestò a dare legittimazione alle ambizioni imperialiste di Mussolini.

Credo che tutti in questo tempo dobbiamo sentire il dovere di non sottrarci alle nostre responsbailità e, in ogni caso, a me preme di separare le mie da quelle di chi, con la sua azione e/o con i suoi opportunistici silenzi e prudenti distinguo, sta consentendo che accada ciò che fino a qualche anno fa abbiamo creduto non sarebbe mai potuto accadere.

L’ANTEFATTO

L’antefatto delle vicende odierne è che la Procura della Repubblica di Salerno è stata investita tempo fa da numerose denunce contro il Luigi De Magistris.

Indagando sui fatti oggetto di quelle denunce, la Procura di Salerno è pervenuta alla convinzione della assoluta infondatezza delle stesse – sancita nella richiesta di archiviazione che si può leggere nel sito di cui a questo link – e alla convinzione che si dovesse ipotizzare la grave illiceità delle condotte di chi aveva dato luogo allo “scippo” delle inchieste a De Magistris di cui si è detto sopra.

Sulla base di questa ipotesi investigativa, la Procura di Salerno ha avviato una serie di complesse e articolate indagini.

Ovviamente, non è mia intenzione – perché non ne ho in alcun modo gli strumenti – dire se l’ipotesi investigativa in questione sia o no fondata. Accertare questo spetta, a termini della Costituzione repubblicana, al competente pubblico ministero prima e, su sua sollecitazione, al giudice per le indagini preliminari poi, accogliendo o rigettando richieste del pubblico ministero di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Questo è il cuore del problema: la regola costituzionale per la quale queste cose le deve decidere il giudice naturale contro la pretesa del “potere” di deciderlo lui, da sé stesso o con l’aiuto del C.S.M., che dovrebbe perseguire tutt’altri fini. Perché il C.S.M. è posto a tutela dell’indipendenza dei magistrati e non a strumento di controllo degli stessi secondo i desiderata del potere politico.

Nell’ambito delle indagini svolte, la Procura di Salerno ha ritenuto che fosse utile e, per certi versi, anche necessario acquisire atti in possesso della Procura Generale di Catanzaro. Quella che aveva illegittimamente avocato una delle inchieste di De Magistris (preciso che definisco qui “illegittima” l’avocazione in questione perché, come riconosciuto da tutti indistintamente, compiuta al di fuori delle previsioni della legge).

Il Procuratore di Salerno dr Apicella ha chiesto ben sette volte e per molti mesi alla Procura Generale di Catanzaro copie degli atti che riteneva necessari, non riuscendo a ottenerli.

Questo ha fatto sì che Marco Travaglio, in un articolo pubblicato da L’Espresso dal titolo “Presidente, perché si stupisce?”, scrivesse: «E poi Salerno aveva chiesto quegli atti a Catanzaro sette volte in dieci mesi, ma invano, informandone costantemente il Csm e il Pg della Cassazione. Ma né il Csm né il Pg avevano mosso un dito per sbloccare l’impasse e trasferire o sospendere le toghe inquisite. Salvo, si capisce, De Magistris: cioè la vittima del presunto complotto».

A fronte di ciò, la Procura della Repubblica di Salerno ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro, che può essere letto integralmente seguendo le istruzioni che si trovano a questo link.

E il 2 dicembre 2008 lo ha fatto eseguire.

Questo decreto, per le ragioni che esporrò qui appresso, è del tutto legittimo e – che è la cosa tecnicamente decisiva – tale è stato ritenuto dal competente Tribunale del riesame che, il 9 gennaio scorso, lo ha confermato quasi integralmente (con una parziale riforma limitata ad alcuni aspetti marginali del caso).

Misteriosamente (o no) di tale conferma del Tribunale del riesame non si trova traccia su alcun giornale.

Nel procedimento in corso alla Procura di Salerno i magistrati della Procura Generale di Catanzaro hanno il ruolo degli indagati per reati molto gravi.

E ribadisco quanto già detto a proposito del fatto che non è questa la sede per stabilire se siano colpevoli o no; allo stato devono presumersi, come tutti, innocenti fino a prova contraria, ma dovrebbero prendere atto di essere, come tanti altri comuni cittadini, “indagati”, con tutto ciò che questo giuridicamente comporta.

Ma invece i magistrati di Catanzaro non si ritengono cittadini come tutti gli altri e, dunque, si rifiutano di rispettare un provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria competente e reagiscono con modalità che lasciano stupefatti.

IL “CONTROSEQUESTRO”

Il Procuratore Generale di Catanzaro Iannelli, infatti, nell’immediatezza dell’esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro rilascia una serie di inaccettabili dichiarazioni alla stampa, con le quali contesta la legittimità dell’operato dei magistrati che lo stanno inquisendo e, cosa mai vista prima, magistrati della Procura Generale di Catanzaro adottano un decreto di “controsequestro” assolutamente illegittimo e abnorme sotto diversi profili.

Il testo integrale del provvedimento si può leggere a questo link.

Il provvedimento è illegittimo e abnorme sotto diversi profili.

Il primo riguarda il fatto che esso è stato adottato da magistrati che versavano in condizioni di incompetenza funzionale, di incompetenza territoriale e di obbligo di astensione.

Incompetenza funzionale, perché la Procura Generale non può promuovere nuovi procedimenti penali, ciò essendo riservato esclusivamente alla Procura della Repubblica.

Nella consapevolezza di tale “ostacolo tecnico”, gli indagati della Procura Generale di Catanzaro qualificano, nel provvedimento qui in discussione, i reati che ipotizzano a carico dei magistrati che stanno indagando su di loro come “connessi” a quelli oggetto del procedimento avocato. Ma è di tutta evidenza come la costruzione di tale “connessione” sia tecnicamente indifendibile.

I magistrati della Procura Generale di Catanzaro spingono la loro forzatura fino a sostenere che le perquisizioni e il sequestro di cui erano destinatari sarebbero stati posti in essere dai magistrati di Salerno per favorire gli indagati del procedimento “Why not”.

Tesi del tutto illogica.

Sotto il profilo logico, infatti, ci si sarebbe potuti spingere al più – e non senza molta audacia – a sostenere che quei provvedimenti favorivano (in qualche misterioso e incomprensibile modo) “di fatto” gli indagati di “Why not”, ma insostenibile appare che questa fosse addirittura l’intenzione, tecnicamente il dolo specifico, degli inquirenti di Salerno.

E oltre all’incompetenza funzionale l’incompetenza territoriale, competente essendo, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., la Procura della Repubblica di Napoli.

Infine, essendo essi indagati, i magistrati che hanno adottato il “controsequestro” versavano in una condizione di clamoroso obbligo di astensione.

Ciò che in sostanza è accaduto è che degli indagati hanno impedito l’esecuzione di un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria adottandone uno illegittimo essi stessi.

Come osservato da un collega su una mailing list di magistrati, sarebbe come se un Procuratore della Repubblica destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, invece che fare ricorso al Tribunale del riesame come ogni cittadino, ne impedisse l’esecuzione disponendo il sequestro dell’auto dei Carabinieri venuta a catturarlo, comprendendo nel sequestro le armi dei militari, così da impedire che essi portino coattivamente ed esecuzione il legittimo ordine del giudice.

Il Procuratore Generale Iannelli rende poi a “Tele Cosenza” una surreale intervista ad occhi bassi (che si può vedere a questo link), nel corso della quale definisce “eversivo” il provvedimento dei colleghi di Salerno.

Laddove, invece, se qualcosa in questa storia è stato “eversivo” è tutto ciò che ha impedito l’esecuzione di un provvedimento giudiziario legittimo.

Il “controsequestro” di Catanzaro, oltre a provenire da magistrati che, per le ragioni appena esposte, non avevano il potere di emetterlo, impressiona anche per le sue motivazioni di merito.

Esse, peraltro, benché palesemente infondate, sono state riprese nei provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione e del C.S.M. nei confronti dei magistrati di Salerno.

Va osservato anche con una certa sorpresa che il Procuratore Generale della Cassazione ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati di Salerno e ha chiesto addirittura il trasferimento cautelare urgente del Procuratore di Salerno dr Apicella, ma nulla ha fatto, che si sappia, fino ad oggi nei confronti dei magistrati di Catanzaro.

Sicchè, dopo la mistificazione della “guerra fra Procure”, si è proceduto alla “repressione” della sola Procura di Salerno. Si deve ipotizzare che sul punto le cose sono destinate a mutare ora che il Ministro della giustizia è intervenuto anche nei confronti dei magistrati di Catanzaro, ma la circostanza appena sottolineata non è di poco rilievo.

Nelle imputazioni e nella motivazione del decreto di “controsequestro” di Catanzaro si sostiene che la tesi investigativa dei magistrati di Salerno dell’esistenza di un “complotto” in danno di De Magistris sarebbe assurda e messa in piedi per ragioni di interesse privato.

Come si è già detto, in una democrazia (perché nel fascismo e nello stalinismo le cose stanno proprio all’opposto) stabilire questo non compete di certo in alcun modo agli indagati, né al Procuratore Generale della Cassazione, né al C.S.M., né al Ministro della giustizia. Ma solo ai giudici di Salerno. A oggi, come si è detto, il Tribunale di Salerno ha ritenuto legittimi e fondati i provvedimenti contestati dai magistrati della Procura Generale di Catanzaro.

Nella motivazione del “controsequestro” si stigmatizza il fatto che Luigi De Magistris è stato sentito molte volte dalla Procura di Salerno come parte offesa e persona informata sui fatti.

Lo stupore dinanzi a questa circostanza è privo di fondamento e dispiace non poco che lo si ritrovi anche, come si vedrà, nel provvedimento della Procura Generale della Cassazione.

E’, infatti, assolutamente NORMALE che un teste e/o una persona offesa vengano sentiti moltissime volte dai magistrati inquirenti, quando ciò è reso necessario o opportuno dalle peculiarità e complessità del caso.

Quante volte è stata sentita la “teste Omega” nel corso delle famose indagini milanesi sul sen. Previti?

Quante volte sono stati sentiti i testi chiave nel corso delle indagini per la strage di Ustica?

Quante volte sono stati sentiti i testi chiave delle indagini su Gladio o sulla vicenda Moro o sulla strage di Capaci?

Quante volte vengono sentiti comuni malfattori che – nel ruolo c.d. di “pentiti” – raccontano ai pubblici ministeri complesse vicende criminali?

Dunque, perché mai dovrebbe essere ritenuto “strano” o peggio “anomalo” che un magistrato che riferisce agli inquirenti fatti numerosi, complessi e, nell’ipotesi d’accusa, gravissimi venga sentito tutte le volte che è necessario a verbalizzare le moltissime cose che ritiene di dover riferire?

E come deve giudicarsi il fatto che, per mettere in cattiva luce l’operato dei magistrati di Salerno, si spacci per “anomalo” ciò che ogni magistrato inquirente sa essere assolutamente “normale”?

Nella motivazione del “controsequestro” si tira fuori poi un altro argomento che verrà utilizzato da tutti per “attaccare” i magistrati di Salerno.

Si sostiene che sarebbe illegittimo e fonte di grave danno ingiusto il sequestro, da parte degli inquirenti di Salerno, degli atti in originale.

E’ questa un’altra accusa palesemente pretestuosa. E impressiona non poco che la si ritrovi anche questa nell’atto di incolpazione del Procuratore Generale della Cassazione.

La suggestione che si intende produrre è duplice.

Sotto un primo profilo si dà ad intendere che il sequestro degli atti in originale sarebbe abnorme. Sotto altro profilo si sostiene che esso arrecherebbe danno al normale corso dell’attività della Procura Generale di Catanzaro.

Entrambe le tesi sono palesemente prive di fondamento.

Quanto alla prima, è pacifico e mai è stato controverso che il pubblico ministero che svolge delle indagini ha il potere – e quando ne ricorrono i presupposti il dovere – di sequestrare atti e documenti anche in originale.

Tale potere è talmente pacifico che l’art. 258 c.p.p. dispone testualmente:

«1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente».

Dunque, “può” e non “deve” fare estrarre copie e può anche mantenere il sequestro degli originali, autorizzando il rilascio di copie a coloro che detenevano gli originali.

Il 2° comma della norma dispone che «2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente».

Dunque, il sequestro può anche permanere sugli originali.

Il 4° comma della norma dispone che «4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario».

Dunque, non solo il P.M. procedente si può tenere l’originale, ma, se inevitabile, si tiene anche tutto quanto è inscindibilmente connesso all’originale.

In nessun modo il P.M. procedente è obbligato ad acquisire solo le copie degli atti che gli interessano.

La Corte Suprema sul punto è inequivoca. Cass. Pen. Sez. VI, 18 maggio 2006, n. 19743, ha statuito, infatti, che «è legittima la perquisizione ed il sequestro degli atti e documenti dell’ufficio edilizia e urbanistica del Comune, disposti nell’ambito di un procedimento avente per oggetto fatti di corruzione, falso e violazioni della legge urbanistica, in quanto funzionali alla acquisizione di elementi di prova in ordine ai reati prospettati; né il ricorso allo strumento dell’esibizione di cui all’art. 256 c.p.p. rappresenta una via obbligata per l’autorità giudiziaria procedente, trattandosi, invece, di una facoltà rimessa alla sua discrezionalità e potendo essere legittimamente adottato lo strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche amministrazioni qualora si ritenga più idoneo all’acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si procede».

Dunque, del tutto incomprensibile e palesemente privo di fondamento appare lo stupore manifestato dagli indagati di Catanzaro nel loro “controsequestro”, così come i riferimenti a questo aspetto della questione che si rinvengono anche nell’incolpazione del Procuratore Generale della Cassazione e nel provvedimento di apertura della pratica ex art. 2 da parte del C.S.M..

Molte sono le ragioni per le quali il P.M. procedente può ritenere utile acquisire gli atti in originale.

Fra le tante, cito, a mero titolo di esempio, le seguenti:

1. accertare, con un atto a sorpresa come la perquisizione, se negli atti vi sono note (per esempio a matita o con dei post-it), appunti privati (un numero di telefono su un foglietto, un memento dell’interessato), manomissioni di qualsiasi genere;

2. esaminare i documenti con calma presso il proprio ufficio e valutare lì se e cosa fotocopiare, facendo apporre ai propri funzionari le attestazioni di conformità delle copie agli originali;

3. assicurarsi che le copie ritenute utili siano complete e non, per qualunque ragione, foss’anche accidentale, monche o imperfette.

Dunque, se io pubblico ministero ipotizzo che degli altri pubblici ministeri stiamo svolgendo il loro lavoro in maniera illegale (per esempio, come ipotizzato da un magistrato nella sua deposizione resa a Salerno a carico dei colleghi di Catanzaro), tendendo a favorire l’uno o l’altro indagato, del tutto legittimamente posso ritenere opportuno acquisire gli atti di quelle indagini così come sono, per vedere se fra le carte vi sono elementi che potrebbero confermare o smentire l’ipotesi investigativa.

D’altra parte, proprio nell’imputazione elevata nel “controsequestro” (al capo B) si afferma che i magistrati di Salerno hanno «sequestrato tutto il fascicolo processuale, nonché elaborazioni e appunti privati dei P.M., nonché i telefonini, computer e quant’altro ai Magistrati di Catanzaro».

Dunque, come testé ipotizzato, interesse per elaborazioni e appunti privati degli indagati, nonché, ovviamente, telefonini e computer, nei quali si potrebbe trovare traccia di contatti con le persone che si ipotizza essi volessero favorire.

Tutta roba che non si sarebbe potuta ottenere chiedendo cortesemente copie degli atti agli indagati.

Con riferimento all’altro profilo prospettato, esso è, se possibile, ancor più infondato.

Ciò che assume la Procura generale di Catanzaro – e anche il P.G. Iannelli a “Tele Cosenza” e, appresso a lui, il Procuratore Generale della Cassazione e il C.S.M. – è che il sequestro degli atti in originale costituirebbe un “esproprio” dei fascicoli e un fatto paralizzante l’attività giudiziaria di Catanzaro.

Per capire quanto ciò sia falso basta un triplice ordine di considerazioni.

La prima, empirica, consistente nell’osservare quante migliaia di volte ogni giorno le più diverse Procure sequestrino i più diversi atti in originale senza che ciò venga additato a “Tele Cosenza” o a “Tele Forlimpopoli” come attentato alle prerogative degli uffici che subiscono il sequestro.

Quando si sequestra una cartella clinica, l’ospedale non accusa i pubblici ministeri di attentare alla salute dei cittadini. Quando si sequestrano in originale gli atti di una pratica di concessione edilizia, il sindaco non insorge lamentando l’attentato ai suoi poteri.

La seconda considerazione – questa volta giuridica – si fonda sul già citato art. 258 c.p.p., che, come si è visto, consente al pubblico ministero procedente la scelta fra due opzioni: tenere in sequestro gli originali e consegnare a chi ha subito il sequestro copie che gli consentano di procedere nelle sue attività oppure estrarre copie da tenere per sé e restituire gli originali.

Ergo, i pubblici ministeri di Salerno avrebbero tenuto presso di sé gli atti per il tempo necessario a farne delle copie e restituire gli originali, oppure, se avessero tenuto gli originali, i magistrati di Catanzaro avrebbero ottenuto, ex art. 258 c.p.p., nel tempo strettamente necessario a farle, le copie.

E’ interessante osservare a margine che la legittimità dei sequestri di effetti personali di alcuni dei magistrati indagati emerge con tale evidenza che costoro non hanno fatto ricorso per riesame con riferimento ad essi (per la parte soggetta al riesame, il provvedimento, come si è detto, è stato confermato dal Tribunale).

La terza considerazione, sempre in diritto, riguarda il fatto che, in ogni caso, qualunque siano le conseguenze di un atto legittimo – nella specie la perquisizione e il sequestro – esso, se appunto legittimo, resta tale.

Dunque, l’indignazione espressa dai coindagati di Iannelli e dal Iannelli medesimo a “Tele Cosenza” per quella che viene descritta come una sorta di “lesa maestà” (si sono permessi di trattare dei magistrati come degli indagati!) non ha alcun fondamento giuridico e appare come l’ennesima manifestazione di quella dannosissima cultura per la quale ancora oggi dentro la magistratura i Presidenti di Corte e i Procuratori Generali vengono chiamati – senza che vi si oppongano – con l’appellativo di “eccellenza”, abrogato per legge alla fine degli anni ‘40.

Resta da aggiungere una considerazione sulla tesi espressa ad occhi bassi da Iannelli a “Tele Cosenza”, secondo la quale ciò che è accaduto a Catanzaro sarebbe un fatto senza precedenti.

Ciò è con evidenza non vero.

Nonostante Iannelli lo ignori, i magistrati sono esseri umani e cittadini come tutti gli altri e, dunque, una certa percentuale di loro commette reati, a volte anche gravi.

Sicché è già capitato moltissime volte che essi vengano assoggettati a perquisizioni, sequestri, arresti e simili. Senza che questo causi particolari reazioni.

Basti ricordare per tutti la vicenda della perquisizione disposta ed eseguita personalmente dal Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli nei confronti del Procuratore presso la Pretura di Cagliari Luigi Lombardini, che nel corso della stessa si uccise sparandosi un colpo di pistola.

Immaginate cosa sarebbe oggi di Apicella, Nuzzi e Verasani se a Catanzaro fosse accaduta una cosa del genere.

Caselli, come era giusto che fosse, non subì alcuna “ritorsione”.

Oppure il caso di un magistrato arrestato e condannato per avere assassinato il marito della sua amante e averne seppellito il corpo nel giardino di casa propria.

Insomma, anche se Iannelli ritiene il suo ufficio titolare di una immunità che tutti sconoscevamo (una sorta di “lodo Catanzaro”), egli e i suoi colleghi vanno, invece, ritenuti degli indagati come tutti gli altri e ciò che hanno subito è ciò che ogni giorno subiscono migliaia di cittadini italiani, senza fare sceneggiate a “Tele Cosenza”.

LA CAMPAGNA DI STAMPA

Il “controsequestro” fin qui commentato innesca una serie di eventi paradossali.

Infatti, già poche ore dopo la sua adozione, l’intero Paese, invece di prendere atto che si trattava di un atto assolutamente illegittimo e abnorme e trattarlo per ciò che è, diviene vittima di una campagna di stampa, per la quale saremmo davanti a una “guerra fra Procure”. Geniale invenzione per “fare ammuino” e “buttarla in caciara”.

Ciò che è accaduto è, in realtà, soltanto l’esecuzione di un atto giudiziario legittimo (come sancito dal competente Tribunale del riesame) nei confronti di alcuni magistrati affetti da sindrome della casta, che invece di comportarsi come normali cittadini e fare i ricorsi (che poi hanno perso e forse proprio perché sapevano che li avrebbero persi) previsti dalla legge, hanno dato luogo a ciò che ho fin qui descritto.

Menti raffinatissime hanno, invece, trovato furbo trasformare la resistenza illegittima di alcuni indagati avverso legittimi provvedimenti degli indaganti in una “guerra fra Procure” e così ormai viene trattata da tutti questa vicenda.

Sul perché questo è una autentica mistificazione, rinvio ai seguenti scritti: “Panni immondi”, “Il dito e la luna”, “Non consentiamo che la si butti in caciara”, “Le inchieste di De Magistris e la mistificazione che logora la credibilità dei magistrati”, “Marco Travaglio: “La guerra tra Procure è una balla””, “Cosa sta veramente succedendo a Catanzaro. Lo scontro finale tra politica e magistratura.”, “Generalia non sunt appiccicatoria: ovvero della posizione assunta dall’A.N.M. nella vicenda di Catanzaro

La cosa che non deve sfuggire è che alla caciara in questione partecipano attivamente autorevoli responsabili di importanti istituzioni e, soprattutto, membri del C.S.M. e “responsabili dell’A.N.M.”.

Costoro, invece di mantenere il doveroso riserbo istituzionale (quelli del C.S.M.) e la dovuta obiettività (quelli dell’A.N.M.) e invece di “sedare gli animi” segnalando come nulla di sconvolgente era accaduto se non l’esecuzione di un normale provvedimento giudiziario, hanno fatto a gara a rendere infuocate dichiarazioni stampa piene di sdegno, per lo più anche infondate in fatto.

Basti pensare alla menzogna dei magistrati “costretti a denudarsi” (traduzione impropria del concetto legale di “perquisiti nella persona”) e alle parole di Nicola Mancino, che ora, dopo avere detto ai giornali che a Catanzaro sono accadute “cose gravissime” ad opera dei magistrati di Salerno, dovrebbe essere il Presidente del collegio che ne giudicherà la responsabilità disciplinare.

Perché quelli del C.S.M. non riescono proprio a scegliere definitivamente fra fare i giudici disciplinari con la correttezza e riservatezza che il ruolo impone, e fare caciara in televisione alla stregua di un qualunque opinionista del momento (vedi il caso emblematico di Letizia Vacca che anticipa giudizi a reti unificate, esprimendo pesanti apprezzamenti su magistrati soggetti al suo giudizio).

Lascia di stucco, quindi, che poi lo stesso C.S.M. e la Procura generale della Cassazione ascrivano a responsabilità dei colleghi di Salerno la caciara fatta dai giornali e dallo stesso C.S.M. e dall’A.N.M. alimentata, si deve temere “ad arte”.

In più, per non farci mancare nulla, il Segretario generale dell’A.N.M. Cascini se ne va ad Annozero e davanti a 4,5 milioni di telespettatori si avventura in giudizi di merito sulla asserita illegittimità del provvedimento di Salerno, poi invece confermato dal Tribunale del riesame, tacendo con ostinazione qualunque rilievo sulla condotta dei magistrati di Catanzaro e su tutto quanto accaduto in quello sfortunato distretto negli ultimi anni.

Della performance di Cascini ho già scritto in “L’A.N.M. disvelata in diretta Tv”, su Micromega, dove si può anche vedere il video dell’intervento del Segretario dell’A.N.M..

LA PROCEDURA EX ART. 2

Avviata la “campagna di stampa”, il C.S.M. promuove con inusitata celerità una procedura ex art. 2 della legge delle guarentigie a carico del Procuratore di Salerno Apicella.

La comunicazione di apertura del procedimento si può leggere a questo link.

L’atto è palesemente illegittimo per una ragione di tutta evidenza.

Prima della recente riforma, la procedura di trasferimento ex art. 2 della legge sulle guarentigie era praticabile nel caso di situazioni di ipotizzata incompatibilità “anche” incolpevoli.

Dopo la riforma, essa è praticabile SOLO nel caso di situazioni ipotizzabili come incolpevoli.

Dunque, nel momento in cui si ascrivono al dr Apicella condotte che configurerebbero ipotesi di responsabilità disciplinare, la procedura ex art. 2 era ed è impraticabile.

Ciò è perfettamente noto a tutti i consiglieri del C.S.M..

E l’illegittimità sul punto del loro operato emerge anche dalle parole – come sempre alla stampa (perché si tratta di un incorreggibile esternatore) – del Presidente della Prima Commissione avv. Ugo Bergamo.

Come si può leggere in una notizia di agenzia della Adnkronos, a questo link, Bergamo dice: “Noi valutiamo INCOLPAZIONI specifiche che riguardano comportamenti NON COLPOSI dei magistrati”.

E’ il paradosso logico e semantico delle “incolpazioni” per fatti “incolpevoli”. Il nuovo mostro giuridico del C.S.M.. Utilizzando le categorie usate dal P.G. Delli Priscoli nelle vicende Forleo e De Magistris, si direbbe: un atto con evidenza “abnorme”.

Ma c’è di più, perché il Presidente Bergamo dice anche alla stampa di auspicare che il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale della Cassazione si affrettino a promuovere l’azione disciplinare contro il dr Apicella.

In sostanza, Bergamo confessa nei fatti di rendersi conto che l’apertura della procedura ex art. 2 è abusiva e illegittima e auspica che, mentre lui e i suoi colleghi “prendono tempo”, i promotori dell’azione disciplinare provvedano a creare le condizioni per uscire dall’imbarazzo.

Le parole del Consigliere Bergamo descrivono uno scenario davvero originale.

Un giudice (il C.S.M. in sede disciplinare) che auspica l’iniziativa del pubblico ministero (il P.G. della Cassazione e il Ministro, in sede disciplinare), promettendo sentenze a breve (testualmente “se non prima delle feste, entro l’anno”).

E tutto ciò dopo avere anticipato giudizi e avere promosso una procedura ex art. 2 totalmente al di fuori degli ambiti previsti dalla legge.

In sostanza, sarebbe come se io, giudice penale, prima mi convocassi davanti una persona trattandola da imputato e raccontando ai giornali come e qualmente lo condannerò al più presto e a pene gravi; poi mi rendessi conto che forse non posso giudicarmi da me e al di fuori delle procedure e garanzie di legge persona neppure ancora imputata dal competente pubblico ministero; e allora, avendo frenesia di “arrivare al risultato” (“se non prima delle feste, entro l’anno”) e trovando inutilmente burocratico il rispetto di regole e garanzie, mandassi gli atti al P.M. sollecitandolo a mandarmi a giudizio la persona in questione, promettendo ai giornali che la condannerò, come dice Bergamo, appunto, “se non prima delle feste, entro l’anno”.

Ciliegine sulla torta:

- la precisazione che tutto questo Bergamo fa “nell’ambito di una doverosa collaborazione” (!?) fra giudice e promotore dell’azione;

- e una procedura segretissima, i responsabili della quale hanno una autentica frenesia di anticipare a giornali unificati giudizi di ogni genere.

Alla faccia del “rispetto delle regole” sbandierato dal C.S.M. per rilegittimarsi (è sempre lo stesso Bergamo a dire ai giornalisti che il C.S.M. intende approfittare di questa occasione per “recuperare credibilità”).

Il paradosso dell’invito al P.M. a darsi da fare era già presente, peraltro, qualche giorno prima, in una dichiarazione dei “vertici dell’A.N.M.” che avevano auspicato, appunto, il tempestivo intervento del Ministro.

C’è da restare basiti.

Ma non finisce qui.

Perché la procedura ex art. 2, oltre a essere radicalmente illegittima nei suoi stessi presupposti, viene fondata su incolpazioni palesemente pretestuose.

La lettura dell’atto in questione (come detto, leggibile a questo link) ci fa scoprire che si addebita al dr Apicella quanto segue: «nel corso dell’iter di acquisizione di atti del procedimento n. 1/2007 Reg. Avoc. P.G. (cosiddetto Why Not) pendente in fase di indagini avanti alla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro a seguito di avocazione (acquisizione ritenuta necessaria e concordata con i sostituti del suo ufficio titolari del procedimento), a fronte delle ritenute resistenze opposte dall’ufficio richiesto, anziché adoperarsi per cercare una soluzione congrua che consentisse comunque di pervenire al risultato dell’acquisizione delle copie degli atti d’interesse né considerando l’adozione del possibile rimedio previsto dall’art. 258 c.p.p. assumeva un atteggiamento conflittuale e di pregiudizio sull’operato dei magistrati di Catanzaro e incompatibile con i doveri di indipendenza e di terzietà propri di ogni magistrato».

Si tratta di un’accusa letteralmente assurda, fondata su considerazioni assurde.

In sostanza, si contesta al dr Apicella di non avere fatto di tutto per evitare la perquisizione e il sequestro.

Ma davvero non è proprio possibile capire perché mai il dr Apicella avrebbe dovuto cercare di evitare un atto in questo caso tanto opportuno (e tale ritenuto anche dal Tribunale in sede di riesame) come la perquisizione e il sequestro.

Per un verso, infatti, quelle che maliziosamente il C.S.M. descrive come “ritenute resistenze” dei catanzaresi alla consegna degli atti richiesti, non sono affatto resistenze “ritenute”, ma vengono riferite dai colleghi di Salerno come resistenze “effettive”.

Per altro verso e decisivamente, solo la perquisizione e il sequestro – e non certo in nessun caso la richiesta di copie – potevano consentire la ricerca di eventuali prove di contatti fra gli indagati e coloro che la Procura di Salerno ipotizza che essi stessero favorendo.

In sostanza, telefonini, computers e appunti personali potevano essere acquisiti in maniera genuina solo con un atto a sorpresa come la perquisizione e il sequestro.

Incomprensibile è poi la lettura dell’art. 258 c.p.p. che dà il C.S.M..

Nell’atto si parla, infatti, di “rimedio” di cui all’art. 258 c.p.p. dando a intendere che il C.S.M. ritenga che il P.M. sia obbligato a limitarsi ad acquisire solo copia degli atti che ritiene utili alle sue indagini.

In realtà, come già esposto, come chiarissimo nella norma e come chiaramente spiegato dalla Corte di Cassazione, «è legittima la perquisizione ed il sequestro degli atti e documenti dell’ufficio edilizia e urbanistica del Comune, disposti nell’ambito di un procedimento avente per oggetto fatti di corruzione, falso e violazioni della legge urbanistica, in quanto funzionali alla acquisizione di elementi di prova in ordine ai reati prospettati; né il ricorso allo strumento dell’esibizione di cui all’art. 256 c.p.p. rappresenta una via obbligata per l’autorità giudiziaria procedente, trattandosi, invece, di una facoltà rimessa alla sua discrezionalità e potendo essere legittimamente adottato lo strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche amministrazioni qualora si ritenga più idoneo all’acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si procede» (Cass. Pen. Sez. VI, 18 maggio 2006, n. 19743).

E d’altra parte, se ciò che si sostiene nell’atto del C.S.M. avesse un qualche senso, si dovrebbe pretendere che sempre i pubblici ministeri preghino con cortesia gli indagati di consegnare ciò che ritengono utili alle indagini.

Presto avremo dei P.M. incriminati disciplinarmente, perché si sono permessi di disporre il sequestro dei libri contabili di una società invece di chiedere con cortesia ai suoi amministratori di rilasciarne delle copie.

Si contesta poi ancora che «all’esito di detto iter concordava con i sostituti titolari dell’indagine il sequestro dell’intero procedimento c.d. Why Not da effettuarsi negli uffici della Procura generale di Catanzaro omettendo, tra l’altro, di precisare che il sequestro era disposto al fine di trarre copia dei documenti utili con successiva immediata restituzione degli atti, così determinando la paralisi delle attività di indagine nel procedimento “sequestrato”, alimentando e rendendo palese la conflittualità tra i due uffici giudiziari e tra i magistrati ad essi addetti e ingenerando nell’opinione pubblica e nelle istituzioni allarme e preoccupazione in ordine all’equilibrio e alla ponderazione delle iniziative giudiziarie assunte e dubbi in merito alla loro strumentalizzazione per finalità diverse da quelle di giustizia e di accertamento dei fatti».

Incomprensibile è l’addebito di «non avere precisato che il sequestro era disposto al fine di trarre copia dei documenti utili con successiva immediata restituzione degli atti».

Si tratta di precisazione che nessuno mai inserisce, perché non dovuta e perché impropria.

Infatti, come si è detto, ai sensi dell’art. 258 c.p.p. (che il C.S.M. cita, ma che sembra non tenere in considerazione), è facoltà del pubblico ministero sequestrante decidere DOPO avere eseguito il sequestro e NON PRIMA se tenere o no gli originali degli atti o delle copie.

Inoltre, come pure già detto, il problema prospettato dal C.S.M. in realtà NON ESISTE, perché, se il P.M. sequestrante non restituisse gli originali, gli interessati potrebbero ottenere ex art. 258 c.p.p. le copie degli atti medesimi.

Senza alcuna “paralisi”.

Nell’accusa da ultimo riportata testualmente, poi, si contesta il fatto di avere alimentato e reso palese una “conflittualità” fra uffici giudiziari.

Una tale accusa può essere ipotizzata solo tacendo (non si comprende come) su almeno due decisive circostanze.

La prima relativa al fatto che ciò che è accaduto non ha coinvolto due uffici giudiziari che dovevano collaborare fra loro, ma degli inquirenti e degli inquisiti, fra i quali, ovviamente, non può prospettarsi l’ipotesi di una “collaborazione”, a meno di non sconvolgere le regole dei procedimenti penali trasformando l’attività inquirente da ciò che è a una farsa.

I P.M. d’ora in poi, invece di intercettare, perquisire, sequestrare, “chiederanno cortesemente”, “proporranno”, “auspicheranno”, eccetera.

La seconda circostanza relativa al fatto che nessun “conflitto” vi è comunque fra chi dispone ed esegue un atto legittimo come la perquisizione e il sequestro e chi lo subisce. Come nessun “conflitto” vi è fra il vigile urbano che chiede i documenti e l’automobilista che li consegna.

L’unica attività qualificabile come “conflittuale” è stata in questo caso quella dei magistrati di Catanzaro che, emuli di un automobilista che non obbedisce all’invito del vigile urbano e fugge via, hanno resistito con atti illegittimi all’attività del magistrati che li indagavano.

LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Dopo l’avvio della procedura ex art. 2 – illegittima e ora mandata com’era destino “a binario morto” – sopraggiunge la contestazione disciplinare.

Va detto, per inciso, che, diversamente da quanto raccontato ancora una volta maliziosamente da qualcuno ai giornali e da essi riferito, non è vero che il Procuratore Apicella, dinanzi alla Prima Commissione del C.S.M., si sia avvalso della facoltà di non rispondere. In quella sede egli si è rifiutato di rispondere, contestando la legittimità del procedimento. Che è cosa radicalmente diversa.

Il testo della contestazione disciplinare del Procuratore Generale della Cassazione può essere letto a questo link.

In breve:

1. Le incolpazioni A1 e A2 consistono nel sostenere che la motivazione del decreto è solo apparente e comunque inadeguata.

Ognuno può giudicare da sé la fondatezza o meno di tale assunto, leggendo la motivazione in questione (a questo link) e valutando se sia effettiva o solo apparente.

A me non pare per nulla “apparente”.

In ogni caso, questo è certamente profilo sottratto al sindacato disciplinare.

Sicché l’addebito appare non formulabile.

Dispone, infatti, l’art. 2, comma 2, del d.l,vo. n. 109 del 2006 che : «… l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare».

Esso è conseguente con carattere di necessità al fondamentale principio costituzionale in materia di giurisdizione per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, 2° comma, Cost.), così come i magistrati del pubblico ministero.

E’ una vita che il sen. Previti sostiene che i provvedimenti giudiziari che lo hanno riguardato sono affetti dal vizio di “motivazione apparente” e reclama vendetta. Evidentemente i suoi argomenti devono avere convinto il Procuratore generale della Cassazione.

L’insufficienza, l’apparenza, la mancanza, la contraddittorietà della motivazione sono fra i motivi per i quali è possibile ricorrere in Cassazione.

E moltissime volte la Cassazione pone nel nulla provvedimenti giudiziari di ogni genere perché li ritiene affetti da quei vizi.

Se ogni volta ciò potesse comportare un addebito disciplinare, si creerebbe una situazione davvero paradossale.

2. Il problema il Procuratore generale se l’è posto, tanto che nell’incolpazione A3 si fa espresso riferimento alla «normale insindacabilità dell’attività giudiziaria di valutazione del fatto e di interpretazione delle norme (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006)», sostenendo, però, che essa in questo caso sarebbe venuta meno perché l’atto sarebbe destinato non alla sua naturale funzione, ma alla sua divulgazione mediatica.

Si tratta di un processo alle intenzioni che davvero non è possibile comprendere come venga celebrato.

L’atto in questione era tanto delicato da avere dato luogo a tutto questo can can.

I magistrati che lo hanno adottato hanno ritenuto, dunque, di fondarlo su una motivazione molto molto corposa (e d’altra parte, se la motivazione fosse stata più breve, li avrebbero accusati di avere dato luogo a un atto tanto grave e tanto gravido di conseguenze senza adeguata motivazione).

Tale decisione è certamente suscettibile di ogni tipo di considerazione – positiva e/o negativa – ma non si comprende come si faccia ad escludere che la motivazione serva a ciò a cui sembra servire: convincere tante persone che evidentemente pregiudizialmente rifiutano l’ipotesi che vi erano corpose ragioni per disporre quell’atto.

Migliaia di sentenze hanno fatto clamore sui giornali, per l’oggettivo interesse di ciò che vi era scritto. Vogliamo dedurne che i loro autori intendevano fare degli scoop piuttosto che esporre le loro ragioni?

Migliaia di sentenze sono lunghe migliaia di pagine e ricostruiscono ambienti, contesti, scenari. Mai nessuno si è sognato di deprecarle.

Chi volesse fare delle verifiche empiriche, potrà leggere, per esempio, fra le tantissime, l’interessantissima sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2247 del 2001 (il testo integrale è a questo link), con la quale è stato condannato per concorso in associazione mafiosa il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione dr Corrado Carnevale. La sentenza (che, va sottolineato, è stata poi riformata dalla Cassazione che ha assolto il dr Carnevale) riguarda un solo imputato (mentre il decreto di perquisizione e sequestro di Salerno riguarda un procedimento con numerosissimi indagati) e una sola imputazione (nel decreto di Salerno le imputazioni, invece, sono tante). Essa consta di ben 1.062 pagine e, peraltro, si occupa – come dirò meglio più avanti – delle condotte di un sacco di persone che non sono state parti del giudizio. Facendo le dovute proporzioni, il decreto di Salerno avrebbe dovuto essere non di 1.400, ma di 9.000 pagine.

Riflettendo sui criteri espressi negli atti compiuti avverso il dr Apicella e i colleghi Nuzzi e Verasani e, in particolare, sull’accusa di scarsa prudenza ed equilibrio consistenti nell’avere dato luogo a un certo clamore, non può che venire in mente il Presidente Berlusconi che tanto si è lamentato – ingiustamente in fatto e in diritto – di un avviso di garanzia inviatogli dalla Procura di Milano in occasionale concomitanza temporale con la sua partecipazione a un importate assise internazionale (lui ha detto che l’avviso gli venne notificato in quella assise, ma ciò non è vero).

Seguendo la linea attualmente in atto contro i colleghi di Salerno, bisognerebbe punire i magistrati della Procura di Milano che in quell’occasione, non prendendo in considerazione la possibilità di forme di comunicazione più “collaborative”, diedero l’impressione di un “conflitto” fra istituzioni e furono occasione del can can che vi fu su quella storia.

3. L’incolpazione sub B è quella relativa a non avere approfittato della offerta delle copie da parte dei magistrati di Catanzaro.

Della sua infondatezza si è già detto ampiamente sopra.

4. L’incolpazione C ha sostanzialmente lo stesso contenuto di quella B, detto in altri termini.

Va sottolineato che in essa si sostiene che «i provvedimenti di cui al capo A), formalmente previsti dal vigente codice di rito» sarebbero stati adottati «fuori dei casi nei quali sono consentiti». Questo è con evidenza non vero, essendo pacifico che il provvedimento adottato dai colleghi di Salerno era certamente consentito dalla legge e tale è stato, infatti, ritenuto, come più volte detto, dal competente Tribunale del riesame.

5. Con le incolpazioni D ed E si qualifica come fatto disciplinarmente censurabile l’avere inserito nella motivazione del decreto di perquisizione e sequestro valutazioni e giudizi su soggetti che non rivestono la qualità di parti del procedimento e che il Procuratore generale ritiene non pertinenti.

Sono queste incolpazioni particolarmente suggestive per i “non addetti ai lavori”.

Appaiono infondate, invece, a chi abbia esperienza di processi e atti giudiziari.

Infatti, per un verso, è assolutamente abituale che in atti giudiziari si faccia riferimento a persone rimaste estranee al procedimento, ma coinvolte a vario titolo nei fatti dei quali i provvedimenti si occupano.

L’esempio più frequente e di facile verificabilità è quello dei processi civili di separazione coniugale con addebito.

Le parti sono solo il marito e la moglie.

Uno dei due coniugi addebita all’altro una relazione sentimentale e spesso anche sessuale extraconiugale.

La sentenza finisce con il dire che Tizio o Caia – rimasto/a estraneo/a al processo, del quale può anche ignorare la stessa esistenza – è l’amante di questo o quel coniuge. A volte ci si dilunga anche in dettagli su questa o quella “bravata” dei due amanti.

Ho visto l’altro giorno gli atti di una causa di risarcimento danni contro un fallimento, nella quale l’attore aveva prodotto a sostegno delle sue tesi una relazione del curatore fallimentare.

E’ stato dato torto all’attore e una parte della motivazione della sentenza era incentrata sul fatto che la relazione del curatore fallimentare appariva falsa e compiacente.

Questo curatore non era parte nel giudizio (ed era peraltro da tempo cessato da quell’incarico) e nella sentenza non fa di certo una bella figura.

Ma la cosa è del tutto “normale” in un atto di quel tipo.

Peraltro, il caso vuole che proprio il Procuratore Generale della Cassazione Esposito, che persegue disciplinarmente i colleghi di Salerno, sia rimasto coinvolto in una cosa del genere.

Il 18 novembre 2008 il plenum del C.S.M. ha nominato Procuratore Generale della Cassazione il dr Vitaliano Esposito.

L’audio integrale della seduta può essere ascoltato a questo link.

In quella occasione il consigliere Livio Pepino ha espresso il suo voto contrario alla nomina del dr Esposito, fra l’altro, testualmente, anche per «le ombre in termini di indipendenza e di capacità professionali EMERGENTI SUL SUO CONTO DA UNA SENTENZA DI GIUDICI DELLA REPUBBLICA. Perché non si dica che sono generico, cito in modo da consentire a tutti di controllare e di valutare: Corte Appello Palermo, 29 gennaio 2001, imputato Corrado Carnevale, in particolare pagg. 823-828, sentenza non smentita sui punti che qui interessano dalla successiva sentenza di annullamento della Corte di Cassazione».

Si tratta della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ho già citato sopra. Ciò che è accaduto è che nella motivazione di quella sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti del giudice Corrado Carnevale, nelle pagine citate da Pepino (823-828) vengono riferiti fatti e opinioni relativi alla condotta professionale del dr Esposito che sono stati ritenuti da taluno (i consiglieri di Magistratura Democratica) così tanto gravi da essere ostativi alla sua nomina a Procuratore Generale della Cassazione.

In quel giudizio il dr Esposito non era parte ad alcun titolo.

Le pagine della sentenza citate dal consigliere Pepino si possono leggere a questo link e ne consiglio vivamente la lettura (trattano peraltro di come venne annullata in Cassazione la sentenza di condanna di alcuni mafiosi per l’orribile e vile assassinio del Capitano dei Carabinieri Basile). L’intera sentenza si può leggere, come ho già detto, a questo link.

Ovviamente nessuno si è sognato di punire i magistrati della Corte di Appello di Palermo e si confida che ciò non venga intrapreso domani.

Quanto alla pertinenza o no dei riferimenti alle persone indicate nel decreto di perquisizione e sequestro, per un verso essa appare con evidenza sussistente.

In sostanza, nell’atto di incolpazione non vengono illustrate le ragioni per le quali si formula un giudizio di non pertinenza ed è evidente che tale giudizio non può che fondarsi – come quello opposto, d’altra parte – su opzioni ricostruttive dei fatti che rientrano certamente nella libertà di valutazione dei fatti medesimi da parte del magistrato ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006.

In sostanza, se, come fa la Procura generale di Catanzaro, si parte dal presupposto che l’ipotesi di un “complotto” volto a bloccare le indagini di Luigi De Magistris sia impensabile, allora moltissime delle circostanze riferite nella motivazione del provvedimento qui in discussione appariranno “non pertinenti”.

Se, al contrario, anche solo come ipotesi investigativa, si mette in conto la possibilità che una serie molto numerosa di “stranezze” (chiamiamole eufemisticamente così) che hanno caratterizzato lo “scippo” delle indagini al p.m. che legittimamente le conduceva (De Magistris) possa avere origine in una coincidenza di interessi di diverse persone, anche altolocate (cosa che sembra scandalizzare per partito preso la Procura Generale di Catanzaro), allora tutte le circostanze riferite nella motivazione del decreto controverso hanno una loro rilevanza e conducenza.

Ma, in ogni caso, ciò che è decisivo è che, in diritto, ciò di cui il Procuratore Generale accusa i colleghi di Salerno non è, con riferimento ai profili qui in discussione, suscettibile di rilievo disciplinare.

E a dirlo è proprio e di recente questo Consiglio Superiore della Magistratura, con la motivazione della sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare il 27.6/15.7.2008 nei confronti di Clementina Forleo.

Con quella sentenza il C.S.M. ha assolto Clementina dall’accusa di “abnormità” con la quale era stato tacciato il provvedimento relativo alle intercettazioni di D’Alema e Latorre.

E’ scritto nella motivazione della sentenza che:

«La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. Civ., 28 novembre 2001, n. 15142; 27 maggio 1999, n. 318 e 4 marzo 1986, n. 1384) ha avuto modo di chiarire che:
a) i provvedimenti giudiziari possono richiedere l’indicazione di fatti relativi a soggetti che possono risultare danneggiati dalla diffusione di notizie lesive della riservatezza o dell’onore; diffusione tuttavia lecita ove necessaria per la redazione del provvedimento e per l’esplicazione del potere giurisdizionale;
b) la valutazione circa la necessità o meno dell’indicazione di un fatto costituisce oggetto di un giudizio che può essere compiuto solo dal magistrato che emette il provvedimento e non può essere sindacato in sede disciplinare;
c) l’insindacabilità viene però meno ove il provvedimento sia basato su una grave o inescusabile negligenza; in questo caso, oggetto della censura non è il provvedimento quale risultato dell’attività intellettiva, bensì il comportamento del magistrato che nell’adottarlo dia prova di trascuratezza e non esplichi la massima diligenza»
.

L’intera motivazione può essere letta a questo link. In altre parti di essa viene chiarito perché in casi come quello oggetto di quel giudizio, del tutto analogo, per i profili qui in discussione, a quello di Salerno, la condotta oggetto della incolpazione formulata dal Procuratore Generale non è sanzionabile disciplinarmente.

_______________

Tutto ciò posto, va ricordato che la Costituzione (e non le promesse elettorali di questo o quel politico di turno) dispone all’art. 101 che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» e all’art. 107 che «i magistrati sono inamovibili».

Tutte le considerazioni che ho svolto fin qui servono solo a consentire a ciascuno di verificare se in questo caso siano stati o no violati i principi posti da quelle norme. Se il trasferimento di Luigi De Magistris, Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Versani con l’accusa di avere interpretato e applicato la legge in un modo che non piace sia o no legittimo.

Quelle norme stanno lì nella nostra Costituzione per evitare che una qualunque lobby di gente potente possa impedire al giudice territorialmente competente di applicare la legge.

Per capire quanto la violazione di quei principi ci allontanerebbe – non solo materialmente, ma purtroppo ormai anche formalmente – da una democrazia costituzionale, basterà a chiunque rileggere i lavori dell’assemblea costituente relativi alle due norme della Costituzione che ho appena citato.

Se le considerazioni che ho svolto con riferimento alla sentenza disciplinare nei confronti di Luigi De Magistris (citate all’inizio di questo scritto) e quelle che ho esposto fin qui hanno un qualche fondamento giuridico, bisognerà prendere atto che quei principi costituzionali sono stati e stanno essendo ancora violati.

Stefano Racheli difende dinanzi a questo C.S.M. il collega Luigi Apicella. Molti anni fa lo stesso Stefano, componente di altro C.S.M., votò per Giovanni Falcone nella procedura per la nomina del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo (e per questo fu costretto a dimettersi da Magistratura Indipendente della quale faceva parte e che votò contro Giovanni).

Quel C.S.M. verrà ricordato per sempre come quello che costrinse Giovanni Falcone ad andare via dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Questo verrà ricordato per sempre per avere cacciato Luigi De Magistris e i colleghi Apicella, Nuzzi e Verasani dagli uffici in cui svolgevano con onore il loro servizio.

Verrà ricordato anche per averlo fatto – diversamente da quello che accadde con Giovanni Falcone – all’unanimità (come raccontato ai giornali e alle televisioni da Mancino).

fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Pubblichiamo uno scritto di Francesco Siciliano sugli istituti dell’astensione e della ricusazione, in relazione alla ricusazione di alcuni componenti del C.S.M. fatta dal dr Luigi Apicella e al rigetto di quella istanza da parte del C.S.M.. L’istanza e il provvedimento di rigetto si possono leggere rispettivamente a questo link e a questo link.

di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)

Le cronache giornalistiche degli ultimi giorni raccontano che l’incolpato Procuratore di Salerno abbia presentato istanza di ricusazione – sia personalmente sia a mezzo dei suoi difensori – di alcuni componenti della Sezione Disciplinare del CSM chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di un suo trasferimento cautelare e ciò apprendo dai link poiché i predetti componenti della Sezione Disciplinare del CSM già avevano sia espresso convincimento in ordine alla “bontà” delle indagini del dott. De Magistris ( bontà, di contro, riproposta seppur secondo un’altra ottica con l’indagine da cui è promanata l’ormai nota “dichiarazione di guerra” – nota ai meno come sequestro presso la Procura Generale di Catanzaro – a cui tra l’altro sembra essere seguita una ratifica di altri avamposti situati – seppur con funzioni di Giudici del Riesame – nella medesima “postazione di battaglia”) attraverso una res judicata sia concluso le audizioni per le ipotesi di incompatibilità ambientale di cui all’art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 stabilendo un giudizio di merito sulla vicenda oggetto dell’atto di incolpazione.

Sempre attraverso le precitate fonti si apprende che l’istanza è stata rigettata perché inammissibile attesa la sua infondatezza (?) ( mi si permetta la domanda è ammissibile e infondata o inammissibile?) posto che: a) i predetti componenti non potevano avere un interesse giuridicamente rilevante; b) opinare diversamente porterebbe ad una paralisi dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato; c) è perfettamente compatibile la funzione amministrativa di componente di commissione con la funzione giurisdizionale di componente del Plenum.

Rispetto alla questione, mi permetto molto sommessamente di avanzare le seguenti considerazioni.

Già coevemente alla entrata in vigore della Costituzione Repubblicana uno dei padri fondatori del processo penale moderno, anticipando concetti che hanno costituito per così dire l’ossatura della successiva giurisprudenza costituzionale, scriveva: “Un’altra esigenza implicita nel concetto del giudice è che questi giudichi le parti, cioè un altro da sé e non sé medesimo. Ora un giudizio intorno a sé medesimo, oltre che intorno alle parti, ricorre ogni qualvolta un giudice sia chiamato a giudicare nuovamente intorno a un’imputazione, sulla quale abbia giudicato: egli non potrebbe, infatti, giudicarne ancora senza giudicare se la prima volta abbia o non abbia bene giudicato. Anche a questo proposito un alto grado di moralità può certo ottenere dal giudice un giudizio intorno a sé stesso e quindi, ove occorra, la correzione del suo errore; ma [...] è prudente evitare il rischio che un simile giudizio porta con sé” (F. Carnelutti).

Il sistema, quindi, ha sin da subito, anche in tempi di processo non retto dal principio Costituzionale - ottenuto con grande clamore dai garantisti moderni - del c.d. “giusto processo” avvertito l’esigenza dell’imparzialità del Giudice e, soprattutto, della necessità che tale situazione sia garantita oltre misura anche attraverso la previsione di ipotesi di astensione del Giudice qualora la sua presenza possa solo incrinare la convinzione dell’imputato di trovarsi di fronte ad un Giudice imparziale (Art. 6 -Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta).

Sul punto, tuttavia, giova provare ad essere maggiormente tecnici posto che ovviamente non ogni lamentela dell’imputato circa la mancanza di imparzialità del suo Giudice può condurre alla ricusazione del Giudice.

Limitandoci alle specifiche questioni poste dal caso concreto, pertanto, giova limitarsi ai concetti di interesse nel procedimento (ipotesi di cui alla lettera a) art. 36 c.p.p.) connesso a quello di giusto processo che deve necessariamente far si che “ogni processo si svolg(e)a nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

Tale ultimo concetto di rango costituzionale è stato il cardine attraverso cui la Corte Costituzionale, con sentenze addittive, è intervenuta più volte negli ultimi anni per indicare tutte le ipotesi in cui una mancata previsione di obbligo di astensione – cui è connesso il diritto di ricusazione della parte – rendesse non conforme al precitato principio costituzionale una norma di rito di rango ordinario.

In questa direzione illuminati sono state la Sentenza n. 432 del 1995 dove, tra l’altro, si è avuto modo di affermare che “questa Corte è stata chiamata più volte ad esaminare la materia dell’incompatibilità ed ha avuto occasione di enucleare alcuni principi di base i quali - - unitamente alla convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale), ed all’intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor più il carattere di eccezionalità dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggior incisività dell’apprezzamento del giudice sul punto — si pongono come utili termini di raffronto e consentono di pervenire ora a diversa conclusione. 4. — In linea preliminare va sottolineato che l’analisi del problema non si esaurisce nell’esame della differenza tra valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio sul merito dell’accusa all’esito del dibattimento, ma deve anche considerare, più specificamente, la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un’anticipazione di giudizio suscettibile di minare l’imparzialità del giudice. Ai sensi del comma 1 dell’art. 273 del codice di procedura penale la prima condizione generale per l’emissione di misure cautelari personali è l’apprezzamento di “gravi indizi di colpevolezza” a carico dell’imputato. È evidente che la norma può esprimersi solo in termini di “indizi” per l’ovvio motivo che tutti gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, sia a favore che contro l’imputato, non hanno ancora avuto riscontro nel contraddittorio dibattimentale; è altrettanto chiaro, però, che, ai fini che qui interessano, detti “indizi” vengono comunque ritenuti idonei a dimostrare una qual certa fondatezza dell’accusa, almeno fino all’emergere, in dibattimento, di nuovi, ed eventuali, elementi in contrario avviso. Neppure è certa la fase dibattimentale se l’imputato chiede il “patteggiamento” o il giudizio abbreviato. In tali casi è ancor più evidente che i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove. Ora, se è vero che rimangono non equiparabili situazioni processuali sicuramente diverse, quali quella della decisione circa l’applicazione di una misura cautelare personale e quella della decisione di merito sulla fondatezza dell’accusa (caratterizzata, quest’ultima, dall’esigenza di individuazione di prove certe circa la sussistenza del fatto e la commissione dello stesso da parte dell’imputato), nondimeno occorre prendere atto che i “gravi indizi di colpevolezza” richiesti dall’art. 273, comma 1, per l’applicabilità delle misure cautelari si so stanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei a fornire una consistente e ragionevole probabilità di colpevolezza dell’indagato. Più in particolare, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato che il concetto di “gravità” degli indizi (certamente più rigoroso di quello di “sufficienza” richiesto nel codice previgente) postula una obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato; indizi, quindi, capaci di resistere ad interpretazioni alternative. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 292, lett. c), il giudice è tenuto ad esporre con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta (con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza), ed inoltre — elemento di sostanziale importanza — che l’applicazione della misura cautelare comporta una valutazione negativa non solo circa l’esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, ex art.273, comma 2, (cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena), ma anche in ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza (che evidentemente si ritiene di condanna) la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2 bis, introdotto dalla citata legge n. 332 del 1995). 5. — Tali essendo, in sintesi, le valutazioni che il giudice per le indagini preliminari deve compiere allorquando disponga una misura cautelare, si deve riconoscere che detta attività comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell’imputato; giudizio analogo, ai fini che qui interessano, alle ipotesi già esaminate da questa Corte nelle sentenze nn. 124 e 186 del 1992. In tali decisioni, infatti, è già stato affermato il principio che una valutazione di merito circa l’idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell’imputato vale a radicare l’incompatibilità, e questa è stata riconosciuta sussistere nell’ ipotesi del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata”.

Così come la successiva sentenza 131 del 1996 in cui la Corte si è preoccupata di stabilire delle lineee guida affermando che “con la sentenza n. 432 del 1995 - alla quale tutte le ordinanze di rimessione fanno espresso riferimento e che costituisce precedente specifico per la decisione della questione in esame - questa Corte ha ritenuto che i principi in precedenza affermati valgano non solo nel rapporto tra fasi diverse del giudizio ma anche nel rapporto tra assunzione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell’imputazione. Superando il suo precedente orientamento, volto a configurare il merito dell’accusa e le cautele come àmbiti distinti per oggetto e funzione e a escludere conseguentemente che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello, comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisce con quello sul merito della res judicanda, tale da compromettere (o far apparire compromessa) l’imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell’imputato (sentenza n. 124 del 1992; ordinanza n. 516 del 1991 e sentenza n. 502 del 1991), questa Corte ha considerato viceversa che tale pregiudizio possa verificarsi, in quanto le pronunce cautelari presuppongono sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilità, ancorché basato su indizi e non ancora su prove. Sull’anzidetto sviluppo giurisprudenziale è stato influente il mutamento del quadro normativo determinato non solo dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma anche dalla legge 8 agosto 1995, n. 332. La nuova disciplina oggi in vigore, per potenziare le garanzie della libertà personale nel processo penale e valorizzare l’eccezionalità delle misure restrittive della stessa, richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai più approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l’esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilità, la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevanti in sede di cautele, e giudizio sul merito dell’accusa in sede dibattimentale. Il comma 1 dell’art. 273 cod. proc. pen. stabilisce, come presupposto comune a tutte le misure cautelari personali che possono essere disposte nei casi previsti dall’art. 274 cod. proc. pen., l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza” (in ciò differenziandosi dalla previsione dei “sufficienti indizi”, contenuta nel codice previgente) e l’art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. richiede al giudice che dispone la misura cautelare di esporre “gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. E, alla pregnanza delle valutazioni richieste al fine di pervenire alla misura, con la riforma contenuta nella citata legge del 1995, si è aggiunta l’esigenza che il giudice esponga altresì “i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi di prova forniti dalla difesa” (art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.) e, oltre alla valutazione negativa circa l’esistenza di condizioni che legittimerebbero il proscioglimento in conseguenza dell’esistenza di cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena (art. 273, comma 2, cod. proc. pen.), si è espressamente prevista altresì la valutazione circa l’impossibilità per l’imputato di ottenere, con la sentenza di condanna (nemmeno indicata come “eventuale”), la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis, introdotto dalla ricordata riforma del 1995). In questo quadro, così mutato rispetto al codice previgente e anche rispetto alla formulazione originaria del codice attuale - indipendentemente dal rapporto funzionale e strutturale esistente tra procedimenti cautelari e processo di cognizione - questa Corte, guardando alla sostanza, ha riconosciuto che le valutazioni compiute dal giudice in relazione all’adozione di una misura cautelare personale comportano un pregiudizio sul merito dell’accusa: tali valutazioni infatti, secondo le norme vigenti, devono indurre il giudice a ritenere l’esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e quindi di condanna dell’imputato e, addirittura, di condanna ad una pena superiore a quella che consente la concessione della sospensione condizionale della pena. La garanzia della libertà personale, secondo la linea direttiva della Costituzione, richiede che le misure limitatrici siano prese con il massimo di prudenza e, per questo, si prevede il suddetto, incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto “allo stato degli atti” e non su prove ma su indizi. Ma proprio l’intensità di tale garanzia in sede cautelare, se non ne seguisse il divieto, per il giudice che si è pronunciato in quella sede, di prendere parte al giudizio sul merito dell’accusa, si tradurrebbe in un grave pregiudizio per l’imputato: il favor libertatis che giustifica tanto rigore in sede cautelare, si rovescerebbe infatti, proprio a causa di tale rigore, in prevenzione in danno dell’imputato in sede di giudizio. 3.3. — Sulla base delle suddette argomentazioni, questa Corte è pervenuta, nella citata sentenza n. 432 del 1995, alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari il quale avesse applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato. Rispetto alla questione allora così decisa, quella ora da decidere presenta innegabili analogie. Secondo l’art. 309 cod. proc. pen., il tribunale del riesame (comma 7) è investito di una cognizione piena, di legittimità e di merito, in ordine all’ordinanza che dispone la misura cautelare personale (comma 1). Il tribunale (comma 6) non è vincolato alle prospettazioni di parte, le quali possono anche mancare, essendo possibile che esso sia chiamato semplicemente a rifare integralmente le valutazioni in precedenza affidate al giudice che ha adottato l’ordinanza cautelare. Conseguentemente, il collegio del riesame è messo nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero al giudice per ottenere la misura cautelare in questione, nonché tutti gli elementi, anche sopravvenuti, a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive ch’egli abbia depositate. Le determinazioni che esso può prendere, conformemente alla natura del riesame, spaziano dall’annullamento del provvedimento impugnato, alla riforma in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, alla conferma per le stesse o per altre ragioni, diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento oggetto del riesame (comma 9). Nessun dubbio, quindi, che il riesame dell’atto che dispone la misura cautelare comporta valutazioni di merito del medesimo genere di quelle che, compiute dal giudice per le indagini preliminari, hanno indotto questa Corte, nella sentenza n. 432 del 1995, a dichiarare l’incostituzionalità della mancata previsione della relativa causa di incompatibilità nell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. 3.4. — Quanto all’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, esso è configurato dall’art. 310 cod. proc. pen. come strumento di controllo sulle ordinanze che provvedono al riguardo, attivabile tanto dal pubblico ministero quanto dall’imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame - rimedio processuale dal significato “unidirezionale” in quanto previsto solo su iniziativa e nell’interesse dell’imputato - l’appello è accordato per far valere tanto le ragioni della cautela (su iniziativa del pubblico ministero), quanto le ragioni della libertà (su iniziativa dell’imputato e del suo difensore) le quali non abbiano avuto successo in prima istanza. Inoltre, mentre la richiesta di riesame conferisce al tribunale la cognizione piena sul provvedimento cautelare, l’effetto devolutivo dell’appello è limitato dai motivi contestualmente enunciati (art. 310, comma 1, cod. proc. pen.). Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e il giudizio d’appello non escludono peraltro che, anche nel secondo caso, il tribunale competente (lo stesso del riesame, a norma del comma 2 dell’art. 310) possa essere investito, a seconda dei motivi dell’appello, della valutazione di profili di merito che attengono all’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza” ovvero alla sussistenza di una o più esigenze cautelari, tra quelle indicate dall’art. 274 cod. proc. pen., elementi tutti che costituiscono le condizioni in presenza delle quali la misura può essere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche nei confronti dei giudici che abbiano preso parte al collegio del tribunale che si è espresso in sede di appello contro ordinanze in tema di misure cautelari personali valgono le medesime sopraddette ragioni di incompatibilità alla partecipazione alla funzione di giudizio sul merito dell’accusa. La dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che si rende dunque necessaria in relazione alla mancata previsione della incompatibilità alla partecipazione al giudizio del giudice che abbia partecipato al collegio investito dell’appello nei confronti delle ordinanze in materia di misure cautelari personali riguardanti chi si trovi a essere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata che esclude il sorgere dell’incompatibilità nel caso in cui il primo giudizio abbia riguardato aspetti solo formali della causa, al caso in cui il tribunale dell’appello sia stato chiamato a sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal giudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste ragione di estendere l’incompatibilità ai casi in cui, in sede d’appello, il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell’ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull’esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell’imputato nel giudizio. In tali eventualità, le valutazioni relative al merito dell’ipotesi accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e non vi è ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un giudizio di merito capace di pregiudicare l’imparzialità della decisione conclusiva del processo. 4. — Nell’assumere la sua decisione, questa Corte è pienamente consapevole delle difficoltà di ordine pratico che, come conseguenza della propria giurisprudenza, possono derivare alla formazione concreta degli organi giudicanti. Ciò, tuttavia, non la esime dalla propria essenziale funzione di garanzia, quando se ne richieda l’intervento in presenza di norme costituzionalmente illegittime. Alle anzidette difficoltà, con appropriati interventi e riforme di ordine normativo e organizzativo, devono porre rimedio altre istanze costituzionali alle quali appartengono i relativi doveri e le relative responsabilità. Per questo, nel pervenire alla presente, ulteriore pronuncia d’incostituzionalità in difesa del principio del giusto processo e dell’imparzialità e della terzietà del giudice, questa Corte deve rivolgere, anzi rinnovare (v. sentenza n. 496 del 1990) un pressante invito agli organi competenti affinché pongano mano con urgenza a quegli interventi e a quelle riforme che gli indisponibili principi della Costituzione richiedono in ordine al buon funzionamento della giurisdizione penale”.

In particolare nell’ultima decisione, la Corte Costituzionale, a differenza di quanto argomentato dal CSM nel provvedimento di rigetto del 10 gennaio 2009, pur rendendosi conto delle notevoli difficoltà organizzative che la sua decisione avrebbe provocato, palesa di essere obbligata al rispetto della sua funzione di Giudice delle Leggi e di dovere quindi necessariamente fare applicazione del principio costituzionale del giusto processo e espungere dal mondo del diritto (ovvero manipolare in senso conforme alla Costituzione) quelle norme che contrastano con i principi costituzionali.

In altri termini, l’eventuale fondatezza dell’istanza di ricusazione non può essere rigettata sulla base del principio che ciò comporterebbe la paralisi dell’azione disciplinare poiché a tale eventualità deve porre rimedio l’organo competente attraverso i meccanismi di legge.

In ogni caso la Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 2000 sembra esplicitare ex professo gli istituti dell’astensione-ricusazione in rapporto alla tutela dell’imparzialità del Giudice affermando espressamente: “la Corte - nel ribadire che la disciplina in materia deve essere comunque idonea ad evitare che il giudice chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda, tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente svolte - ebbe in particolare a rilevare che la “scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa di incompatibilità, ovvero di astensione e di ricusazione, discende [...] dalla possibilità o dalla impossibilità di valutarne preventivamente e in astratto l’effetto pregiudicante per l’imparzialità del giudice penale” (sentenza n. 308 del 1997). Le situazioni pregiudizievoli per l’imparzialità del giudice riconducibili all’istituto dell’incompatibilità operano infatti all’interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata e si riferiscono ad atti o funzioni che hanno “di per sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell’atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata” (sentenza n. 308 del 1997); le incompatibilità trovano, dunque, la loro ratio nell’esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, “di preservare l’autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all’esigenza di garanzia dell’imparzialità di quest’ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo” (sentenza n. 306 del 1997). Ne deriva che le situazioni di incompatibilità, essendo astrattamente tipicizzate dal legislatore, sono prevedibili e quindi prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di organizzare preventivamente la terzietà del giudice, che viene così a “manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività” (sentenza n. 307 del 1997). Il carattere di fondo delle situazioni di incompatibilità - di essere, cioè, sempre riferite a rapporti che interessano il medesimo procedimento - non è contraddetto, come prendono atto gli stessi rimettenti, dalla sentenza n. 371 del 1996: tale decisione si riferisce, infatti, alla specifica ipotesi in cui la valutazione pregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale (v. in tale senso sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, nonché, per un’ipotesi analoga, in cui la precedente valutazione pregiudicante è stata espressa in diverso procedimento avente per oggetto il medesimo fatto storico successivamente addebitato allo stesso imputato, sentenza n. 241 del 1999). Gli istituti della astensione-ricusazione sono invece caratterizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli per l’imparzialità della funzione giudicante - ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di incompatibilità - che normalmente preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a, b, d, e, f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.). Anche l’ipotesi di ricusazione descritta dall’art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. non si sottrae a questo criterio di massima: il giudice che nell’esercizio delle funzioni ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione opera - per usare le espressioni della prevalente giurisprudenza di legittimità - fuori della sede processuale e dei compiti che gli sono propri. Risultano pertanto evidenti le ragioni per cui le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell’eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti “impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale” (sentenza n. 308 del 1997). Ove tale onere venisse imposto al legislatore, “l’intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva” (sentenza n. 307 del 1997). Ne emerge un sistema che si propone di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l’imparzialità del giudice: le ragioni del pregiudizio sono infatti oggettivamente identiche sia quando il giudice ha manifestato il proprio convincimento all’interno del medesimo procedimento mediante un atto o l’esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisce astrattamente e preventivamente effetti pregiudicanti, sia quando la valutazione di merito è stata espressa in un diverso procedimento (ovvero nel medesimo procedimento, ma mediante un atto che non presuppone una tale valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere accertati in concreto, grazie agli istituti dell’astensione e della ricusazione. L’esigenza di attuare in forma esaustiva la garanzia, inerente al principio del giusto processo, di un giudizio affidato a un giudice non condizionato da precedenti valutazioni, ha trovato riscontro nelle già menzionate sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997: nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale allora sollevate, in riferimento all’art. 34 cod. proc. pen., in relazione a valutazioni pregiudicanti a vario titolo espresse in un diverso procedimento, la Corte ebbe a segnalare che, ove il pregiudizio per l’imparzialità del giudice non fosse riconducibile ad alcuna delle ipotesi di astensione o di ricusazione già previste dall’ordinamento, la tutela del giusto processo avrebbe potuto essere assicurata sollecitando un intervento volto ad ampliare l’ambito di applicazione di tali istituti”.

In definitiva la Corte Costituzionale più che apprestare particolare attenzione ad una visione formalistica delle ipotesi di astensione-ricusazione pone al centro del problema “l’esigenza di attuare in forma esaustiva la garanzia, inerente al principio del giusto processo, di un giudizio affidato a un giudice non condizionato da precedenti valutazioni” atteso che il bene preminente da tutelare è la presenza di un Giudice terzo e imparziale.

D’altra parte le motivazioni addotte dal CSM sembrano smentite anche con riferimento all’elemento del c.d. interesse di cui alla lettera a) di cui all’art. 36 c.p.p. laddove il Giudicante sembra aderire ad una minoritaria tendenza della giurisprudenza civile che tende ad ancorare il concetto di interesse a quello quantomeno morale, mentre va segnalato che la giurisprudenza penale ha da tempo disancorato la nozione di interesse da situazioni che legittimerebbe la presenza nel processo del Giudice , ritenendo che la causa di astensione si identificabile ogni qual volta che il giudice abbia un interesse che possa indurlo a dare al procedimento una soluzione non conforme a giustizia (cfr Cass. 1.2.1998, XXXX, in CP, 1989, 410) e ancor di più, maggiormente in linea con i principi costituzionali, è stata ritenuta sufficiente la sussistenza di un interesse, economico, morale o anche “indiretto” quale ipotesi che inficia la imparzialità del Giudice ovvero la presenza di aspettative o vantaggio o il timore di situazioni di pregiudizio (cfr Cost. 19.1.1989, n. 18, in GI, 1989, I,1, 1430).

D’altro canto la dottrina è decisamente orientata a favore della linea interpretativa più ampia (cfr Codice di Procedura Penale Ipertestuale, G. Bonilini – M. Confortini, UTET, 2006, comm. Art. 36).

Io molto sommessamente ritengo che come in ogni processo ogni valutazione giuridica abbia diritto di cittadinanza e che ogni posizione articolata nel rispetto delle regole e della Costituzione Repubblicana vada rispettata anche se, ovviamente, allo stesso modo, la medesima sia censurabile in sede di gravame; nel caso specifico, tuttavia, attesa l’attenzione dell’opinione pubblica e anche quella del mondo giuridico sarebbe auspicabile una rigorosa applicazione delle norme di legge onde legittimare fino in fondo le prime applicazioni di istituti quali “l’atto abnorme” sanzionabile disciplinarmente che non devono apparire espressione di Tribunali Speciali ma limpida applicazione di norme di legge nel rispetto delle Garanzie Costituzionali di cui il nostro Stato di diritto è dotato.

fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

di Franca Amadori
(Giudice del Tribunale di Roma)

Ritengo che prima di esporre le mie personali opinioni sulle cause dell’attuale inefficienza della giustizia penale italiana, possa essere utile trarre spunto dalla realtà quotidiana, prezioso indicatore su cui tanti concetti che in astratto paiono del tutto ragionevoli mostrano invece la loro totale dissennatezza all’atto dell’applicazione pratica.

Narrerò dunque di un caso, in sé assai banale ma proprio per questo utile come modello, riguardante un imputato il cui processo pende ancora davanti a me e che chiamerò De Furtis.

De Furtis ha riportato fino ad oggi 48 condanne totali, di cui 23 per furto, 12 per ricettazione e quasi altrettante per truffa, oltre che per altri reati di contorno, quali falsi documentali (riguardanti – presumo – la compilazione d’assegni in bianco di provenienza delittuosa), falsi nummari e via discorrendo.

Peraltro, per quanto concerne le condanne per ricettazione va detto che spesso in questi casi l’imputato viene condannato per ricettazione non già perché abbia effettivamente ricevuto il bene di provenienza furtiva da terza persona, ma perché, pur avendolo rubato egli stesso, è rimasto contumace e dagli atti risulta che fu trovato in suo possesso a diversi mesi di distanza dal momento del furto, per cui noi giudici non abbiamo elementi per ritenere che sia stato egli stesso l’ autore della sottrazione.

Insomma, possiamo definire De Furtis un “onesto” ladro professionista.

Dico “onesto” perché condivido anch’io la valutazione di maggior disvalore che Alfredo Rocco espresse a suo tempo, quando scrisse l’odierno codice penale, nei confronti dei ricettatori, che in effetti non rischiano nulla e guadagnano sul medesimo furto assai più del ladro che lo ha commesso e che s’è accollato tutti i rischi connessi al delitto.

Tornando a De Furtis, mi chiedo se uno che si fa pescare così tante volte con le mani nel sacco non farebbe meglio a cambiare “mestiere”.

Quello di ladro evidentemente non fa per lui.

Dichiarato delinquente abituale, è stato messo pure in casa di lavoro per un paio d’anni, ma poi ha ripreso a rubare.

È finito davanti a me con doppia accusa di ricettazione: è accusato infatti di aver ricettato un autocarro Toyota di provenienza furtiva e di aver ricettato altresì un contrassegno assicurativo della UNIPOL contraffatto, relativo a tale automezzo.

Il Pubblico Ministero ha depositato il decreto di citazione diretta a giudizio (= atto del Pubblico Ministero che gli comunica la data dell’udienza davanti a me, giudice del dibattimento) in data 15 novembre 2005, ma i fatti furono accertati il 2 dicembre 2003.

Direi che, considerato il tempo necessario per la notificazione dell’ avviso ex art. 415 bis c.p.p. (c.d. avviso di garanzia) e il carico complessivo della Procura di Roma, il Pubblico Ministero è stato piuttosto celere.

L’ udienza di prima comparizione (traduco: quella che dà inizio ad una nuova fase del processo, che si chiama fase dibattimentale, in cui l’accusa e la difesa confrontano le rispettive tesi davanti ad un giudice terzo che sono appunto io) si celebra il 28 giugno 2006, ma De Furtis non si presenta.

Controllo la ritualità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio (traduco: cerco di capire se gli è arrivata una lettera con dentro l’atto del Pubblico Ministero che gli comunica la data dell’udienza davanti a me) e vedo che ha eletto domicilio presso una tavola calda con pizzeria a taglio che si trova in zona Torrino, ma la S.A.D. (= ufficio addetto alle notifiche) non ha effettuato alcuna notificazione né a lui né al difensore d’ufficio che il Pubblico Ministero gli ha nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p..

Qualcuno di coloro che stanno leggendo questo mio intervento potrebbe forse chiedersi: “Ma come! Uno può eleggere domicilio per le notificazioni degli atti giudiziari presso una tavola calda? Ma non è una buffonata?”

Ebbene, occorre sapere che il vocabolo “elezione” significa “scelta” e pertanto l’imputato può indicare a suo capriccio qualsiasi luogo o persona che ritiene possano consegnargli le missive a lui inviate dall’Autorità Giudiziaria, compreso il Luna Park (giuro! non è una battuta! ho avuto un processo a carico di un rumeno che lavorava lì ed ha eletto domicilio per l’appunto al Luna Park, dove aveva una roulotte che costituiva la sua abitazione).

È ovvio però che più è insolito il posto prescelto e più probabilità ci sono che la notificazione non vada a buon fine, e poi dopo tanti anni – ammesso che si riesca a condannare l’imputato con sentenza passata in giudicato nonostante l’insensata disciplina prescrizionale attuale – arriverà un avvocato che, per fargli schivare il carcere, cercherà di dimostrare che lui è sempre stato reperibile in quello strano luogo dove nessun ufficiale giudiziario è mai riuscito a trovarlo e chiederà che il suo assistito sia “rimesso in termini” per ricominciare tutto da capo.

Ma torniamo a noi.

Do incarico al mio cancelliere di provvedere a notificare il decreto di citazione diretta a giudizio e copia del verbale d’udienza sia all’imputato sia al difensore d’ufficio e poi rinvio ad altra udienza.

All’udienza successiva (c’è l’estate di mezzo, quindi se ne riparla a novembre), controllo queste benedette notificazioni: vanno bene, le ha ricevute anche l’imputato (non ho ben capito se lavora in quella pizzeria, ma, tant’è, le ha ricevute ), però sono … tardive.

Mancano i 60 giorni liberi di termine a comparire previsto dalla legge che servono (sempre in teoria) all’imputato per cercarsi un avvocato che si vada a guardare le carte e cerchi d’imbastire una tesi a difesa.

Dico in teoria, perché l’imputato ha già saputo circa un anno fa che pende questo processo contro di lui, in quanto gli è stato notificato un avviso di garanzia, per cui ha avuto tutto il tempo necessario (ed anche molto di più) per cercarsi un difensore, però non importa: ha diritto ugualmente a 60 giorni di tempo per pensarci ancora e siccome qui ne ha avuti solo 50, ha diritto a ricominciare tutto da capo (lo dice la Cassazione, che prima aveva detto che bastava restituirgli solo quei giorni che gli erano stati tolti, ma poi ha detto che invece vanno restituiti all’imputato tutti i 60 giorni da capo).

Quindi, come nel gioco dell’oca quando si finisce nella casella della Fontana, si torna indietro da dove si è partiti.

Infatti è come se quelle notificazioni non fossero state mai effettuate.

Io purtroppo devo disporre (non posso fare diversamente) che siano rifatte da capo, anche al difensore che non si è presentato in udienza (se si fosse presentato avrei potuto semplicemente restituirlo nel termine a comparire – sto parlando in gergo giuridico, non sto inventando una grammatica mia personale – ed avrei potuto almeno risparmiare un adempimento alla cancelleria), mentre il cancelliere probabilmente ora sta bestemmiando tra sé e sé perché deve rifare tutti gli adempimenti che ha già fatto.

Capito? Non so se è chiara l’aberrazione.

Eccola qua, questa perversa giostrina processuale.

L’ imputato ha già saputo una prima volta che c’era un processo contro di lui quando ha ricevuto l’avviso di garanzia nella tavola calda (tra una macchia di unto ed una di grasso), poi lo ha saputo anche una seconda volta, quando io gli ho fatto notificare il decreto di citazione diretta a giudizio, con il quale è stato informato che il processo è pervenuto alla fase dibattimentale, poi lo deve apprendere pure la terza volta perché … poverino, non è stato messo in condizione di difendersi in quanto gli è stato indebitamente ridotto il termine a comparire.

A questo punto forse qualcuno tra i lettori penserà: “Non è stato messo in condizione di di-fendersi? Maccheccaspita … state dicendo?”.

In effetti, è quello che ci diciamo spesso anche tra noi operatori.

Pare più un gioco da tavolo che una procedura penale.

Lo si potrebbe chiamare “Criminal Game”.

E se lo proponessi sul mercato? Il nome è allettante, ma forse non mi concederebbero il bre-vetto, perché le regole … (ehm) esistono già: sono scritte nel codice di rito penale.

Pazienza.

Tornando alla mia udienza di rinvio, ahimè è presente in aula il testimone operante (operante = termine generico che si usa nel gergo tecnico per indicare qualsiasi appartenente alle Forze dell’Ordine) della Polizia Stradale che (povero) viene da Rieti e che è stato citato dal Pubblico Ministero in previsione dell’apertura del dibattimento per spiegarmi come e qualmente, in quel lontano giorno del 2003, De Furtis fu da lui sorpreso (e contestualmente identificato) alla guida dell’autocarro TOYOTA di provenienza furtiva, recante altresì il contrassegno assicurativo contraffatto.

Devo diffidarlo a ricomparire senza ulteriore avviso per la prossima udienza, che sarà nel 2007 (fate attenzione alle date).

All’udienza del febbraio 2007 controllo di nuovo le notificazioni.

Incredibile ma vero, non sono andate a buon fine perché il difensore … risulta sconosciuto allo studio.

Evidentemente ha cambiato studio professionale, come succede spesso ai giovani avvocati che ad un certo punto della loro carriera vogliono mettersi in proprio.

Ma perché in questi casi gli ufficiali giudiziari non chiedono al Consiglio dell’Ordine dove si trova il nuovo studio del difensore?

Non so dare una risposta a questa domanda, ma sta di fatto che non lo chiedono mai (il cambio dello studio professionale è un’evenienza che si verifica spesso nel foro romano, a causa della dinamica interna agli studi professionali e del gigantismo della metropoli).

In questo caso il fatto è ancora più grave perché De Furtis, nel frattempo, se n’è andato dalla tavola calda e quindi ora devo notificargli gli atti in mani del difensore.

Però, colpo di scena!, è presente in aula un altro operante, in servizio presso il XII Gruppo del Corpo di Polizia Municipale di Roma, che ha competenza appunto sulla zona Torrino (ricordate? è quella in cui l’ imputato aveva eletto domicilio).

Mi dice che provvederà lui alla notificazione del verbale e del decreto di citazione diretta a giudizio all’imputato perché lo conosce, essendo un noto pregiudicato, e lo vede ogni tanto bazzicare ancora nei pressi del locale in cui aveva eletto domicilio.

Io decido di percorrere entrambe le strade: consegno una copia all’operante, ma do anche incarico alla cancelleria di cercare l’indirizzo del nuovo studio del difensore.

Intanto gli atti da notificare aumentano: un decreto di citazione diretta a giudizio e tre verbali d’udienza.

Le spese a carico del Pubblico Erario aumentano con loro, perché le notificazioni costano.

Costano perché devono essere effettuate dagli ufficiali giudiziari o dagli operanti, con le pesanti formalità previste dal codice.

Quarta udienza: siamo al giugno 2007 (ed è una data abbastanza vicina a quella dell’udienza precedente, mentre adesso dovrei disporre rinvii ben più lunghi, per varie ragioni che non è il caso di spiegare in questa sede).

Controllo per la milionesima volta le notificazioni.

L’operante del XII Gruppo mi dice che l’imputato non va più alla tavola calda in quanto ha lasciato dei conti in sospeso e teme che la proprietaria gli chieda il saldo, per cui non è riuscito a consegnargli gli atti.

Aggiunge che De Furtis aveva intrecciato una breve relazione sentimentale con la donna.

Chissà.

Sarà stata attratta forse dal fascino del criminale, uomo “forte, senza scrupoli, brutal” (come recitava il “Fox delle gigolettes”, una vecchia aria d’operetta), per accorgersi con un certo ritardo che il criminale nel migliore dei casi è un solo un profittatore, quando non anche un uomo violento e pericoloso. Vivere con lui è sempre un rischio ed in ogni caso la remissione è certa.

Nel frattempo, però, spero che siano state fatte almeno le notificazioni al difensore.

No, non ci sono nemmeno quelle!

E perché?

Perché il cancelliere (forse per una sorta di rifiuto inconscio, dovuto proprio alla nausea) si è … dimenticato di fare l’ennesima notificazione.

È presente in aula, ancora una volta, il testimone operante della Polizia Stradale che (questa volta) non viene più da Rieti, ma da L’Aquila, perché nel frattempo ha cambiato ufficio.

Devo diffidarlo a ricomparire ancora una volta.

A questo punto vorrei porre il seguente quesito ai lettori: se quel teste, invece di essere un poliziotto, per il quale, alla fin fine, la deposizione in tribunale costituisce un adempimento di servizio, fosse stato una donna stuprata, un imprenditore mandato in fallimento a causa di una truffa, un operaio rimasto invalido a seguito di un infortunio sul lavoro, non vi sembrerebbe che una procedura siffatta lo renda vittima due volte? Una volta del criminale ed una volta dello Stato?

Non credete che, alla fine dei conti, l’offesa ricevuta dal criminale risulti perfino meno grave di quella che sta subendo in questo modo dallo Stato, con questa sorta di supplizio di Tantalo, nel quale non si riesce a vedere mai un barlume di punizione per il responsabile, se non quando, ormai, nemmeno più la persona offesa vi ha interesse?

Ed una procedura siffatta non finisce, paradossalmente, per essere ingiusta persino con l’imputato stesso che, se riconosciuto colpevole, finirà per subire la pena (se mai la subirà) quando ormai i fatti saranno così lontani nel tempo da apparire ingiustificata anche la sua punizione?

Altro rinvio, altro giro.

Siamo finiti in quella che nel gioco dell’oca è la casella della Torre: quella da cui non puoi uscire finché un altro giocatore non ci capita dopo di te.

Quinta udienza: siamo al novembre 2007.

Le notificazioni vanno finalmente bene (quasi quasi non ci credo nemmeno io …), ma non è escluso che tra qualche anno un avvocato, in sede di appello o di esecuzione della condanna, tiri fuori qualche altra nullità, come mi è accaduto varie volte in sede di esecuzione penale, nella speranza di far crollare tutto il castello processuale e di lasciare impunito il suo cliente.

Tornando al nostro processo, ancora una volta è presente il povero teste operante della Polizia Stradale, ma non posso sentirlo nemmeno questa volta.

Cos’ è successo adesso?

È successo che gli avvocati sono in sciopero (ma bisogna dirgli che “si astengono”, perché se gli si dice che sono in sciopero brontolano, fa troppo operaio, troppo TYSSEN KRUPP, il risultato però, anche utilizzando la sussiegosa espressione di cui sopra, non cambia: paralizzano il servizio lo stesso).

Il difensore d’ufficio di De Furtis (faticosamente cercato per mari e per monti) mi ha mandato dal suo nuovo studio sulla Salaria una nota in cui dichiara di aderire all’“astensione”.

Devo diffidare per l’ennesima volta l’operante a ricomparire (il quale ormai teme di essere condannato a tornare da me finché non arriverà all’età della pensione ed a rileggersi per i prossimi dieci anni gli atti di quel lontano giorno in cui fermò per un ordinario controllo di pattuglia quell’accidenti d’autocarro – ah, se avesse mai immaginato … forse lo avrebbe lasciato andare fingendo di nulla e chissenefrega del derubato: la prossima volta tenga meglio d’occhio il suo automezzo!).

E lui, povero, torna, ormai rassegnato.

Non lavora nemmeno più a L’Aquila, s’è spostato a Latina (forse per venire prima a Roma davanti a me per deporre sull’autocarro? probabilmente no …).

Siamo ormai nel 2008.

Io questa volta decido di aprire il dibattimento (che non sono ancora riuscita a dichiarare aperto) e di indurre l’avvocato (se del caso anche offrendomi di pagargli la colazione al bar per un mese) a prestare consenso all’acquisizione dell’informativa di reato (= atto che l’appartenente alle Forze dell’Ordine redige per comunicare al Pubblico Ministero che a suo parere è stato commesso un reato; poi questa notizia di reato sarà iscritta negli appositi registri e si darà inizio alle indagini su tale ipotesi).

Ma non occorre: è tornato ancora una volta l’operante.

Ormai siamo diventati amici: mi parla fuori udienza dei suoi problemi personali, mentre gli offro un caffè prima di cominciare.

Ha due figli ancora piccoli, un maschio ed una femmina, ma ha dei dissapori con sua mo-glie, teme che dovrà separarsi ed è molto preoccupato per questo. L’autocarro Toyota è ormai per lui un lontanissimo ricordo ed è proprio l’ultimo dei suoi pensieri.

Incredibile ma vero: non posso aprire il dibattimento nemmeno questa volta.

Cos’ è successo ora?

È successo che il Presidente della Corte d’Appello ha disposto la sospensione delle udienze penali in quanto domenica 13 aprile 2008 si sono svolte le elezioni politiche nazionali.

I dadi ci hanno fatto finire nella casella del Pozzo: dobbiamo restare ancora una volta fermi un giro.

Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate.

All’ ultima udienza (che ho tenuto un mese fa) ho finalmente (quasi non ci posso credere) dichiarato aperto il dibattimento, ma nessun teste s’è presentato ed io non ho avuto il coraggio di applicare una sanzione all’operante (che avevo diffidato a ricomparire) per l’“ingiustificata” assenza …

Il seguito alla prossima puntata, perché il processo è ancora in corso …

A mio parere, la chiave di volta della soluzione di tutti i mali della giustizia penale italiana è nella disciplina della prescrizione.

Le mille notificazioni previste non hanno in realtà il vero scopo di garantire la difesa dell’imputato (che sarebbe garantita con una sola notificazione in sue mani e poi da quelle al difensore), ma piuttosto a pervenire al seguente obiettivo: a far prescrivere soprattutto i delitti più gravi e complessi, quelli cioè commessi da numerosi imputati tutti insieme o da imputati eccellenti.

Quello che ho narrato è un piccolo processo, con un solo imputato e con un paio di testimo-ni al massimo: in questo caso i tanti rinvii potrebbero non impedire che si possa arrivare ad una condanna definitiva (tenuto conto dei tre gradi di giudizio: appello e cassazione, che poi diventano quattro se la cassazione cassa con rinvio e poi sono anche cinque se ci mettiamo pure l’udienza preliminare).

Ma vi sono molti processi di ben diverse dimensioni (il mio collegio ne ha uno di ben 175 imputati, ma ne ho avuto un’altro, di competenza monocratica, con oltre 210 imputati! Ora, moltiplicate per 150 imputati le difficoltà di notificazione che ho descritto per un solo imputato in un caso semplice come quello di citazione diretta – mentre le cose si complicano alquanto per i reati che prevedono l’ udienza preliminare – ed avrete un’idea di ciò di cui sto parlando) molti processi, dicevo, in cui invece i tanti rinvii pregiudicano la possibilità di pervenire ad una qualche pronuncia utile.

Tant’è che perfino gli imputati rei confessi, invece di patteggiare, preferiscono “andare a dibattimento” e quindi sottoporsi ad un processo che sanno già che finirà con la loro inevitabile condanna, perché hanno appunto la sicura certezza dell’impunità prescrizionale.

Ora, dovete sapere che la prescrizione è un istituto nato in vista dell’inerzia dello Stato e sotto questo aspetto è senz’ altro un giusto istituto: se lo Stato per molti anni si è disinteressato della mia condotta criminale, vuol dire che non l’ha considerata poi così grave e dunque è giusto che io, dopo un certo numero di anni, non sia più essere chiamato a risponderne, posto che il trascorrere del tempo, di solito, riduce l’interesse dello Stato e delle vittime alla punizione del colpevole.

Ma ditemi voi che senso ha una prescrizione che continua a decorrere dopo la sentenza di primo grado.

Proprio l’emanazione di tale pronuncia dimostra che lo Stato è rimasto tutt’altro che inerte, tanto che ha svolto indagini ed ha istruito un processo in contraddittorio delle parti (e con notevole dispendio di pubblico denaro, non dimentichiamocelo mai).

Inoltre, se si stabilisse l’imprescrittibilità del reato dopo tale sentenza si avrebbe finalmente una virata decisiva dell’intero sistema verso la normalizzazione del servizio e verso la reale efficacia della legge penale: pochi dibattimenti seri, svolti perché l’imputato è realmente convinto di poter dimostrare l’erroneità della tesi accusatoria e non già perché, pur sapendo benissimo che le prove dimostrano la sua reale colpevolezza, spera di arrivare alla prescrizione di tutti i suoi misfatti.

Pochi processi, a cui i giudici del dibattimento potrebbero dedicare tutte le loro energie perché le loro udienze non sarebbero ingolfate di migliaia di processi del tutto inutili.

Che è poi proprio ciò che accade nella procedura penale americana che noi abbiamo (apparentemente) dichiarato di voler imitare.

Non lo sapevate?

Il processo penale attuale è il c.d. “processo all’americana”.

Ma se è “americano”, allora perché non abbiamo imitato gli americani fino in fondo? Perché non abbiamo soppresso i cinque gradi di giudizio (che non esistono negli USA)?

Ben avremmo potuto sostituire la sentenza motivata con il semplice verdetto (= colpevole, non colpevole, senza motivazione alcuna), come si fa appunto negli USA (avete presenti i numerosissimi film americani dove c’è una giuria schierata e dove gli avvocati alla Perry Mason si dannano a dimostrare l’innocenza di un uomo che è innocente per davvero?).

Poi avremmo potuto introdurre anche altre cosette americane come l’imprescrittibilità dell’azione penale fino a quando non viene fisicamente rintracciato l’imputato.

Insomma, abbiamo importato solo quello che torna più comodo a chi delinque, ma non quello che invece lo porterebbe diritto verso la necessaria reazione della collettività.

Naturalmente, questo vale non solo per i delinquenti di strada, ma soprattutto ed in principal modo per chi sfascia l’economia del Paese (si pensi ad esempio ai numerosissimi delitti di bancarotta e di falso in bilancio che rimangono di fatto impuniti, ma che sono così tragicamente letali per l’economia ed il benessere della nazione).

Ed eccoli qui i risultati economici di una procedura “protezionistica”, che si assomma ad indulti senza precedenti ed alle varie regalie del sistema penitenziario: aumento indiscriminato delle truffe, impossibilità di fare transazioni commerciali sulla fiducia (nessuno si fida più di nessuno, ma purtroppo la fiducia è un elemento essenziale per il buon andamento dei rapporti economici), e poi c’è la delinquenza di strada sempre più serena e tranquilla, che fa addirittura proseliti (sapete com’è: se quello delinque e nessuno gli fa nulla, perché non lo posso fare anch’io?).

La cittadinanza onesta e produttiva e cioé la parte sana della nazione, ormai assediata da molti predatori impuniti (che, a parte i costi di sangue e terrore a carico dei cittadini, hanno un costo economico molto elevato, trattandosi di parassiti che non producono nulla, ma vivono appropriandosi di ciò che altri hanno prodotto) ebbene i cittadini onesti, dicevo, si organizzano da sé, fanno ronde di quartiere, iniziano ad acquistare sempre più pistole e rivoltelle (non so se avete letto i dati sull’impressionante aumento della vendita delle armi più leggere), e così ci stiamo avviando all’inevitabile far west, dove chi spara per primo ha diritto di prendersi i miei soldi, il mio carro, ed i miei cavalli.

Beh, però, in fondo, a pensarci bene, possiamo essere soddisfatti lo stesso: alla fine qualcosa di americano siamo riusciti ad importarlo per davvero!

fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Trascrizione

di Marco Travaglio
(Giornalista)

“Buongiorno a tutti.
Mi dispiace, ma devo ancora parlarvi del cosiddetto caso Salerno-Catanzaro perché ci sono delle clamorose novità e, visto che sono clamorose, voi non le avete sapute.
Dove altro le potete trovare se non nella rubrica “Passaparola”?
Proprio per questo è nata la nostra rubrica, quindi anche oggi parliamo di una notizia molto importante che è a disposizione delle redazioni dei giornali e delle agenzie da venerdì sera e che non è stata riportata da nessun quotidiano italiano.

Ricorderete l’ultimo episodio, l’ultimo anello di una lunga catena iniziata un anno e mezzo fa con l’esproprio e le avocazioni delle due principali inchieste di Luigi De Magistris.
L’ultimo atto è che, la settimana scorsa, il ministro Alfano – il cosiddetto ministro della Giustizia Alfano – ha sparato fuori i capi di incolpazione contro il procuratore capo di Salerno, Luigi Apicella, e contro i suoi due sostituti, Gabriella Nuzi e Dionigio Verasani, che hanno il torto di essere titolari dell’indagine nata dalle denunce di De Magistris che ha portato, a metà dicembre, al provvedimento di sequestro e perquisizione per acquisire a Catanzaro le carte dell’inchiesta Why Not, che la procura di Catanzaro non consegnava da mesi e mesi, nonostante le richieste della procura di Salerno.

Alfano chiede di cacciare il capo della procura di Salerno
Il ministro Alfano ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di cacciare dalla magistratura – non di spostare in un altro ufficio, proprio di cacciare dalla magistratura – il procuratore capo di Salerno.
E’ la sanzione più grave che si possa immaginare, di solito la si dovrebbe dare ai magistrati che hanno rapporti con la mafia, o che rubano, o che si vendono le sentenze.
Bene, questo signore non ha avuto rapporti con la mafia, non si è venduto nessuna sentenza. E’ un anziano magistrato che all’improvviso è balzato agli onori delle cronache semplicemente per aver lasciato lavorare i suoi sostituti su un’indagine che, evidentemente, gli pareva ben fatta e fondata.
E’ colpevole di non avere bloccato i suoi sostituti e di avere coperto e avallato le loro decisioni.
Il ministro lo vuole far cacciare dal Consiglio Superiore della Magistratura, via, fuori dalla magistratura, e in più ha chiesto al CSM di levargli lo stipendio subito.
Di privarlo immediatamente dello stipendio. Manca soltanto il plotone di esecuzione per la fucilazione.
Invece, bontà sua, il ministro chiede di trasferire a un’altra sede i due magistrati che hanno materialmente condotto l’inchiesta, e cioè Verasani e Nuzzi.
Nel motivare questa gravissima sanzione per l’incompatibilità ambientale di questi due magistrati, il ministro scrive, sulla base dei rapporti dei suoi ispettori, che Apicella e i sostituti Nuzzi e Verasani si sono macchiati di “assoluta spregiudicatezza, mancanza di equilibrio e atti abnormi nell’ottica di una acritica difesa del PM De Magistris con l’intento di ricelebrare i processi che sono stati a lui avocati” e sottratti.
I giornali hanno registrato - Poi vi dirò qual è la notizia che non vi è stata data – con ampio risalto queste motivazioni del ministro Alfano con una tecnica che nelle democrazie non viene mai impiegata: quella dell’ipse dixit.
Visto che il ministro dice che questi magistrati sono dei farabutti, noi prendiamo atto che questi magistrati sono dei farabutti.
Non c’è di fianco alla notizia un commento per dire “sarà poi vero che questi magistrati sono dei farabutti?”.
Può il ministro della giustizia scrivere quello che ha scritto? E’ mai successo che un ministro della giustizia scrivesse quello che ha scritto il ministro Alfano?
Se si fossero posti queste domande, cioè se i giornali svolgessero ancora la funzione critica per la quale sono nati e per la quale esistono – altrimenti non ce ne sarebbe bisogno, basterebbero i comunicati stampa del governo e dell’opposizione, non servirebbero i giornali – avrebbero scoperto che non esiste nella storia dell’Italia unita, né repubblicana né monarchica, una così grave lesione del principio dell’autonomia e indipendenza della magistratura.
Io non sono fra quelli che pensano che i magistrati debbano essere intoccabili e non debbano pagare per i loro errori, infatti il CSM punisce molti magistrati, non abbastanza ma molti magistrati, e altri si dimettono poco prima di essere puniti.
E non esiste un ordine professionale che abbia un così alto numero di punizioni per le violazioni deontologiche dei propri membri: non quello degli avvocati, non quello dei medici, non quello dei giornalisti, figuriamoci.
Qui non si tratta, però, di violazioni deontologiche o professionali: qui lo scrive il ministro.
I magistrati di Salerno devono essere cacciati – il capo dalla magistratura, i sostituti da Salerno – perché hanno compiuto “atti abnormi nell’ottica di una acritica difesa del PM De Magistris con l’intento di ricelebrare i processi a lui avocati”.
Cosa sta facendo il ministro? Una cosa che non si può fare in nessuna democrazia dove viga la divisione dei poteri: sta sindacando il contenuto, il merito, di un provvedimento giudiziario.
Lo può fare il ministro? Assolutamente no!
Pensate, se passasse questo precedente vorrebbe dire che in futuro, ogni volta che un giudice fa una sentenza che non piace al governo, ogni volta che un Pubblico Ministero fa un’ipotesi investigativa che non piace al governo, quel giudice viene mandato via o viene trascinato davanti al Consiglio Superiore a discolparsi per avere scritto una cosa che non piace al governo.
Sono infallibili i giudici nelle cose che scrivono? Assolutamente no, infatti in Italia esistono una serie di appelli, di ricorsi, per andare a sindacare nel merito delle cose scritte dai giudici.
Non ti piace quello che hanno scritto i magistrati di Salerno nel provvedimento di perquisizione e sequestro per andare a prendere le carte al Tribunale di Catanzaro? Benissimo, i magistrati di Catanzaro, se non gradiscono quello che hanno scritto i loro colleghi di Salerno, competenti a indagare su Catanzaro, si rivolgeranno al Tribunale del Riesame di Salerno per chiedere che annulli quel decreto di perquisizione e sequestro.
Se poi ritengono, l’abbiamo già detto ma è bene ripeterlo, che i colleghi di Salerno abbiano commesso dei reati in quella vicenda, faranno un esposto o una denuncia alla procura competente per giudicare i magistrati di Salerno, cioè Napoli.
Se poi ritengono che i magistrati di Salerno abbiano commesso delle colpe deontologiche, si rivolgeranno all’ispettorato del ministero o alla procura generale della Cassazione che sono titolari dell’azione disciplinare.
E se ritengono che i magistrati di Salerno abbiano delle incompatibilità con la città di Salerno, perché hanno delle parentele con qualcuno che non è il caso avere in quella città, verranno ovviamente giudicati per incompatibilità ambientale e spostati.

Un pericoloso precedente
Ma qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando del fatto che quello che è stato scritto nel decreto di perquisizione e sequestro della procura di Salerno non piace al ministro, e il ministro, per questa ragione, chiede di spostare i magistrati.
Voi vi rendete conto che siamo di fronte a un pericolosissimo precedente: pericolosissimo tanto più in quanto nessuno lo ha notato e nessuno lo ha denunciato.
Nel 2001, il Tribunale di Milano emise due ordinanze nei processi in cui si stavano giudicando Berlusconi e Previti per le famose corruzioni dei giudici Squillante, Metta, etc… i processi Mondadori, Sme, Imi-Sir… e stabilirono una certa interpretazione sulla legge delle rogatorie che di fatto la vanificava e stabilirono anche una certa interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava nulle alcune udienze nelle quali Previti non aveva partecipato perché dichiarava di essere impegnato in Parlamento.
Quelle ordinanze interpretative emesse dal Tribunale di Milano furono denunciate in Parlamento da esponenti del centrodestra e alla fine, credo fosse il 5 o il 6 dicembre del 2001 ma lo trovate nel libro “Mano Sporche” dove abbiamo raccontato bene questa vicenda, il Senato votò una mozione che criticava, censurava queste ordinanze del Tribunale di Milano.
L’Associazione Magistrati, all’epoca un po’ più vigile e reattiva di quella attuale che ha l’encefalogramma piatto, si rese conto della gravità di quello che stava accadendo, perché era la prima volta nella storia repubblicana che il Senato metteva ai voti un provvedimento di un giudice.
La giunta dell’Associazione Magistrati si dimise all’istante, ricordando che la cosa era avvenuta un’altra sola volta nel 1924 dopo il delitto Matteotti e la svolta autoritaria di Mussolini.

Nemmeno durante il fascismo
Tenete presente che il fascismo non osò manomettere formalmente l’indipendenza della magistratura: il fascismo recepì i codici precedenti e aggiunse ai Tribunali ordinari il famigerato Tribunale Speciale per i delitti politici.
Istituì i delitti politici e li fece giudicare dal Tribunale speciale, ma per i delitti ordinari la giustizia continuò a fare il suo corso, anche se ovviamente il clima era tale per cui la giustizia divenne un capolavoro di conformismo, per compiacere.
Ma formalmente il fascismo non fece atti concreti per mettere le mani e impossessarsi della giustizia.
Oggi, quello che sta facendo Alfano – probabilmente non se ne rende nemmeno conto, stiamo parlando di uno che letteralmente non sa quello che fa – è pensare di poter sindacare il contenuto di un atto invece di lasciarlo impugnare davanti al Riesame o davanti alla Cassazione dagli indagati perquisiti.
Interviene lui e chiede di cacciare i magistrati perché hanno scritto nel provvedimento una cosa che non gli garba.
La differenza rispetto al 2001 è che stavolta il provvedimento è più grave perché entra non in una questione interpretativa ma in una di merito.
I magistrati di Salerno sono colpevoli di avere scoperto, nella loro indagine, che De Magistris aveva ragione.
Non so se mi spiego: Alfano scrive “atti abnormi – cioè il decreto di perquisizione e sequestro – nell’ottica di una acritica difesa del De Magistris con l’intento di ricelebrare i processi a lui avocati”.
Intanto questa frase contiene un falso clamoroso, macroscopico: non è vero, e chiunque lo vuole vedere lo trova sul nostro blog o quello di Carlo Vulpio.
L’ordinanza di perquisizione e sequestro di Salerno non contiene una acritica difesa di De Magistris: i magistrati hanno ascoltato più volte le denunce di De Magistris, il racconto di De Magistris, e poi hanno cominciato a interrogare un sacco di testimoni per vedere se De Magistris aveva ragione o torto.
E le parole di De Magistris sono state confermate da consulenti che sono stati allontanati, ma anche da magistrati in servizio in Calabria a cominciare dal Dott. Bruni, dal Dott. Mollace, da un giovane uditore giudiziario che fu immediatamente subornato e messo sotto controllo dal procuratore aggiunto dopo che era stata tolta l’inchiesta Why Not a De Magistris.
Ci sono decine di riscontri oggettivi fatti dalla polizia giudiziaria in questo documento: non è vero niente che i PM di Salerno hanno preso per oro colato quello che dice De Magistris in maniera acritica.
Ma sopratutto: non spetta al ministro stabilire se è giusto o non è giusto quello che hanno ipotizzato nella loro inchiesta i magistrati, sarebbe gravissimo se il vaglio delle inchieste fosse affidato al ministero della giustizia, cioè al governo, cioè alla maggioranza politica e non, invece, ai regolari gradi di giudizio.

Una notizia che avrete solo da Passaparola
Contro questo decreto di perquisizione e sequestro, l’unica cosa da fare per farlo dichiarare illegittimo, nullo, infondato, abnorme, macroscopico, spregiudicato, mancante di equilibrio, acritico era l’impugnazione del provvedimento davanti al Riesame.
Bene: arriviamo alla notizia che non avete letto e che non leggerete mai sulla stampa e sulla TV di regime.
Alcuni imputati, a cominciare dall’ex procuratore Lombardi, accusato di corruzione giudiziaria, dalla moglie dell’ex procuratore Lombardi e dal figlio, Pier Paolo Greco, che era socio di uno dei principali indagati dell’inchiesta Why Not, il senatore di Forza Italia Pittelli, ma anche Antonio Saladino, il famoso capo della Compagnia delle Opere in Calabria, faccendiere, trafficone, in rapporti con tutta la politica di tutti i colori, hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame di Salerno per chiedere l’annullamento del decreto di perquisizione.
Bene, venerdì sera intorno alle 22 il Tribunale del Riesame di Salerno ha respinto i ricorsi dei quattro indagati che vi ho appena enumerato e ha dichiarato dunque fondato, legittimo, impeccabile – adesso aspettiamo le motivazioni, naturalmente – il provvedimento.
Vi leggo il dispositivo, perché non l’avete letto da nessuna parte e non lo leggerete da nessuna parte:
“Letti gli articoli del codice, il Tribunale del Riesame di Salerno rigetta le istanze di Riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro e conferma l’impugnato provvedimento. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali”.
Cioè hanno fatto perdere tempo alla giustizia, devono pagare.
Questo è l’unico luogo dove gli indagati potevano andare a lamentarsi di quello che hanno fatto i PM di Salerno.
Ci sono andati e il Tribunale del Riesame, in un clima pazzesco che dire ostile è dire poco, in un clima dove il Capo dello Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, il governo, l’opposizione, l’Associazione Nazionale Magistrati, tutta la stampa di destra e di sinistra, tutte le televisioni, dicono che Salerno ha torto e che a Salerno ci sono dei farabutti che vogliono dare ragione a quell’altro farabutto di De Magistris.
E che questi di Salerno hanno scritto un decreto di perquisizione troppo lungo – vi ricordate le polemiche sulle 1400 pagine? - e che hanno fatto denudare Tizio e Caio.
E che hanno infilato dei particolari attinenti la privacy di un magistrato della confraternita di CL Memores Domini.
Che insomma ne hanno combinate di tutti i colori e quindi vanno massacrati, puniti, cacciati, trasferiti, fucilati, garrotati.
Bene, si sono trovati ancora in questo Paese tre giudici del Riesame a Salerno che hanno valutato, estraniandosi dai condizionamenti pazzeschi che ci sono tutto intorno a loro, il provvedimento esaminato impeccabile e hanno respinto i ricorsi di chi aveva fatto appello al Riesame.
Questo che cosa significa? Significa intanto che hanno confermato i presupposti di legittimità di questo provvedimento, nel senso che evidentemente rispetta le forme, la casistica, i limiti previsti dalla legge in questi casi.
Ma naturalmente conferma anche il merito del decreto di sequestro e perquisizione perché evidentemente hanno trovato che i PM, quelli che devono essere fucilati, hanno motivato bene; hanno ipotizzato dei reati tipo la corruzione giudiziaria a Catanzaro che sono applicabili e configurabili ai danni degli indagati che sono stati perquisiti; hanno motivato le esigenze probatorie, cioè le necessità di andare a prendere quelle carte per dimostrare certe ipotesi accusatorie.
Insomma, detto molto chiaramente, hanno dato ragione alla procura di Salerno, la quale però viene trascinata davanti al Consiglio Superiore della Magistratura per essere punita a causa di quello stesso provvedimento che il Tribunale del Riesame ha trovato impeccabile respingendo tutti i ricorsi.
Perché? Perché la politica, e nella politica ci mettiamo anche, purtroppo, i vertici dell’Associazione Magistrati sempre più sensibili alle sirene della politica, ha deciso che quel provvedimento non va bene perché da ragione a De Magistris.

De Magistris non può avere ragione
Uno dice: e se avesse ragione De Magistris? Ecco: De Magistris non può avere ragione.
E chiunque informi, non chiunque stia con De Magistris, chiunque informi o si occupi di De Magistris senza massacrarlo pregiudizialmente, deve essere cacciato.
Voi vedete che la storia di questo anno e mezzo, leggetevi i libri di Vulpio e di Massari sui casi della Calabria e della Lucania, è la storia dei “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie.
Viene cacciato il Vescovo Bregantini perché denuncia certi malaffari tra politica e malavita.
Viene esautorato il Pubblico Ministero De Magistris, gli tolgono le inchieste, poi tolgono lui.
Poi tolgono i suoi consulenti, uno dopo l’altro.
Poi cacciano il Carabiniere, il capitano Zaccheo, che viene trasferito in Abruzzo.
Poi cacciano la Forleo che ha avuto il coraggio di andare in televisione a difendere De Magistris.
Poi il Corriere della Sera non fa più scrivere sul caso De Magistris Carlo Vulpio, che ci aveva dedicato pure un libro e che quindi qualcosa ne capiva.
Poi i magistrati di Salerno scoprono che De Magistris potrebbe avere ragione e trovano i riscontri alle sue denunce e vogliono cacciare pure i magistrati di Salerno.
Adesso vedremo se cacceranno i tre giudici del Riesame che hanno appena confermato l’ordinanza, ma naturalmente per cacciarli bisognerebbe prima parlarne di questa ordinanza.
E di questa ordinanza nessuno ne ha parlato, perché altrimenti immediatamente il CSM dovrebbe rispondere del perché stia accettando di esaminare la possibilità di mandar via dei magistrati a Salerno per via di un provvedimento che l’unica sede legittima per valutarlo, il Riesame, ha confermato in toto stabilendo che è fondato e impeccabile.
Abbiamo aspettato sabato, sui giornali. Abbiamo aspettato domenica. Abbiamo aspettato lunedì, ma non è uscita da nessuna parte questa notizia.
Adesso la sapete anche voi.
Passate parola.”

fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Quanto sta accadendo in danno dei magistrati della Procura di Salerno è di estrema gravità.

Le indagini da essi condotte subiscono un gravissima e forse esiziale interferenza con modalità che riteniamo non legittime e non rispettose delle leggi e dei principi costituzionali.

Riportiamo qui i link ad alcuni documenti sulla base dei quali si può ricostruire la vicenda.


1. Cosiddetto “controsequestro” fatto dalla Procura Generale di Catanzaro per impedire l’esecuzione del sequestro disposto dai colleghi di Salerno (si tratta di un atto adottato da magistrati che versavano in condizione di incompetenza funzionale - la Procura generale non può promuovere nuovi procedimenti e la prospettata connessione con quello avocato appare indifendibile -, di incompetenza territoriale - competente essendo ex art. 11 la Procura di Napoli - e obbligo di astensione - essendo essi indagati per di più per reati assai gravi: gli indagati hanno impedito l’esecuzione di un atto giudiziario al quale erano soggetti).

E’ opportuno sottolineare che il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il decreto di perquisizone e sequestro contestato illegittimamente dai magistrati della Procura generale di Catanzaro.

Il “controsequestro”, oltre a essere illegittimo per le motivazioni di cui sopra, ha anche una motivazione che impressiona non poco.

Il “controsequestro” si può leggere a questo link.

2. Comunicazione dell’apertura del procedimento ex art. 2 al dr Apicella.

Si può leggere a questo link.

3. Contestazione disciplinare e richiesta di trasferimento cautelare urgente in danno del dr Apicella da parte del Procuratore Generale della Cassazione.

Si può leggere a questo link.

4. Ricusazione di alcuni componenti del C.S.M. da parte del dr Apicella.

Si può leggere a questo link.

5. Rigetto della ricusazione del dr Apicella.

Si può leggere a questo link.

L’originale del provvedimento è come riportato nel link: mancano l’intestazione dell’ufficio e i nomi dei Consiglieri che hanno adottato il provvedimento.

La cosa è ancor più paradossale, dato che si discute proprio della ricusazione di alcuni componenti dell’ufficio che provvede e non è possibile sapere chi abbia partecipato e chi no alla decisione.

Fermo restando che Presidente e Relatore che hanno firmato il provvedimento di rigetto della ricusazione erano … fra i ricusati.

fonte: toghe.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14


Oggi è il 14 gennaio, data importante, anche perché il 14 del mese è deputato al Carnevale della Matematica. E siamo già al nono appuntamento! Il primo del 2009.

il Carnevale è ospitato questo mese sul blog Notiziole di .mau.:

http://xmau.com/notiziole/arch/200901/005205.html

Perché si ricorda il 14 gennaio? Oltre che per il Carnevale della Matematica, che già di per sé sarebbe un evento da ascrivere agli annali della storia di Internet :-) lo ricordiamo anche per altri motivi.

Riporto allora solo alcuni degli eventi scientifici e non scientifici (gossip) per cui il 14 gennaio è ricordato. Giudicate voi quali siano gli eventi più importanti :-)

Nel 14 di gennaio del:

1742 - Muore Edmond Halley, astronomo e matematico inglese
1898 - Muore Lewis Carroll, scrittore e matematico britannico (Alice nel paese delle meraviglie)
1900 - La Tosca di Giacomo Puccini viene rappresentata per la prima volta a Roma
1901 - Nasce a Varsavia Alfred Tarski (1901-1983), logico e matematico polacco
1919 - Nasce Giulio Andreotti, politico e scrittore italiano
1943 - Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano, si reca a Casablanca per incontrare Winston Churchill
1954 - Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio
1978 - Muore Kurt Gödel, matematico e logico statunitense
1990 - I Simpson debuttano sul canale televisivo FOX come serie regolare
2005 - La sonda europea Huygens atterra su Titano, il più grande delle lune di Saturno, dopo un viaggio di 7 anni

IL CARNEVALE DELLA MATEMATICA

Il Carnevale della matematica è un’iniziativa ideata da .mau. sul modello del Carnival of Mathematics. E’ un tentativo di radunare dei blogger che parlino di matematica. Il 14 di ogni mese, un blogger si offre di scrivere un post che parli di matematica, raccogliendo i post di argomento matematico che gli sono stati segnalati, presentandoli brevemente: articoli di altri blog, software matematico, relazioni tra matematica e altre ambiti della conoscenza…insomma qualsiasi cosa abbia come tema la matematica e dintorni.

L’idea è che in questo modo si potranno conoscere nuovi blog e soprattutto nuova matematica (nel senso di “cose che non si sapevano, oppure modi nuovi di vedere le cose che si sapevano”).

La data del 14 del mese coincidono con le due cifre dopo la virgola dello sviluppo decimale di \pi) … ed è stata scelta anche solo più semplicemente perché è intorno a metà mese :-)

Ecco le date e i luoghi su cui sono stati postati i carnevali di tutte le edizioni

1. 14 maggio 2008: Prooof (postato!)
2. 14 giugno 2008: .mau. (postato!)
3. 14 luglio 2008: Matematicamedie (postato!)
4. 14 agosto 2008: Chartitalia (postato!)
5. 14 settembre 2008: Rudi Matematici (postato!)
6. 14 ottobre 2008: Matem@ticaMente (postato!)
7. 14 novembre 2008: Marcello Seri (postato!)
8. 14 dicembre 2008: Matematica 2005 (postato!)
9. 14 gennaio 2009: .mau. (postato!)

Qui dove verranno ospitati i prossimi carnevali!

10. 14 febbraio 2009: Prooof
11. 14 marzo 2009: Marcello Seri
12. 14 aprile 2009: Gravità Zero
13. 14 maggio 2009: Matem@ticamente
14. 14 giugno 2009: Matematica 2005

Se volete partecipare al carnevale segnalate dunque con qualche giorno di anticipo i vostri contributi a Prooof

fonte: www.gravita-zero.org » Vai al post originale

Gen 14

Il 2009 è proclamato dall’Unesco “Anno Mondiale dell’Astronomia”.

Il Circolo dei Lettori di Torino organizza una serie di incontri/lezioni su temi scientifici di grande interesse, in cui Scienziati e Autori intrecciano le proprie esperienze di ricerca e le proprie riflessioni per offrire al pubblico una scoperta affascinante: la Scienza può rispondere alle domande di ognuno di noi e fa parte della nostra vita più di quanto immaginiamo.

La formula che ha lanciato il Circolo dei Lettori, un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, è semplice quanto astuta: fare confrontare scienziati su temi di grande interesse con autori letterari, intrecciando così le esperienze e le riflessioni anche del lato “umanistico” della storia per offrire al pubblico una visione quanto più completa della scienza e dare risposte alle domande che ognuno di noi ha nella nostra immaginazione.

21 Gennaio ore 21.00
BIG BANG
Lezione magistrale di Piero Galeotti
Interviene Igor Sibaldi

4 Febbraio ore 21.00
RADIAZIONE FOSSILE
Lezione magistrale di Paolo De Bernardis
Interviene Dario Voltolini

18 Febbraio ore 21.00
ANTIMATERIA
Lezione magistrale di Andrea Vacchi
Interviene Alessandro Bencivenni

14 Marzo ore 21.00
ONDE GRAVITAZIONALI
Lezione magistrale di Stefano Vitale
Interviene Bruno Gambarotta

1 Aprile ore 21.00
MATERIA OSCURA
Lezione magistrale di Rita Bernabei
Interviene Vittorio Bo

15 Aprile ore 21.00
POSSIBILE VITA NELLO SPAZIO
Lezione magistrale di Ester Antonucci
Interviene Tommaso Pincio

Il progetto è curato da Il Circolo dei Lettori e da Alba Zanini

Il Circolo dei Lettori
Palazzo Graneri della Roccia
via Bogino 9 - 10123 Torino
Info: http://www.circololettori.it
http://www.circololettori.it/achifascienza

Scarica il pieghevole con il calendario degli appuntamenti

Il Circolo dei Lettori è anche su Facebook: un clic qui per diventarne amico.
: :

fonte: www.gravita-zero.org » Vai al post originale

Gen 14

Avete mai partecipato a un test per una ricerca di tesi universitaria?

L’appello è stato lanciato da una nostra lettrice, che sta svolgendo una tesi nell’ambito del corso di Laurea Specialistica: “Progettazione e Gestione dei sistemi turistici mediterranei”. Il corso è tenuto presso il Campus di Lucca.

Si tratta di una ricerca universitaria il cui scopo è quello di analizzare come vengono percepiti i viaggi di lusso e quali potrebbero essere le motivazioni che spingono i consumatori a preferire questo tipo di vacanza.

Vi saremmo grati se voleste prendere parte allo studio compilando il presente questionario.

Il link è:
www.survsoft.com/esurv.php?s=24741&k=10260-0-59160

Non ci sono risposte giuste o sbagliate.
Allo studio interessa solo la vostra opinione in merito
Il questionario e le sue risposte rimarranno ovviamente anonime.

GRAZIE PER L’AIUTO CHE DARETE ALLO STUDIO

Per chi fosse interessato ai risultati della ricerca, saranno resi pubblici a fine raccolta sul sito del Club Internazionale dei Diritti del Turista.
.

fonte: www.gravita-zero.org » Vai al post originale

Gen 14

Esattamente due anni fa avevo pubblicato un post che parlava dei televisori LCD ed al Plasma dicendo di non comprarli ed aspettare quelli OLED che verranno introdotti a breve.

Il motivo più importante di questo mio consiglio era per una questione ambientale, la sostituzione del vecchio televisore con uno di questi mostri LCD e Plasma farà consumare molta più energia che equivale ad un maggiore inquinamento e distruzione ambientale (ad esempio per una carenza energetica vogliono fare le centrali nucleari, ma basterebbe consumare meno energia per non averne la “necessità”).

Un televisore a tubo catodico (o Cathode Ray Tube abbreviato CRT) di 22 pollici consuma all’incirca 50 Wh, se lo sostituiremo con uno da 37 pollici LCD i consumi saliranno a circa 150-200Wh mentre un plasma a 42 pollici consuma circa 300-400 Wh.

Sostituendo quindi tutti i televisori in casa con dei bei plasmoni, che sono anche detti i SUV da salotto per i loro consumi, avremo una bolletta salatissima ed un impatto ambientale devastante. Io all’epoca dissi che se proprio si voleva comprare un monitor di nuova generazione (ma stupidamente vecchio visti i consumi maggiori rispetto al suo predecessore) conveniva optare per LCD.

E’ recente la notizia (fonte The indipendent) che la Gran Bretagna ha deciso di bandire i grandi televisori al Plasma (quelli con consumi molto elevati) e mettere delle etichette sul consumo energetico anche su tutti i televisori come si fa per le lavatrici, frigoriferi ecc.ecc.

La notizia mi fa senz’altro piacere e spero che un simile provvedimento venga adottato anche in tutta l’Europa, spesso la gente non ha neanche idea che comprando un nuovo televisore i consumi aumenteranno enormemente, alcuni pensano addirittura che i televisori a tubo catodico consumino più di LCD o Plasma magari facendosi trarre in inganno dalle dimensioni più ridotte. Ci sta una grandissima ignoranza in materia che stiamo pagando ben cara con i consumi energetici che per colpa di queste stupide nuove televisioni sono aumentati molto in questi ultimi anni (e di conseguenza anche le nostre bollette!).

Ricordo a tutti che sostanzialmente gli LCD e Plasma a parte la riduzione di spazio non hanno vantaggi significativi rispetto ai televisori tradizionali, ed in moltissimi casi il televisore “vecchio” batte quelli nuovi come ad esempio sull’angolo di visione, luminosità, risposta, inoltre la risoluzione elevata non serve a niente nel caso guardiamo la normale televisione anzi in questa circostanza i televisori tradizionali daranno il meglio offrendo un immagine perfetta al contrario di quelli nuovi che devono adattare il segnale televisivo in bassa risoluzione a quella elevata del pannello che comporterà lo sgranamento dell’ immagine.

Concludo questo post con una richiesta, mi piacerebbe sapere i consumi dei vostri televisori, LCD, plasma o a tubo catodico, sul retro di esso trovate sempre una targhetta con scritto il consumo massimo, andate a vedere quanto consumano e se non vi dispiace lasciate anche un commento così paragoniamo i vari consumi.

Bisogna indicare almeno il numero di pollici e la tecnologia (LCD, CTR o Plasma) adottata dal televisore per fare un buon raffronto, se conoscete anche il modello ancora meglio.

Inizio io con tre televisori che ho controllato:

14 pollici Daewoo CRT 39W
14 pollici Telefunken CRT 50W
21 pollici Philips CRT 56W

In questo modo potremo sapere più o meno i consumi dei vari televisori ed eventualmente anche vedere se alcune marche consumano tendenzialmente meno di altre a parità di pollici.

Ovviamente consiglio sempre di controllare il consumo prima dell’ acquisto di un televisore, nei volantini pubblicitari non viene mai riportato nonostante sia un parametro importantissimo.

In alto trovate uno degli ultimi video sulla tecnologia OLED che permetterà di avere tantissimi vantaggi in termini visivi, dei consumi, di spazio ed altro ancora, la vera evoluzione dei televisori a tubo catodico che sfonderanno nel nostro mercato tra circa un anno.

fonte: alessios4.blogspot.com » Vai al post originale

Gen 14

Qualche giorno fa ho fatto vedere ad una mia amica il documentario Zeitgeist che gli è piaciuto moltissimo e quindi poi abbiamo parlato di come sarebbe bello se simili lavori ogni tanto finissero pure in televisione. Sono andato un attimo alla ricerca su internet per vedere se per caso qualche emittente l’aveva trasmesso e con stupore ho visto che la trasmissione di Odeon chiamata Rebus aveva svolto egregiamente questo compito.

Oggi quindi vi propongo proprio la prima parte della puntata dov’ è stato trasmesso Zeitgeist nella quale vengono trattate due tematiche, la prima esterna al documentario parla in maniera impeccabile del problema rifiuti-inceneritori in Italia, al minuto 32.20 trovate anche un illuminante intervista a Paul Connect che parla della strategia rifiuti zero ed altre tematiche interessantissime. Successivamente, a partire dal 39esimo minuto viene proposto il documentario Zeitgeist e nel video sopra trovate la prima parte quella riguardanti le religioni dove si spiega anche che in realtà Gesù non è altro che il Sole.

Se simili trasmissioni andassero in onda spesso anche nelle TV molto visite sicuramente ci ritroveremmo società decisamente più illuminata e acculturata. Complimenti ad Odeon al conduttore Maurizio Decollanz a tutti coloro che lavorano nella trasmissione Rebus la quale ha anche un blog ed è presente su Facebook.

fonte: alessios4.blogspot.com » Vai al post originale